Oggetto e campo d’applicazione (1 - 1)
Esame d’idoneità per la promozione della pace (2 - 6)
Istruzione del personale (7 - 9)
Rapporto di lavoro e competenze (10 - 18)
Disposizioni finali (19 - 20)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione visto l’articolo 40 dell’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA), ordina: |
Sezione 2: Esame d’idoneità per la promozione della pace |
Art. 2 Esecuzione dell’esame d’idoneità
1 Il Centro di competenza SWISSINT può invitare o, nel caso in cui non sia ancora stato adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, chiamare in servizio candidati per:
2 I comandanti dei centri di reclutamento sono competenti per l’esecuzione dell’esame d’idoneità di base. Il comandante del Centro di competenza SWISSINT è competente per l’esecuzione dell’esame d’idoneità specifico alla funzione. 3 I membri di formazioni militari di professionisti con impieghi specialistici sono inoltre soggetti alla selezione e all’esame d’idoneità del rispettivo comando. |
Art. 3 Oggetto dell’esame d’idoneità
1 Con l’esame d’idoneità si intende valutare il profilo dei requisiti dei candidati e accertare l’idoneità di base all’impiego nel servizio di promovimento della pace. 2 I candidati sono sottoposti nell’ambito:
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Art. 4 Definizione dei profili dei requisiti
Il Centro di competenza SWISSINT:
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Art. 5 Luogo e durata dell’esame d’idoneità
1 L’esame d’idoneità di base si svolge nei centri di reclutamento regionali e dura un giorno. 2 L’esame d’idoneità specifico alla funzione si svolge nel Centro di competenza SWISSINT e dura un giorno. 3 Per il personale aeronavigante e i paracadutisti nonché per gli specialisti delle Forze aeree l’esame d’idoneità medico si svolge presso l’Istituto di medicina aeronautica e dura due giorni al massimo. |
Art. 6 Computabilità
Nella misura in cui il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione non è adempiuto, tutti i giorni necessari per l’esame d’idoneità a favore del servizio di promovimento della pace secondo l’OOPSM3 sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. |
Sezione 3: Istruzione del personale |
Art. 7 Istruzione specifica all’impiego
1 Dopo l’esame d’idoneità, a seconda della funzione, il personale destinato a impieghi negli ambiti della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo, dell’aiuto umanitario e dell’istruzione di truppe straniere all’estero assolve:
2 L’istruzione specifica all’impiego può essere svolta interamente o in parte al di fuori del Centro di competenza SWISSINT. |
Art. 8 Computabilità
Nella misura in cui il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione non è ancora adempiuto, l’istruzione specifica all’impiego secondo l’articolo 43 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954 (LM) dà diritto al soldo ed è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. |
Sezione 4: Rapporto di lavoro e competenze |
Art. 10 Rapporto di lavoro
1 L’istruzione e l’impiego sono disciplinati in contratti di lavoro separati. 2 Dall’istruzione assolta non è desumibile alcun diritto a un’assunzione per un impiego. 3 Eccettuati i militari di professione ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 LM6, per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20037 concernente il personale militare. |
Art. 11 Durata del contratto di lavoro
1 Il contratto di lavoro per l’istruzione è limitato alla durata di detta istruzione. 2 Il contratto di lavoro per l’impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell’impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è limitato a un anno al massimo. 3 Se l’istruzione o l’impiego sono effettuati in parte come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione, il contratto di lavoro è concluso per il resto del periodo d’istruzione o d’impiego. 4 Il contratto di lavoro per l’impiego può essere prorogato un’unica volta, di comune intesa. In casi particolari motivati il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa può autorizzare un’ulteriore proroga. 5 Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a dieci anni. |
Art. 12 Grado militare
1 Nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego il personale riveste di principio:
2 Sono fatti salvi:
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Art. 13 Competenze relative alle decisioni del datore di lavoro e all’assistenza del personale
1 Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200110 sul personale federale e i disciplinamenti emanati in virtù della stessa. 2 Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è competente per l’assistenza del personale. |
Art. 15 Annuncio all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare del personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare
Il Comando Operazioni dell’Aggruppamento Difesa annuncia all’amministrazione competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare i dati personali del personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare e la durata del suo statuto di personale militare. |
Art. 16 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l’impiego
1 Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d’impiego vige una settimana di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo. 2 In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d’impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l’impiego con tempo libero della medesima durata. |
Art. 17 Vacanze
1 Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui all’articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale. 2 Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto durante l’impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell’impiego, sempre che durante l’impiego siano prese vacanze sulla base dell’OPers-PRA. 3 Per calcolare la proporzionalità si considera l’anno di dodici mesi e il mese di 30 giorni. 4 Non sono considerati giorni di vacanza:
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Art. 18 Congedo per fare e disfare i bagagli
Per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al temine dell’impiego il personale ha diritto a un determinato numero di giorni di congedo. Questi consistono in:
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Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 25 agosto 200913 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è abrogata. 13 [RU 2009 4773, 2010 6099n. I 3] |