Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
(Org-DEFR)1
del 14 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso 2 e 55 della legge 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
visto l’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Capitolo 1: Il dipartimento
Art. 1 Obiettivi e campi di attività 4
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (dipartimento) promuove le condizioni quadro necessarie per lo sviluppo a lungo termine di un’economia innovatrice, concorrenziale e creatrice di posti di lavoro e per una ricerca competitiva; si adopera altresì a favore di una formazione di elevata qualità. Nel perseguire questi obiettivi, esso tiene conto della situazione nazionale, europea e mondiale nonché delle esigenze dello sviluppo sostenibile.
2 Nei tre ambiti politici centrali di sua competenza, il dipartimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- politica economica generale: promuovere un’economia interna ed esterna concorrenziale che si contraddistingua per uno sviluppo armonioso, assicuri un mercato del lavoro stabile ed efficiente ed eserciti un ruolo attivo in un’economia mondiale incentrata sull’economia di mercato;
- b.
- formazione, ricerca e innovazione: promuovere uno spazio della formazione, della ricerca e dell’innovazione che sia efficiente, innovativo e interconnesso sul piano internazionale, contribuendo in questo modo a rafforzare la piazza economica svizzera;
- c.
- agricoltura: promuovere un settore agricolo concorrenziale che rispetti il principio dello sviluppo sostenibile, produca derrate alimentari animali e vegetali di alta qualità e fornisca prestazioni di economia generale.
4 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 2 Principi che reggono le attività del dipartimento
Il dipartimento persegue i suoi obiettivi e svolge i suoi compiti secondo i principi generali che reggono l’attività amministrativa giusta l’articolo 11 OLOGA, osservando i seguenti principi:
- a.
- prende decisioni che siano conformi ai principi dell’economia di mercato e tengano conto delle esigenze della politica sociale, ambientale e sanitaria;
- b.
- lavora in collaborazione con l’economia e le parti sociali;
- c.
- rispetta il principio della sussidiarietà;
- d.
- vigila sulla semplicità amministrativa delle soluzioni e sulla celerità delle procedure.
Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative
Gli obiettivi di cui agli articoli 5 a 11 nonché 14 e 15 fungono, per le unità amministrative del dipartimento, da linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale
Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 4
1 La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:
- a.
- sostegno del capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del dipartimento;
- b.
- strategia, pianificazione, controllo e coordinamento a livello dipartimentale;
- c.
- ricerca di informazioni, pianificazione dell’informazione e comunicazione;
- d.5
- direzione di personale, finanze, logistica, servizi informatici e di traduzione a livello dipartimentale e gestione di un centro di prestazioni SAP;
- e.
- legislazione, applicazione del diritto e consulenza giuridica a livello dipartimentale;
- f.6
- tutela, nei settori di competenza del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a–c), dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) e di Identitas SA (società anonima incaricata della gestione della Banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.
2 L’Ufficio del consumo (art. 12) è subordinato alla Segreteria generale.7
2bis Il fornitore di prestazioni informatiche ISCeco è subordinato alla Segreteria generale. Esso integra e gestisce le applicazioni tecniche delle unità amministrative del dipartimento.8
3 La Sorveglianza dei prezzi (art. 11) è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale.
5 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
6 Introdotta dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti (RU 2012 3631). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6607).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4573).
8 Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
Sezione 2: Gli uffici
Art. 5 Segreteria di Stato dell’economia 9
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in comune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali.
2 La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:10
- a.
- assicurare una crescita economica sostenibile sulla base di una politica congiunturale e occupazionale coerente;
- b.
- vigilare su un sistema di concorrenza nell’ambito di una politica mirata in campo istituzionale e strutturale nonché in materia di concorrenza e di mercato del lavoro;
- c.
- migliorare l’attrattiva della piazza economica svizzera;
- d.
- mirare al miglioramento dell’accesso ai mercati stranieri e contribuire alla formazione di un ordine economico mondiale orientato verso l’economia di mercato;
- e.
- promuovere l’integrazione economica della Svizzera in Europa;
- f.
- sostenere l’integrazione nell’economia mondiale dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in trasformazione dell’Europa orientale;
- g.
- contribuire a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;
- h.
- partecipare all’elaborazione di condizioni quadro nel campo della legislazione sul lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori;
- i.
- promuovere l’inserimento o il reinserimento nel processo lavorativo delle persone alla ricerca di un impiego e garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato;
- j.
- favorire le relazioni fra le parti sociali;
- k.11
- ...
- 1.12
- facilitare l’adozione e l’attuazione di misure finalizzate a ridurre l’onere amministrativo e i costi della regolamentazione che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.
2bis La SECO pubblica periodicamente informazioni sulla politica economica generale e sulle tendenze congiunturali.13
2ter La SECO è il servizio specializzato in materia di analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). Fornisce le basi metodologiche dell’AIR e consiglia e supporta le altre unità amministrative nella realizzazione di queste analisi.14
3 I compiti e le competenze della SECO nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell’Est sono disciplinati da atti legislativi particolari15.
4 La SECO è competente per la legislazione in materia di politica economica; sono fatti salvi i compiti di politica del mercato del lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di stranieri e di rifugiati nonché la legislazione relativa al diritto privato.
5La SECO è legittimata a interporre ricorso davanti al Tribunale federale nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.16
6 Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla SECO. Esso accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.17
9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
10 Nuovo testo giusta l’art. 15 dell’O del 8 dic. 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200773).
11 Introdotta dal n. III 3 dell’O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089). Abrogata dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
12 Introdotta dall’O del 8 dic. 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (RU 200773). Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 7).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 6 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2019 4733).
15 O del 12 dic. 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.01). O del 19 dic. 2018 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RS 974.11). O del 14 ago. 1991 sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018).
16 Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
17 Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
Art. 6 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 18
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione. Promuove uno spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione di elevata qualità.
2 La SEFRI persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione, pianificando le prestazioni e le risorse della Confederazione;
- b.
- favorire l’interconnessione della Svizzera sul piano internazionale e la sua integrazione nello spazio europeo e mondiale della formazione, della ricerca e dell’innovazione;
- c.
- garantire un’offerta formativa ampia e variegata e l’equivalenza e permeabilità delle vie della formazione generale e di quelle della formazione professionale;
- d.
- garantire e migliorare la qualità e l’attrattiva della formazione professionale in funzione dell’evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro;
- e.
- assicurare che l’insegnamento e la ricerca nelle scuole universitarie siano di qualità elevata;
- f.
- promuovere la ricerca e l’innovazione coordinando i compiti e i provvedimenti degli organi federali competenti;
- g.
- promuovere e coordinare le attività svizzere nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.
3 La SEFRI svolge i suoi compiti coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro, come pure le istituzioni e gli organi delle scuole universitarie e della promozione della ricerca e dell’innovazione.
4 Nel suo settore di competenza è l’interlocutore delle autorità e istituzioni nazionali e internazionali; rappresenta la Confederazione in consessi nazionali e la Svizzera in consessi internazionali.
5 La SEFRI è l’organo nazionale di riferimento per il riconoscimento di qualifiche professionali estere e garantisce il coordinamento fra i servizi competenti. È competente inoltre per il riconoscimento delle maturità cantonali e per la comparabilità delle qualifiche professionali come pure per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri di formazione professionale o istruzione universitaria.
18 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 7 Ufficio federale dell’agricoltura
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confederazione per il settore agricolo nonché per il diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo.19
2 L’UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- promuovere nell’ambito economico interno ed esterno un’agricoltura multifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell’approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all’occupazione decentrata del territorio;
- b.20
- creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in Svizzera e all’estero, per prestazioni ecologiche dell’agricoltura mediante una gestione compatibile con l’ambiente, per uno sviluppo dell’agricoltura socialmente sostenibile nonché per una proprietà fondiaria rurale.
3 Agroscope è subordinata all’UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare. Essa sostiene gli sforzi dell’agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L’organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 199821 sull’agricoltura e nell’ordinanza del 23 maggio 201222 concernente la ricerca agronomica.23
4 ...24
5 L’UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Comitato FAO).
6 Nel campo della proprietà intellettuale, l’UFAG svolge i compiti che gli sono conferiti dalla legge federale del 20 marzo 197525 sulla protezione delle novità vegetali.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5391).
21 RS 910.1
22 RS 915.7
23 Nuovo testo giusta l’art. 14 cpv. 2 dell’O del 23 mag. 2012 concernente la ricerca agronomica, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3431).
24 Abrogato dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
25 RS 232.16
Art. 826
26 Abrogato dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 9 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese
1 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è il centro di competenza della Confederazione per le misure intese a superare le perturbazioni dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale.
2 In collaborazione con l’economia privata, l’UFAE persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- ridurre i rischi di perturbazione dell’approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale mediante uno stato di preparazione adeguato e un’organizzazione dell’economia privata, della Confederazione e dei Cantoni pronta a funzionare in qualsiasi momento;
- b.
- in caso di perturbazioni dell’approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale, provvedere, congiuntamente all’economia privata, affinché le importazioni, le scorte, il consumo, i servizi e la logistica siano coordinati nel migliore dei modi grazie a misure di disciplinamento appropriate;
- c.
- promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale per garantire l’approvvigionamento.
3 L’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese è disciplinata da atti legislativi particolari27.
27 LF del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese (RS 531); O del 10 mag. 2017 sull’approvvigionamento economico del Paese (RS 531.11).
Art. 10 Ufficio federale delle abitazioni
1 L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confederazione in materia di politica dell’alloggio; è competente per quanto concerne le misure intese a promuovere la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e adempie i compiti connessi con la legislazione sulle pigioni ai sensi dell’articolo 109 della Costituzione federale28.29
2 L’UFAB persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- aiutare i gruppi sfavoriti della popolazione a procurarsi un alloggio, promuovere la costruzione di abitazioni di pubblica utilità, il mantenimento della sostanza abitativa esistente e la proprietà di abitazioni;
- b.
- migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni e nelle zone abitative confrontate con particolari problemi di approvvigionamento;
- c.
- impedire pretese abusive derivanti dai rapporti di locazione e vigilare sull’equilibrio degli interessi divergenti dei locatori e dei conduttori;
- d.
- promuovere rapporti contrattuali paritari fra locatori e conduttori, in particolare i contratti-quadro di locazione e il conferimento dell’obbligatorietà generale a tali contratti.
3 ...30
28 RS 101
29 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
30 Abrogato dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 10a Ufficio federale del servizio civile 31
1 L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è il centro di competenza della Confederazione per il servizio civile. Provvede a trattare rapidamente le domande di ammissione al servizio civile, organizzare efficacemente l’impiego delle persone soggette al servizio civile e garantire l’utilità economica del servizio civile.
2 Il CIVI svolge segnatamente i compiti seguenti:
- a.
- decide in merito all’ammissione delle persone al servizio civile;
- b.
- riconosce gli istituti d’impiego;
- c.
- si occupa dell’impiego delle persone soggette al servizio civile.
3 L’organizzazione e i compiti precisi del CIVI sono disciplinati dalla legge del 6 ottobre 199532 sul servizio civile e dalle relative ordinanze.
31 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4573).
32 RS 824.0
Sezione 3: Altre unità dell’Amministrazione federale centrale
Art. 11 La Sorveglianza dei prezzi
1 La Sorveglianza dei prezzi è il centro di competenza della Confederazione per la sorveglianza dei prezzi che non risultano da una concorrenza efficace.
2 L’obiettivo della Sorveglianza dei prezzi è di impedire e di eliminare i prezzi abusivi e di creare la trasparenza in materia di prezzi.
3 L’organizzazione e i compiti della Sorveglianza dei prezzi sono disciplinati da atti legislativi particolari33.
33 LF del 20 dic. 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (RS 942.20).
Art. 12 L’Ufficio del consumo
1 L’Ufficio del consumo è il centro di competenza della Confederazione per le questioni che riguardano i consumatori nell’ambito della politica economica generale.
2 L’organizzazione e i compiti dell’Ufficio del consumo sono disciplinati da atti legislativi particolari34.
34 LF del 5 ott. 1990 sull’informazione dei consumatori (RS 944.0).
Art. 1335
35 Abrogato dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 1436
36 Abrogato dal n. I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4573).
Capitolo 3: Unità dell’Amministrazione federale decentrata
Art. 15 La Commissione della concorrenza
1 La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di legislazione sul mercato interno37.
2 La COMCO persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- favorire la concorrenza nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordinamento liberale;
- b.
- favorire l’accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero.
2bis ...38
3 L’organizzazione e i compiti della COMCO sono disciplinati da atti legislativi particolari39.
37 LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02). LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251).
38 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1067). Abrogato dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
39 LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02). LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251). LF del 21 dic. 1948 sulla navigazione aerea (RS748.0).
Art. 15a Settore dei politecnici federali 40
1 Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) partecipa alla preparazione e attuazione della politica della Confederazione in materia di scuole universitarie, ricerca e tecnologia.
2 I compiti e l’organizzazione del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199141sui PF e nell’ordinanza del 19 novembre 200342sul settore dei PF.
40 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
41 RS 414.110
42 RS 414.110.3
Art. 15b Politecnico federale di Zurigo e Politecnico federale di Losanna 43
I compiti e l’organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politecnico federale di Losanna (PFL) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199144 sui PF e nelle relative ordinanze del Consiglio federale e del Consiglio dei PF.
43 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
44 RS 414.110
Art. 15c Istituti di ricerca del settore dei PF 45
I compiti e l’organizzazione dei quattro istituti di ricerca seguenti del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199146 sui PF e nelle relative ordinanze del Consiglio federale e del Consiglio dei PF:
- a.
- Istituto Paul-Scherrer (PSI);
- b.
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);
- c.
- Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR);
- d.
- Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).
45 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
46 RS 414.110
Art. 15d Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione 47
1Innosuisse è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 201248 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI).
2L’organizzazione e i compiti di Innosuisse sono disciplinati nella legge del 17 giugno 201649 su Innosuisse.
47 Originario art. 15a. Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010 (RU 2010 3175). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6607).
48 RS 420.1
49 RS 420.2
Art. 15e Istituto universitario federale per la formazione professionale 50
1 L’IUFFP è il centro di competenze della Confederazione per l’insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale.
2 L’organizzazione e i compiti dell’Istituto universitario sono disciplinati nell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 200551.
50 Originario art. 15apoi 15b. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 14 set. 2005 sull’IUFFP, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20054607).
51 RS 412.106.1
Art. 15f Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni 52
L’organizzazione e i compiti dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) sono definiti dalla legge federale del 16 dicembre 200553 concernente l’Assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
52 Originario art. 15bpoi 15c. Introdotto dall’art. 30 n. 1 dell’O del 25 ott. 2006 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20064403).
53 RS 946.10
Art. 15g Svizzera Turismo 54
L’organizzazione e i compiti di Svizzera Turismo (ST) sono disciplinati nella legge federale del 21 dicembre 195555 concernente Svizzera Turismo.
54 Originario art. 15d. Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
55 RS 935.21
Art. 15h Società svizzera di credito alberghiero 56
L’organizzazione e i compiti della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) sono disciplinati nella legge federale del 20 giugno 200357 sulla promozione del settore alberghiero.
56 Originario art. 15e. Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
57 RS 935.12
Art. 15i SIFEM SA 58
1 SIFEM SA è una società anonima di diritto privato della Confederazione. In quanto società finanziaria di sviluppo investe in fondi locali o regionali in favore delle PMI nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti.
2 I compiti e l’organizzazione di SIFEM SA sono disciplinati nell’ordinanza del 12 dicembre 197759sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.
58 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
59 RS 974.01
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 16 Regolamento d’organizzazione
Il dipartimento emana un regolamento d’organizzazione ai sensi dell’articolo 29 OLOGA.
Art. 17 Modifica e abrogazione del diritto vigente
1 Sono abrogati:
- a.
- il decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 194660 sull’organizzazione dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- b.
- l’ordinanza del 1° luglio 199261 concernente l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (OIVI).
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60 [CS 1396; RU 1948 119]
61 [RU 1992 1506]
62 Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 2179.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.