Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale ordina: |
1 |
Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri
1 L’organo paritetico è composto di sei rappresentati del datore di lavoro e sei rappresentati degli impiegati delle unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers, delle unità amministrative decentralizzate senza personalità giuridica o contabilità proprie nonché di quelle con personalità giuridica e contabilità proprie, che sono sottoposte alla LPers senza deroghe ai sensi di leggi speciali e che in materia di personale non dispongono di competenze proprie di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 37 capoverso 3 LPers. 2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. 3 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. I sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza della Confederazione. 4 I rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il DFF sente previamente la Conferenza dei segretari generali, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento. 5 I rappresentanti degli impiegati sono eletti dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. I delegati della cassa di previdenza della Confederazione stabiliscono il regolamento di elezione.2 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2923). |
Art. 3 Organizzazione e indennità
1 L’organo paritetico della Confederazione si costituisce per conto proprio. 2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. Ogni due anni si scambiano la presidenza e la vicepresidenza. 3 L’organo paritetico emana un regolamento interno. 4 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA. |
Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008 3
1 I rappresentanti degli impiegati sono eletti per la prima volta il 1° maggio 2011 dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. 2 Se un rappresentante degli impiegati lascia l’organo paritetico prima di tale data, le associazioni del personale federale stabiliscono il successore secondo il diritto previgente. 3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2923). |
Allegato |
(art. 6) |
Modifica del diritto vigente |
...4 4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 2235. |