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Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri
1 L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF. 2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.3 3 I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF. 4 I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.4 5 I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675). |
Art. 3 Organizzazione e indennità
1 L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé. 2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza. 3 L’organo paritetico emana un regolamento interno. 4 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA. |
Art. 5 Finanziamento
Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro. |