Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Scopo e oggetto 2
(art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers) 1 La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l’esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all’obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale). 2 Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
Art. 2 Campo d’applicazione 3
La presente ordinanza si applica:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019, lett. a n. 3 in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1235). |
Sezione 2: Finanziamento del pensionamento 7
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro
(art. 32g cpv. 4 LPers) 1 Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1–3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.8 2 I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per:
3 I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l’articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 200710 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a:
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1235). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). 12 Introdotto dall’all. 2 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2014 2171). |
Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro
1 I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:
2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1235). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1613). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2013 (RU 2013 1613). Abrogato dall’all. 2 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2014 2171). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
Art. 518
18 Abrogato dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
Art. 6 Finanziamento della rendita transitoria 19
1 Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers20 delle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a, b e d. 2 Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers degli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, sempre che essi siano stati complessivamente almeno cinque anni in servizio in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
Art. 6a Giorni di compensazione 21
1 I seguenti militari di professione hanno diritto a 7 giorni di compensazione all’anno:
2 I sottufficiali di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 hanno diritto a 10 giorni di compensazione all’anno. 3 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio, congedo di maternità o per ragioni aziendali, alla fine dell’anno corrispondente viene versata un’indennità in contanti. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità. 4 I militari di professione assegnati alla classe di stipendio 30 o a una classe superiore non hanno diritto a giorni di compensazione. 21 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019, cpv. 1 lett. b in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1235). |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 8 Disposizioni transitorie per l’applicazione del diritto vigente
1 Gli articoli 33–34a, 88g–88j e 116c OPers23 si applicano ulteriormente:
2 Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all’entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell’articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013. 3 Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro. |
Art. 8a Disposizione transitoria per la restituzione di contributi AVS pagati 25
1 Il datore di lavoro restituisce ai membri del personale militare e del Corpo delle guardie di confine secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b nonché agli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale secondo l’articolo 8 capoverso 2 i contributi pagati dal 1° gennaio 2009 durante il congedo di prepensionamento (art. 34 OPers26) in quanto persone senza attività lucrativa ai sensi degli articoli 28–30 dell’ordinanza del 31 ottobre 194727sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2 L’importo della restituzione corrisponde ai contributi disposti dalla Cassa federale di compensazione mediante decisione passata in giudicato e fatturati. L’importo è restituito senza applicazione di interessi. 3 Le restituzioni sono effettuate dal dipartimento competente; gli importi sono a carico del credito di personale del relativo dipartimento. 25 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4519). 26 RU 2009 6417, 2013 771 27 RS 831.101 |
Art. 9 Disposizioni transitorie per il passaggio nei piani di previdenza particolari 28
1 Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l’età necessaria di cui all’articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all’articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro. 2 L’accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all’entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e:29
3 Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d’impiego secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3. 4 Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l’accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all’indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l’importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.32 5 Per il calcolo dell’accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.33 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1613). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1613). 30 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2014 2171). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1613). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1613). |
Art. 9a Disposizioni transitorie della modifica del 10 aprile 2019 34
1 Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimane applicabile il diritto anteriore. 2Alle persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 e che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, il diritto anteriore rimane applicabile fino al 31 dicembre 2019. 3 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a e d che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 possono chiedere per scritto all’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 OPers35, entro il 30 novembre 2019, l’assoggettamento al nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2020. 4 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell’articolo 2 lettere a, b e d che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato. 5 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale che conformemente al capoverso 3 hanno richiesto l’assoggettamento al nuovo diritto ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato. 6 Gli anni di servizio calcolati in base ai capoversi 4 e 5 sono arrotondati al successivo anno intero. 34 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
Art. 10 Disposizione transitoria concernente il personale addetto al servizio di volo civile
1 I piloti civili di trasporto del Servizio di trasporto aereo della Confederazione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers36 e i membri del personale addetto al servizio di volo civile dell’Ufficio federale dell’aviazione civile ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera c OPers che all’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 50° ma non ancora il 55° anno di età ricevono per ogni anno di servizio presso il servizio di volo civile un trentesimo dell’ultimo stipendio annuo. Gli anni di servizio di volo civile iniziati sono arrotondati all’anno intero. 2 Gli impiegati ai sensi del capoverso 1 che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55° anno di età ricevono l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers che avrebbero ricevuto in caso di pensionamento al compimento del 62° anno di età. Essi ricevono inoltre la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 88f OPers che il datore di lavoro avrebbe assunto all’inizio della rendita di vecchiaia. 3 Per stabilire l’indennità ai sensi dell’articolo 88h OPers è determinante l’ultimo stipendio annuo. La quota del datore di lavoro alla rendita transitoria è determinata secondo le disposizioni regolamentari vigenti. 4 L’indennità e la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi del capoverso 2 sono rimunerate per il numero di anni compreso tra il compimento del 62° anno di età e l’età dell’avente diritto all’entrata in vigore della presente ordinanza. È determinante in merito il saggio di interesse valido per le obbligazioni della Confederazione. Gli anni iniziati sono arrotondati al prossimo anno intero. 5 Ove dopo il pagamento dell’indennità assuma volontariamente un’altra funzione all’infuori del servizio di volo civile oppure ne dia la disdetta, l’impiegato ai sensi del capoverso 2 deve rimborsare un settimo dell’indennità per ogni anno mancante fino al compimento del 62° anno di età. 6 Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono versate fino al 31 luglio 2013. 36 RU 2007 2871 |
Allegato 37
37 Introdotto dal n. II dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235). |
(art. 9a cpv. 4 e 5) |