1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in comune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali.
2 La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:11
- a.
- assicurare una crescita economica sostenibile sulla base di una politica congiunturale e occupazionale coerente;
- b.
- vigilare su un sistema di concorrenza nell’ambito di una politica mirata in campo istituzionale e strutturale nonché in materia di concorrenza e di mercato del lavoro;
- c.
- migliorare l’attrattiva della piazza economica svizzera;
- d.
- mirare al miglioramento dell’accesso ai mercati stranieri e contribuire alla formazione di un ordine economico mondiale orientato verso l’economia di mercato;
- e.
- promuovere l’integrazione economica della Svizzera in Europa;
- f.
- sostenere l’integrazione nell’economia mondiale dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in trasformazione dell’Europa orientale;
- g.
- contribuire a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro;
- h.
- partecipare all’elaborazione di condizioni quadro nel campo della legislazione sul lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori;
- i.
- promuovere l’inserimento o il reinserimento nel processo lavorativo delle persone alla ricerca di un impiego e garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato;
- j.
- favorire le relazioni fra le parti sociali;
- k.12
- ...
- 1.13
- facilitare l’adozione e l’attuazione di misure finalizzate a ridurre l’onere amministrativo e i costi della regolamentazione che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI.
2bis La SECO pubblica periodicamente informazioni sulla politica economica generale e sulle tendenze congiunturali.14
2ter La SECO è il servizio specializzato in materia di analisi d’impatto della regolamentazione (AIR). Fornisce le basi metodologiche dell’AIR e consiglia e supporta le altre unità amministrative nella realizzazione di queste analisi.15
3 I compiti e le competenze della SECO nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell’Est sono disciplinati da atti legislativi particolari16.
4 La SECO è competente per la legislazione in materia di politica economica; sono fatti salvi i compiti di politica del mercato del lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di stranieri e di rifugiati nonché la legislazione relativa al diritto privato.
5La SECO è legittimata a interporre ricorso davanti al Tribunale federale nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.17
6 Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla SECO. Esso accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.18
10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
11 Nuovo testo giusta l’art. 15 dell’O del 8 dic. 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200773).
12 Introdotta dal n. III 3 dell’O del 10 mar. 2006 (RU 2006 1089). Abrogata dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
13 Introdotta dall’O del 8 dic. 2006 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (RU 200773). Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 7).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 6 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2019 4733).
16 O del 12 dic. 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.01). O del 19 dic. 2018 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RS 974.11). O del 14 ago. 1991 sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018).
17 Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
18 Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).