Ordinanza
sul personale impiegato per la promozione
della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo
e l’aiuto umanitario
(OPers-PRA)
del 2 dicembre 2005 (Stato 1° ottobre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001 sul personale
federale (LPers);
visto l’articolo 48a della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953;
visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19764 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
visto l’articolo 18 del decreto federale del 24 marzo 19955 concernente la
cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
in esecuzione della legge federale del 19 dicembre 20036 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo,
ordina:
4 RS 974.0
5 [RU 1998 868, 2000 1915all. n. 3. RU 2006 2387art. 20]. Vedi ora la LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RS 974.1).
6 RS 193.9
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.7
- il rapporto di lavoro del personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo, l’aiuto umanitario della Confederazione e l’istruzione di truppe straniere all’estero;
- b.8
- la preparazione degli impieghi nonché il reclutamento e la formazione del personale;
- c.
- le competenze relative alla conclusione di convenzioni nel settore della promozione civile della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario.
7 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 2 Diritto applicabile 9
1 Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 29–31a, 35, 36, 38a, 44, 44a, 51, 51a, 56–60, 61–63, 77, 80, 88a, 88b, 91–103a e 113 dell’ordinanza del 3 luglio 200110 sul personale federale (OPers).11
2 Se il rapporto di lavoro del personale messo a disposizione è disciplinato da un’organizzazione internazionale o da terzi, il servizio competente precisa nel contratto di lavoro il diritto applicabile.
9 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 3 Impieghi
1 Gli impieghi di personale a favore della promozione civile della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario della Confederazione (impieghi) vengono effettuati nell’ambito della politica estera, di pace e di sicurezza della Svizzera.
2 Possono essere organizzati sotto forma di azioni e operazioni civili, militari o civili-militari.
3 Gli impieghi vengono effettuati in tenuta civile o militare.
Art. 4 Competenze
1 I servizi competenti per decidere in qualità di datori di lavoro e assistere le persone occupate negli impieghi vengono designati dai seguenti dipartimenti:
- a.12
- il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per gli impieghi civili, inclusi gli impieghi di personale di polizia, e per la parte civile degli impieghi civili-militari;
- b.
- il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari; alla presente ordinanza non sono soggetti i militari che prestano servizio di promovimento della pace in base all’articolo 65a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995;
- c.13
- ...
- d.14
- il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il DFAE, per gli impieghi del personale dell’Amministrazione federale delle dogane.
2 Il DFAE coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e partecipa al trattamento delle questioni relative alla situazione internazionale e al diritto internazionale.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU2010 2945).
13 Abrogata dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 15 lug. 2010 (RU2010 2945).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 5 Delega di compiti
Il DFAE può delegare a persone giuridiche del diritto privato o pubblico o a persone fisiche mansioni esecutive connesse con gli impieghi civili.
Art. 6 Conclusione di trattati internazionali
1 Il DFAE è autorizzato a concludere con Stati o organizzazioni internazionali trattati internazionali in merito alla partecipazione della Svizzera a missioni di promozione civile della pace, all’invio di esperti e all’impiego dei fondi provenienti dai crediti quadro.
2 I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività:
- a.15
- la Direzione politica del DFAE nell’ambito della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo, incluso l’invio di specialisti nell’ambito degli impieghi di polizia a carattere internazionale;
- b.
- la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del DFAE in virtù dell’articolo 21 dell’ordinanza del 12 dicembre 197716 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e dell’articolo 11 del decreto federale del 24 dicembre 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
- c.17
- l’Aggruppamento Difesa e il Settore politica di sicurezza del DDPS nell’ambito dei rispettivi compiti;
- d.18
- l’Amministrazione federale delle dogane del DFF per l’impiego del proprio personale;
- e.19
- ...
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU2010 2945).
16 RS 974.01
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
19 Abrogata dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 15 lug. 2010 (RU2010 2945).
Art. 6a Reclutamento e esame dell’idoneità 20
1 Il servizio competente è responsabile del reclutamento del personale. Determina la procedura di reclutamento e definisce i criteri relativi all’idoneità e ai requisiti.
2 Può svolgere esami dell’idoneità.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Capitolo 2: Politica del personale
Art. 7 Preparazione all’impiego 21
1 Il servizio competente prepara il personale all’impiego. Secondo i contenuti, la natura e l’urgenza dell’impiego, tale preparazione può consistere in misure d’introduzione e di formazione. Gli aspetti della preparazione all’impiego rilevanti per la sicurezza possono essere considerati anche per le persone di accompagnamento (coniuge, partner registrato o convivente) e i figli, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare.22
2 La formazione procura le conoscenze necessarie sull’impiego, sul mandato e sull’organizzazione partner. Deve essere seguita dai candidati a meno che posseggano già le conoscenze richieste. La formazione ultimata con successo costituisce il presupposto a un’assunzione definitiva.
3 Qualora la formazione del personale sia impartita da altri dipartimenti, il DFAE vi collabora in caso di necessità.
4 La formazione è impartita in Svizzera o all’estero.
5 Il servizio competente determina l’ammontare dell’indennità per la formazione.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 8 Documenti di viaggio e di legittimazione
Il servizio competente, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.
Art. 9 Conferimento di grado per una determinata durata 23
Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordinanza del 22 novembre 201724 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
23 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 1 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7405).
24 RS 512.21
Art. 1025
25 Abrogato dall’all. 8 n. II 3 dell’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).
Art. 11 Visita medica
La persona in via d’assunzione deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi alle visite mediche e ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal servizio medico dell’Amministrazione federale26 o dal servizio competente per l’impiego.27
26 Health & Medical Service (HMS)
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Capitolo 3: Inizio del rapporto di lavoro
Art. 12 Inizio del rapporto di lavoro
1 Il personale viene assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata o indeterminata.
2 In caso d’impiego, gli impiegati della Confederazione vengono assunti a tempo determinato. Il loro precedente rapporto d’impiego viene mantenuto. Le parti interessate concordano le condizioni. In caso d’impiego si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 13 Condizioni particolari
1 Il servizio competente può vincolare il contratto di lavoro alla condizione che il candidato rinunci a farsi accompagnare durante l’impiego dalla persona di accompagnamento e dai figli. Esso tiene conto della durata dell’impiego, della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro nel luogo d’impiego, nonché delle opportunità di formazione per i figli. La possibilità di operare un ricongiungimento familiare è menzionata espressamente nel contratto.28
2 Se necessario all’adempimento di compiti di sovranità nazionale, il servizio competente può riservare l’assunzione alle persone di nazionalità svizzera.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro
Sezione 1: Stipendio
Art. 14 Valutazione della funzione
1 I criteri determinanti per la valutazione della funzione sono la formazione preliminare richiesta, l’entità dei compiti e il livello delle esigenze, responsabilità e rischi inerenti alla funzione.
2 Il dipartimento competente assegna ogni funzione a una fascia di funzione e a una classe di stipendio conformemente all’allegato 2 della presente ordinanza. La valutazione delle funzioni della classe di stipendio 32 o di una classe superiore sottostà all’approvazione del DFF.
3 ... 29
4 Per le persone impiegate a tempo determinato e a scopo di formazione, valgono le disposizioni del DFF per i praticanti.
29 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 15 Determinazione dello stipendio
1 Il servizio competente stabilisce lo stipendio individuale tenendo conto adeguatamente della funzione, della formazione e dell’esperienza professionale e personale del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro.
2 Se la persona assunta continua a ricevere lo stipendio da un altro datore di lavoro, il servizio competente può rimborsare a quest’ultimo lo stipendio che spetterebbe all’impiegato, per un importo tuttavia non superiore allo stipendio versato dall’altro datore di lavoro.
3 Se l’inizio di un impiego è differito o se un impiego termina prima del previsto senza colpa da parte della persona assunta, il servizio competente può affidare a quest’ultima altri compiti ragionevolmente accettabili. Viene dedotto l’eventuale reddito da altre attività lucrative.
Art. 16 Aumenti di stipendio
1 Il servizio competente può concedere aumenti di stipendio in caso di impieghi di durata almeno pari a un anno oppure se la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore.30
2 Gli aumenti di stipendio non possono superare l’evoluzione prevista dall’articolo 39 capoverso 3 OPers31 per il livello di valutazione 3. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio competente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione.32
3 Lo stipendio degli impiegati della Confederazione ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 viene aumentato conformemente al capoverso 2 solo se l’impiego si protrae oltre la fine dell’anno. L’aumento di stipendio ha effetto a partire dal 1° gennaio. Rimane salva l’approvazione del dipartimento da cui proviene l’impiegato.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
32 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).
Sezione 2: Supplementi di stipendio
Art. 17 Indennità di funzione
1 L’indennità di funzione può essere accordata a chi adempie compiti particolarmente esigenti, senza che tuttavia si giustifichi l’attribuzione durevole a una classe di stipendio superiore.
2 Le indennità di funzione non possono superare la differenza fra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita dal contratto di lavoro o dallo stipendio individuale e lo stipendio massimo previsto per la funzione superiore.
Art. 18 Indennità d’impiego
1 Per ogni impiego può essere corrisposta un’indennità d’impiego.
2 Essa costituisce un indennizzo per le condizioni particolari d’impiego come disponibilità permanente, isolamento, clima e privazioni nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l’impiego.
3 Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve superare i 900 franchi al mese.33
4 ... 34
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
34 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 19 Indennità di rischio
1 In caso di elevato rischio per la vita e l’integrità fisica può essere corrisposta un’indennità di rischio.
2 Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve sperare i 900 franchi al mese.35
3 ... 36
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
36 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 20 Indennità versate da terzi 37
Le indennità versate da un Paese, da un’organizzazione internazionale o da terzi devono essere comunicate senza indugio al servizio competente e vengono computate con quelle previste dalla presente ordinanza e dagli articoli 44, 51 e 51a OPers38.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Sezione 3: Prestazioni sociali
Art. 21 Cassa pensione 39
1 Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 200740 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
2 Se il salario annuo determinante di un dipendente della Confederazione subisce una modifica a causa di un impiego, il guadagno assicurato è nuovamente stabilito indipendentemente dalla durata dell’impiego.
3 Se l’impiego dura al massimo tre mesi e la persona assunta è assicurata presso un altro istituto di previdenza, il servizio competente versa i contributi del datore di lavoro all’altro istituto di previdenza, sempre che il relativo regolamento lo consenta, ma al massimo fino all’importo che altrimenti dovrebbe versare a PUBLICA per il membro interessato.
4 Le indennità versate da terzi ai sensi dell’articolo 20 non sono assicurate da PUBLICA.
39 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).
Art. 22 Assicurazione
1 Il personale è assicurato contro le malattie e gli incidenti secondo la legge federale del 19 giugno 199241 sull’assicurazione militare.
2 Il DFAE coordina, d’intesa con l’AFF, prestazioni complementari adeguate per i rischi relativi ai costi di cura, invalidità e morte non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.42
41 RS 833.1
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Sezione 4: Orario di lavoro, vacanze, congedi
Art. 23 Orario di lavoro
L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio viene stabilito per la regione d’impiego dal servizio competente.
Art. 24 Vacanze
1 Ogni anno civile il personale ha diritto a:
- a.
- sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compie il 49° anno di età;
- b.
- sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compie il 50° anno di età.43
2 Con questo diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante tempo libero, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.
3 Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi concedono meno vacanze rispetto a quanto previsto dal capoverso 1, il servizio competente provvede a compensare la differenza.
4 Le vacanze vanno prese nel periodo di validità del rapporto di lavoro e non vengono compensate con prestazioni in denaro o con altre agevolazioni. In casi debitamente motivati il servizio competente può autorizzare eccezioni.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 25 Viaggi di vacanza
1 Il personale ha diritto a due viaggi di vacanza pagati ogni 12 mesi di impiego all’estero. Il primo viaggio può essere effettuato dopo tre mesi completi d’impiego.
2 Per impieghi che non implicano condizioni di vita e di lavoro particolarmente difficili, il servizio competente può ridurre il diritto di cui al capoverso 1 a un solo viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero.
3 Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.
4 Il servizio competente assume i seguenti costi del viaggio di vacanza diretto:
- a.
- per principio: i costi di un viaggio tra il luogo d’impiego e il paese di domicilio o di provenienza;
- b.
- se la destinazione non coincide con il Paese di domicilio o di provenienza: al massimo i costi di un volo diretto per la Svizzera.44
4bis I giustificativi del viaggio di vacanza di cui al capoverso 4 devono essere prodotti in ogni caso. Si applicano i prezzi di riferimento della Centrale viaggi della Confederazione per un viaggio al prezzo più conveniente in classe economica. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3.45
5 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, le persone di accompagnamento e i figli hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.46
6 Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi accordano già viaggi di vacanza pagati, il diritto ai viaggi di vacanza pagati viene ridotto in modo corrispondente.
7 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viaggio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di una persona di accompagnamento o di un figlio in visita nel luogo d’impiego. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi 4 e 4bis.47
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
45 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 26 Congedi pagati 48
Il personale ha diritto al massimo a:
- a.
- due giorni lavorativi per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego;
- b.49
- un giorno lavorativo per il proprio matrimonio, compreso il matrimonio civile, o per la registrazione dell’unione domestica;
- c.50
- dieci giorni lavorativi per la nascita di un figlio proprio (congedo parternità) oppure di quello del partner registrato; questi giorni devono essere presi di seguito o singolarmente, nei dodici mesi successivi alla nascita di uno o più figli;
- d.51
- tre giorni lavorativi per organizzare la cura di familiari (coniuge, partner registrato, convivente, figli o genitori) colpiti inaspettatamente da una malattia grave o da un infortunio;
- e.52
- tre giorni lavorativi per il decesso di un familiare di cui alla lettera d;
- f.
- fino a un giorno di lavoro per la partecipazione ai funerali di un altro parente o di terzi;
- g.
- il tempo necessario in caso di convocazione da parte delle autorità, se non si tratta di una questione privata;
- h.53
- gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dalle organizzazioni internazionali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose;
- i.54
- gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dal servizio competente nel caso di impieghi bilaterali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
54 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 27 Viaggi connessi a congedi pagati 55
1 Il servizio competente può assumere i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 26 lettere c–e e g. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, i costi di viaggio sostenuti dagli accompagnatori e dai figli possono essere rimborsati se comprovati.
2 Per i congedi ai sensi dell’articolo 26 lettere h e i, il servizio competente può scegliere un luogo di riposo per la persona assunta e rimborsarle i costi di viaggio.56
3 Per il calcolo dei costi di viaggio si applica per analogia l’articolo 25 capoverso 4.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Sezione 5: Altre prestazioni del datore di lavoro
Art. 28 Equipaggiamento personale
1 Il servizio competente determina l’equipaggiamento messo a disposizione dalla Confederazione.
2 Esso organizza il trasporto e ne copre le spese effettive secondo l’allegato 1.57
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 29 Spese di viaggio
1 Il servizio competente assume i costi del viaggio diretto andata e ritorno. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, assume anche i costi comprovati del viaggio della persona di accompagnamento e dei figli. Questi costi sono calcolati in conformità degli articoli 45, 46 e 47 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200158 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).59
2 Se i costi effettivi di un viaggio autorizzato con il proprio veicolo superano, pernottamenti e pasti compresi, i costi del volo diretto, il servizio competente versa al massimo l’importo corrispondente al prezzo del biglietto d’aereo conformemente al capoverso 1.
3 Il servizio competente non assume costi di viaggio quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 30 Spese per il trasporto degli effetti personali 60
1 A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce. Essi comprendono sia materiale per l’impiego e la formazione messo a disposizione dal servizio competente sia oggetti privati.
2 Il servizio competente organizza e assume i costi effettivi del trasporto degli effetti personali appartenenti all’impiegato e, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare, alla persona di accompagnamento e ai figli.
3 Le modalità e l’entità del trasporto sono determinati in base all’allegato 1.
4 I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 31 Spese di vitto e alloggio
1 Il servizio competente può rimborsare integralmente o parzialmente le spese effettive di un alloggio appropriato e usuale per il luogo.
2 Le spese d’alloggio in albergo sono pagate solo nei primi 60 giorni d’impiego. È possibile derogare a questo termine per motivi di sicurezza o se le circostanze lo richiedono.
3 Il servizio competente può versare un’indennità giornaliera per il vitto che corrisponda ai costi abituali locali. L’indennità è ridotta a partire dal 61° giorno d’impiego.61
4Il servizio competente non assume o assume solo una parte dei costi di vitto e alloggio delle persone assunte che prendono domicilio nel luogo d’impiego.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 32 Costi dei viaggi di servizio ordinati 62
Per il rimborso dei costi dei viaggi di servizio ordinati del personale si applicano gli articoli 29 e 30 capoversi 1 e 2.
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 33 Costi di formazione dei figli
1 Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers63.64
2 Si applicano per analogia gli articoli 128 e 129 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200265 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 34 Costi accessori
Il servizio competente può rifondere un importo massimo di 450 franchi al mese per costi accessori. Costi accessori sono rimborsati soltanto se non vengono versate indennità per vitto e alloggio e se la persona assunta non ha preso domicilio nel luogo d’impiego.
Art. 35 Altre indennità
1 Durante l’impiego, possono essere indennizzati il danneggiamento, il furto o la perdita di oggetti appartenenti alla persona assunta, senza che questa ne abbia colpa alcuna, fino a un importo di 5000 franchi se i danni non sono coperti dall’assicurazione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi.
2 ...66
3 Su richiesta il servizio competente può rifondere a chi esercita un’attività indipendente le spese comprovate derivanti dal mantenimento del proprio ufficio o studio durante il periodo d’impiego. Il servizio competente determina caso per caso il contributo mensile. Detto contributo non può superare i 6000 franchi al mese ed è concesso al massimo per un anno.67
66 Abrogato dal n. III 2 dell’O del 2 dic. 2016 sul personale federale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Art. 36 Indennità versate da terzi
Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale o terzi assumono una parte dei costi di cui agli articoli 28–35, il servizio competente va informato senza indugio. Queste indennità vengono compensate con le prestazioni previste dalla presente ordinanza.
Capitolo 5: Obblighi del personale
Art. 37 Responsabilità
Art. 38 Segreto d’ufficio
1 Il servizio competente può autorizzare le persone che partecipano o che hanno partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Gli interessi della Confederazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell’impiego devono essere salvaguardati all’atto del rilascio dell’autorizzazione nonché dal resoconto da parte del personale.
2 Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari che la violazione del segreto d’ufficio comporta.
Art. 3970
70 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 40 Esecuzione
I dipartimenti competenti emanano le disposizioni esecutive valide per il proprio settore ed eseguono la presente ordinanza.
Art. 41 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 24 aprile 199671 sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici è abrogata.
71 [RU 1996 1343, 1999 2449, 2001 121]
Art. 42 Modifica del diritto vigente
Art. 4373
73 Abrogato dal n. I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717)
Art. 44 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegato 1 7474 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).
74 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717).