Dipartimento (1 - 4)
Uffici e altre unità dell’Amministrazione federale centrale
Segreteria generale (5 - 5)
Uffici (6 - 12)
Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata (13 - 17)
Disposizioni finali (18 - 19)
Capitolo 1: Dipartimento |
Art. 1 Obiettivi e campi di attività
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) contribuisce, negli ambiti politici di sua competenza, allo sviluppo sostenibile della Svizzera. 2 Esso persegue i seguenti obiettivi:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2611). |
Art. 2 Principi che reggono le attività del DATEC
Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell’esecuzione delle sue attività il DATEC osserva in particolare i seguenti principi:
|
Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative 6
Gli obiettivi di cui agli articoli 6–12a fungono, per le unità amministrative del DATEC, da linee direttive per l’adempimento dei compiti e l’esercizio delle competenze sancite dalla legislazione federale. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2611). |
Art. 4 Cooperazione
|
Capitolo 2: Uffici e altre unità dell’Amministrazione federale centrale |
Sezione 1: Segreteria generale |
Art. 5
1 A livello dipartimentale, la Segreteria generale svolge le funzioni definite nell’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:
2 Nei settori di competenza del DATEC, inoltre, la Segreteria tutela gli interessi del proprietario nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese a economia mista.7 7 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). |
Sezione 2: Uffici |
Art. 6 Ufficio federale dei trasporti
1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l’autorità competente in materia di trasporti pubblici terrestri. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFT svolge le seguenti funzioni:
8 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 10 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 11 Introdotta dal n. I dell’O del 10 mar. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 2199). |
Art. 7 Ufficio federale dell’aviazione civile
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è l’autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAC svolge le seguenti funzioni:
13 Abrogata dal n. I dell’O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3801). |
Art. 814
14 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ott. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). |
Art. 9 Ufficio federale dell’energia
1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è l’autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e uso dell’energia. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFE svolge le seguenti funzioni:
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 16 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). 17 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). 18 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). |
Art. 10 Ufficio federale delle strade
1 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è l’autorità competente in materia di infrastruttura stradale e di traffico stradale privato. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
19 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 4 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20075957). 20 Abrogata dal n. II 12 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 21 Per. introdotto dal n. II 2 dell’all. 4 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20075957). 22 Introdotto dal n. II 12 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |
Art. 11 Ufficio federale delle comunicazioni
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l’autorità competente in materia di telecomunicazioni, di comunicazione elettronica di massa e individuale, nonché del settore postale.23 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFCOM svolge le seguenti funzioni:
23 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). 24 Introdotta dal n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). 25 Introdotta dal n. II 1 dell’all. 3 all’O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096243). 26 Introdotta dal n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). 27 Introdotta dal n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). |
Art. 12 Ufficio federale dell’ambiente 28
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è l’autorità competente in materia di ambiente. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAM svolge le seguenti funzioni:
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5441). |
Art. 12a Ufficio federale dello sviluppo territoriale 29
1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) è l’autorità competente in materia di pianificazione del territorio nonché per il coordinamento dei trasporti e dello sviluppo sostenibile. 2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:
3 Per conseguire tali obiettivi, l’ARE svolge le seguenti funzioni:
29 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2611). |
Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata 30
30 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). |
Art. 13 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza 31
Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) secondo l’ordinanza del 17 dicembre 201432 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale. 31 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 215). 32 RS 742.161 |
Art. 13a33
33 Introdotto dall’art. 46 dell’O del 26 nov. 2003 sulle poste (RU 20034753). Abrogato dal n. 6 dell’all. 3 dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). |
Art. 14 Commissione delle poste 34
Sul piano amministrativo, la Commissione delle poste (art. 20 della L del 17 dic. 201035 sulle poste) è aggregata alla Segreteria generale. 34 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). 35 RS 783.0 |
Art. 14a Ispettorato federale della sicurezza nucleare 36
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare è amministrativamente subordinato alla Segreteria generale. 36 Introdotta dal n. II 3 dell’all. 2 all’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 20125009). |
Art. 15 Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva 37
L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 82–85 della LF del 24 mar. 200638 sulla radiotelevisione) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale. 37 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). 38 RS 784.40 |
Art. 16 Commissione dell’energia elettrica 39
La Commissione dell’energia elettrica (art. 21 della L del 23 mar. 200740 sull’approvvigionamento elettrico) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6107). 40 RS 734.7 |
Art. 17 Commissione delle comunicazioni 41
La Commissione delle comunicazioni (art. 56 della LF del 30 apr. 199742 sulle telecomunicazioni) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6107). 42 RS 784.10 |
Art. 17a Commissione di arbitrato in materia ferroviaria 43
La Commissione di arbitrato in materia ferroviaria (art. 40a della LF del 20 dic. 195744 sulle ferrovie) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale. 43 Introdotto dal n. 6 dell’all. 3 dell’O del 30 giu. 2010 (RU 2010 3175). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6107). 44 RS 742.101 |
Capitolo 4: Disposizioni finali |
Allegato |
(art. 18) |
Diritto vigente: abrogazione e modifica |
1. L’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 12 giugno 1995 sul Servizio idrologico e geologico nazionale è abrogata45
45 [RU 19953186] |
2. a 13. … 46
46 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 243. |