Regolamento di previdenza
della Cassa di previdenza del Settore dei PF
per i professori dei PF
(RP-PF 2)
del 9 novembre 2007 (Stato 28 gennaio 2020)
L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF (OP PF),
visto l’articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001
sul personale federale,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 19 ottobre 20072 alla Cassa di previdenza del Settore dei PF.
2 Esso disciplina l’assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità nel quadro della Cassa di previdenza del Settore dei PF.
Art. 2 Campo di applicazione
1 Il presente regolamento si applica alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (datore di lavoro PFZ, PFL), ai professori ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul corpo professorale dei PF e ai beneficiari di rendita di questa categoria di collaboratori.
2 Si applica anche ai membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, ai presidenti delle scuole e ai direttori degli istituti di ricerca nonché ai beneficiari di rendita di questa categoria di collaboratori.
3 Si applica anche alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio.3
3 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 3 Piano di previdenza
1Per le persone impiegate ai sensi dell’articolo 2 e per i beneficiari di rendita di questa categoria di collaboratori il presente regolamento è considerato piano di previdenza.
2Per questo piano di previdenza la persona assicurata può scegliere tra due piani di previdenza complementari (art. 25), in cui versare contributi di risparmio più elevati.
Art. 4 Obiettivo di prestazioni
I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un’età di pensionamento di 65 anni.
Art. 5 Abbreviazioni
Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell’allegato 8.
Art. 6 Unione domestica registrata
L’unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.
Art. 7 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni
I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà d’abitazioni).
Art. 8 Interesse, interesse di mora
Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell’allegato 1.
Art. 9 Spese amministrative, emolumenti dell’autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP
Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell’autorità di vigilanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra il datore di lavoro e PUBLICA.
Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti
1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l’obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari.4
2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:
- a.
- il matrimonio o il nuovo matrimonio, la registrazione di un’unione domestica ai sensi della LUD oppure l’inizio di una convivenza, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o conviventi;
- b.
- la conclusione della formazione o il raggiungimento dell’abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli rispettivamente per orfani oltre il 18° anno di età;
- c.
- il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita.
3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio le prestazioni e i proventi computabili ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell’entità della rendita.5
4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA.
4 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 21 mar./16 ott. 2019, approvata dal CF il 6 dic. 2019 (RU 2019 4737). Correzione del 28 gen. 2020 (RU 2020 353).
5 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione
1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento delle spese.
2 Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati quando l’informazione o la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni.
3 Se la persona assicurata che ha presentato a PUBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che le incombono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.
4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie.
5 Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l’avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse.
Art. 12 Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato di previdenza 6
1 All’atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certificato di previdenza, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell’assicurato. Quest’ultimo riceve almeno una volta all’anno un certificato di previdenza.7
2PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all’anno le persone assicurate in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla composizione dell’organo paritetico.
6 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
7 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
Art. 13 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, entro i termini prescritti, le persone impiegate da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell’esattezza delle indicazioni.
2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata.
Capitolo 2: Persone assicurate
Art. 14 Condizioni di ammissione nell’assicurazione
Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di vecchiaia, decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.
Art. 15 e 168
8 Abrogati dal n. I della Dec. dell’OP PF del 21 mar./16 ott. 2019, approvata dal CF il 6 dic. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4737)
Art. 17 Persone non ammesse nell’assicurazione
Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate:
- a.
- occupate soltanto a titolo accessorio dal datore di lavoro della Cassa di previdenza del Settore dei PF e già assicurate obbligatoriamente per un’attività lucrativa principale oppure che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale;
- b.
- invalide ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento;
- bbis.9
- che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità ai sensi dell’articolo 26a LPP
- c.
- che hanno compiuto il 65° anno di età; oppure
- d.
- non attive in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurate all’estero, se ne fanno domanda.
9 Introdotta dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 18 Fine dell’assicurazione
1 L’assicurazione termina:
- a.
- con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità;
- b.10
- con il compimento del 65° anno di età, fatto salvo l’articolo 18b;
- c.11
- …
2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità la persona interessata rimane assicurata presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.
10 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
11 Abrogata dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 18a Mantenimento della protezione previdenziale in caso di congedo non pagato 12
Durante un congedo non pagato o parzialmente pagato, la persona assicurata può mantenere in tutto o in parte la copertura assicurativa avuta finora tenendo conto dell’articolo 29 e conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.
12 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 18b Mantenimento della previdenza per la vecchiaia dopo il compimento del 65° anno di età 13
Se il rapporto di lavoro continua dopo il compimento del 65° anno di età, la previdenza per la vecchiaia della persona assicurata è protratta fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni. Su richiesta della persona assicurata è possibile rinunciare al mantenimento della previdenza per la vecchiaia.
13 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 18c Mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 14
1 Le persone assicurate che hanno compiuto i 58 anni il cui stipendio annuo determinante diminuisce al massimo della metà hanno la possibilità di chiedere il mantenimento totale o parziale della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.
2 La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Essa termina in ogni caso al più tardi con il compimento del 65° anno di età.
14 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Capitolo 3: Basi di calcolo
Art. 19 Stipendio annuo determinante
1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determinante per l’assicurazione e lo comunica a PUBLICA.
2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di persone assicurate e nell’osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione.
3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.15
15 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 20 Guadagno assicurato
1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento.
2 L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP.
3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide per il calcolo del guadagno assicurato si applica per analogia l’articolo 21.16
4 Il guadagno assicurato garantito immediatamente prima della riduzione funge da base di calcolo per il mantenimento del livello massimo di guadagno assicurato.17
16 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
17 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 21 Occupazione a tempo parziale 18
Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupazione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione determinante per l’assicurazione.
18 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 22 Guadagno non assicurabile
Il reddito conseguito presso un datore di lavoro che non fa parte del Settore dei PF o realizzato tramite un’attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso PUBLICA.
Capitolo 4: Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e riscatto
Art. 23 Contributi di risparmio e premio di rischio
Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicurato è determinante.
Art. 24 Contributi di risparmio
1 I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell’età. La somma dei contributi di risparmio di cui al capoverso 2 costituisce i rispettivi accrediti di vecchiaia.
2 Si applicano i seguenti contributi di risparmio:
Graduazione delle età (classe di contributo) | Contributo di risparmio della persona impiegata (%) | Contributo di risparmio del datore di lavoro (%) | Totale degli accrediti di vecchiaia (%) |
22–34 | 5,80 | 10,30 | 16,10 |
35–44 | 7,05 | 12,50 | 19,55 |
45–54 | 11,50 | 20,50 | 32,00 |
55–70 | 14,25 | 25,30 | 39,55.19 |
3 L’età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita della persona assicurata.
4 Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell’anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente.
19 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Art. 25 Piani di previdenza complementari
1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all’articolo 24, scegliendo il piano di previdenza complementare 1 o 2:
Graduazione delle età (classe di contributo) | Piano di previdenza complementare 1 Contributo volontario di risparmio (%) | Piano di previdenza complementare 2 Contributo volontario di risparmio (%) |
22–44 | 2,00 | 1,50 |
45–70 | 2,00 | 3,50.20 |
2 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, se e quale piano di previdenza complementare ha scelto la persona assicurata, la modifica della sua entità o la rinuncia completa. La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.21
3 ...22
4 Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base di calcolo per determinare il contributo volontario di risparmio.
5 I contributi volontari di risparmio non sono accreditati all’avere di vecchiaia, ma su un conto di risparmio separato (conto del piano complementare). I prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni (art. 92) o i trasferimenti in seguito a divorzio (art. 99 cpv. 2 primo periodo) riducono in misura proporzionale il conto del piano complementare (conto del PC). Per la gestione del conto del PC si applicano le stesse regole come per la gestione dell’avere di vecchiaia (art. 36). Il tasso di interesse per i contributi volontari di risparmio rispettivamente per il conto del PC è stabilito nell’allegato 1.23
20 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
21 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
22 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
23 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 26 Premio di rischio
1 Per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio, calcolato in percento del guadagno assicurato. La percentuale è uguale per tutte le età.
2 Il premio di rischio è pagato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. La quota della persona assicurata al premio di rischio ammonta, indipendentemente dal piano in cui è assicurata, allo 0,55 per cento del guadagno assicurato. Il premio di rischio pagato dal datore di lavoro ammonta almeno allo 0,55 per cento.24
24 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio
1 I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA.
2 Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) e il premio di rischio (art. 26) della persona assicurata sono dedotti ogni mese dal suo stipendio. Il contributo di risparmio ai sensi dell’articolo 24 e il premio di rischio ai sensi dell’articolo 26, entrambi pagati dalla persona assicurata, nonché il contributo di risparmio prestato dal datore di lavoro figurano nella tabella dell’allegato 2.
3 L’obbligo di pagare i contributi e i premi insorge con l’ammissione nell’assicurazione.
4 Esso termina:
- a.
- con il decesso della persona assicurata;
- b.
- in caso di invalidità ai sensi dell’articolo 53;
- c.
- con la cessazione del rapporto di lavoro;
- d.
- tuttavia, al più tardi al compimento del 65° anno di età della persona assicurata per il premio di rischio e del 70° anno di età per i contributi di risparmio (art. 24 e 25);
5 È fatto salvo l’articolo 28.
Art. 28 Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato, di mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante e di decesso 25
1 È dovuto l’intero contributo mensile se l’ammissione della persona assicurata nell’assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l’ammissione della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° giorno del mese successivo.
2 Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se la persona assicurata esce (ultimo giorno del rapporto di lavoro) prima del 15 del mese. Se l’uscita della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l’intero contributo mensile.
3La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di congedo non pagato (art. 29) e di mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante (art. 29a).26
4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.
25 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
26 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 29 Congedo
1 Durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l’assicurazione rimane immutata almeno per un mese.
2 La persona assicurata può continuare l’assicurazione a contare dal secondo mese di congedo, pagando oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio, anche la parte di contributi di risparmio e premio di rischio a carico del datore di lavoro. Se mantiene l’assicurazione solo per i rischi di decesso e di invalidità, l’avere di vecchiaia e il conto del PC sono rimunerati fino alla fine del congedo (vedi allegato 1).
Art. 29a Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 27
1 Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la persona assicurata mantiene la previdenza di cui all’articolo 18c, deve pagare oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio anche i contributi di risparmio e il premio di rischio del datore di lavoro per il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (art. 24 e 26).
2 Un’eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene ai sensi delle disposizioni del diritto del lavoro.
27 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 30 Prestazioni di uscita apportate
Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBLICA. Essi sono integralmente accreditati all’avere di vecchiaia della persona assicurata.
Art. 3128
28 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 32 Riscatto – disposizioni generali 29
1 Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto delle prestazioni regolamentari è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all’allegato 3. Fatto salvo l’articolo 32b capoverso 2, sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento del riscatto.30
2 …31
3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell’insorgere dell’evento di previdenza vecchiaia.32
4 I riscatti effettuati dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha determinato l’invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3).
5 Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se l’importo anticipato non può essere rimborsato conformemente all’articolo 93 capoverso 2 lettera a, i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.
29 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
30 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
31 Abrogato dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
32 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 32a Riscatto mediante conferimento unico fino al compimento del 65° anno di età 33
Nel quadro dell’articolo 32 la persona assicurata può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall’ammissione nell’assicurazione, l’entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l’importo minimo del riscatto ammonta a 5000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 5000 franchi l’intero importo deve essere pagato in un solo versamento.
33 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 32b Riscatto mediante conferimento unico dopo il compimento del 65° anno di età 34
1Un riscatto dopo il compimento del 65° anno di età entro i limiti dell’articolo 32 è consentito, se la persona assicurata:
- a.
- non ha effettuato il riscatto massimo possibile fino al compimento del 65° anno di età; e
- b.
- ha mantenuto la previdenza per la vecchiaia ai sensi dell’articolo 18bdal compimento del 65° anno di età.
2 Per il calcolo della somma di riscatto è determinante:
- a.
- il guadagno assicurato al compimento del 65° anno di età;
- b.
- il fattore (in per cento del guadagno assicurato) per l’età di 65 anni secondo l’allegato 3; e
- c.
- l’avere di vecchiaia disponibile al momento del riscatto.
34 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 32c35
35 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 33 Aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età
1 Al più presto con la richiesta di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età la persona assicurata può aumentare, mediante riscatto, la sua rendita di vecchiaia al massimo fino all’ammontare della sua rendita di invalidità assicurata. Nel calcolo della rendita di vecchiaia non viene tenuto conto di un eventuale conto del PC. Se la notifica del riscatto è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi.
2 Tale aumento della rendita di vecchiaia può avvenire unicamente mediante un unico pagamento diretto.
3 Se l’importo per il finanziamento dell’aumento della rendita di vecchiaia perviene a PUBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, esso viene rimborsato.
Capitolo 5: Misure di risanamento
Art. 34 Misure in caso di copertura insufficiente
1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l’organo paritetico attua misure di risanamento nell’osservanza delle disposizioni legali.
2 L’organo paritetico può prelevare dal datore di lavoro, dagli assicurati e, entro i limiti dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati.
3 Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie.
4 Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso.
5 In caso di prelievo di un contributo di risanamento l’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito:
- a.
- all’aliquota o all’importo;
- b.
- alla durata prevista;
- c.
- alla ripartizione tra datore di lavoro e assicurati;
- d.
- alle modalità di pagamento.
6 Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interesse minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni.
7 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro.
8 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell’importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L’organo paritetico deve comunicare la durata e l’entità della misura alla persona assicurata alla quale viene limitato o rifiutato il versamento.
Art. 35 Pagamento dei contributi di risanamento
1 I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate sono dovuti per intero dal datore di lavoro.
2 La deduzione della quota di contributo è effettuata:
- a.
- mensilmente dallo stipendio delle persone assicurate;
- b.
- mensilmente dalla rendita dei beneficiari di rendite.
Capitolo 6: Prestazioni
Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia
Art. 36 Avere di vecchiaia
1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.
2 L’avere di vecchiaia è composto:
- a.
- dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24;
- b.
- dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell’articolo 30;
- c.36
- dagli importi che sono stati accreditati conformemente all’articolo 99 capoverso 1 in seguito a divorzio;
- d.37
- dai riscatti ai sensi dell’articolo 32a e 32b;
- dbis.38
- ...
- dter.39
- dai riacquisti dopo un divorzio, conformemente all’articolo 99 capoverso 2 terzo periodo;
- e.
- dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza;
- f.
- da eventuali accrediti complementari;
- g.
- da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro;
- h.
- dagli interessi ai sensi dell’allegato 1.
3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:
- a.
- i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 91);
- b.40
- la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio (art. 99 cpv. 2 primo periodo);
- c.41
- ...
4 Per l’anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell’avere di vecchiaia.
5 L’interesse ai sensi dell’allegato 1 è calcolato in funzione dello stato dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente e accreditato all’avere di vecchiaia alla fine dell’anno civile in corso.
6 Le prestazioni di uscita apportate e i riscatti sono rimunerati pro rata temporis per l’anno in corso (allegato 1). I pagamenti di cui al capoverso 3 sono rimunerati pro rata temporisper l’anno in corso e riducono l’avere di vecchiaia in misura corrispettiva.
7 Se insorge il caso di previdenza o la persona assicurata esce dalla cassa di previdenza durante l’anno in corso, l’interesse per lo stesso anno secondo l’allegato 1 è calcolato pro rata temporisin funzione dello stato dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente.
8 Alla fine di ogni anno l’organo paritetico stabilisce il tasso di interesse per la rimunerazione dell’avere di vecchiaia per l’anno successivo sulla base del risultato annuale provvisorio nonché della situazione patrimoniale e di reddito della Cassa di previdenza del Settore dei PF.
36 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
37 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
38 Introdotta dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Abrogata dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
39 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
40 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
41 Introdotta dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Abrogata dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia
1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età.
2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.
3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione o inizia un’attività lucrativa indipendente, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).42
4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento delle spese lo preveda.
42 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 38 Pensionamento parziale
1 Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione. Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.
2 Dopo il compimento del 60° anno di età la persona assicurata può chiedere a una o più riprese una prestazione parziale di vecchiaia.43
3 In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia nonché un eventuale avere su un conto del piano complementare (art. 25) sono convertiti proporzionalmente secondo l’articolo 39 in una prestazione parziale di vecchiaia. Le quote residue dell’avere di vecchiaia e dell’avere sul conto del piano complementare continuano ad essere gestite. Il guadagno assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull’occupazione a tempo parziale (art. 21).44
4 L’articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 70° anno di età. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c.45
43 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
44 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
45 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 39 Rendita di vecchiaia
1 Fatto salvo l’articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.
2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumentato di un eventuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l’allegato 4; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoversi 4 e 5.46
3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.
46 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 40 Prelievo di capitale
1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 50 per cento della somma dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un eventuale avere derivante dal conto del PC (art. 25). Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese. La liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi.
2 Se al momento del pensionamento la persona assicurata desidera prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comunicazione di tale prelievo di capitale deve pervenire per scritto a PUBLICA al più tardi un anno prima del pensionamento. L’importo massimo possibile della liquidazione in capitale è pari al 100 per cento dell’avere esistente secondo il capoverso 1 al momento del pensionamento. La comunicazione del prelievo di capitale può essere revocata fino a un anno prima del pensionamento.47
2bisSe il rapporto di lavoro di una persona assicurata che può percepire una liquidazione in capitale è sciolto dal datore di lavoro, senza che questa ne abbia colpa, la stessa può comunicare il prelievo di capitale o l’unica modifica di un prelievo di capitale già comunicato fino al pensionamento. Per il pagamento dei costi amministrativi si applica per analogia il capoverso 1.48
3 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.
4 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.
5 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32, 32a, 32be 33), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l’articolo 22d LFLP.49
47 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
48 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
49 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia
1 I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.
2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.
Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia 50
La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 primo periodo.
50 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Sezione 2: Prestazioni per superstiti
Art. 43 Principio
1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
- a.
- era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP);
- b.
- in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP);
- c.
- è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure
- d.
- riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP).
2 Un eventuale avere ancora disponibile proveniente dal conto del PC (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l’ordine seguente:
- a.
- al coniuge superstite;
- b.
- ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani;
- c.
- alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lei negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
- d.
- ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani;
- e.
- ai genitori;
- f.
- ai fratelli e sorelle;
- g.
- agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.
3 La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.
Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi
1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se:
- a.
- deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio;
- b.
- ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure
- c.
- percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale rendita entro due anni dal decesso del coniuge.
2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi, ma almeno all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50. Se nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per coniugi.
3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4 Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso.
5 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di cui al capoverso 1 se:
- a.
- il matrimonio è durato almeno dieci anni; e
- b.51
- in seguito a divorzio gli è stata assegnata una rendita ai sensi dell’articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC.
5bis Il diritto del coniuge divorziato di cui al capoverso 5 sussiste fintantoché sarebbe dovuta la rendita assegnata in seguito a divorzio.52
6 L’entità della rendita per coniugi per il coniuge divorziato è retta dall’articolo 46 capoverso 3.
7 Il coniuge divorziato non ha diritto a una liquidazione unica di cui al capoverso 2.
51 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
52 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 45 Diritto alla rendita per conviventi
1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:
- a.
- ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
- b.
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento.
2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.
3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un’unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull’unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un’unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.
4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata.
5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.
6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:
- a.
- la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata sussisteva un’economia domestica comune;
- b.
- la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
- c.
- informazioni concernenti i figli comuni;
- d.
- ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.
7 Il diritto si estingue:
- a.
- in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
- b.
- se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.
8 Se l’accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell’articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l’erogazione posticipata delle prestazioni.
Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi
1 Le rendite per coniugi o conviventi ammontano:
- a.
- al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di invalidità assicurata;
- b.
- al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della rendita di vecchiaia corrente o della rendita di invalidità assicurata;
- c.
- al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
2 Se il coniuge rispettivamente il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza è durato meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona assicurata di oltre 15 anni.
3 La rendita per coniugi secondo l’articolo 44 capoverso 5 corrisponde all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP (prestazione minima LPP).
4 La rendita è ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni per superstiti dell’AVS, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell’AI o una rendita di vecchiaia dell’AVS.53
53 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 47 Diritto alla rendita per orfani
1 I figli di un assicurato defunto o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità defunto hanno diritto a una rendita per orfani.
2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie il 18° anno di età. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:
- a.
- è a tirocinio o agli studi;
- b.
- è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata doveva provvedere.
Art. 48 Entità della rendita per orfani
1 La rendita per orfani ammonta:
- a.
- al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
- b.54
- al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita di vecchiaia corrente o della rendita di invalidità assicurata; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 secondo periodo;
- c.
- al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
2 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.
54 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso
1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente:
- a.
- le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata;
- b.55
- la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all’articolo 45 capoversi 2 e 3;
- c.
- i figli della persona assicurata;
- d.
- i genitori.
2 Non sono aventi diritto le persone ai sensi del capoverso 1 lettere a e b che percepiscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.
3 Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.
4 Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto a PUBLICA.
55 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso
Il capitale garantito in caso di decesso destinato agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 corrisponde alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata, ma al minimo all’importo di due rendite annuali per coniugi conformemente all’articolo 46 capoverso 1. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 segg.).
Sezione 3: Prestazioni di invalidità
Art. 51 Invalidità
1 ...56
2 Ha diritto alle prestazioni di invalidità la persona assicurata che:
- a.
- ai sensi dell’AI, è invalida per almeno il 40 per cento ed era assicurata presso PUBLICA al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (art. 23 lett. a LPP);
- b.
- in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. b LPP); oppure
- c.
- è diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. c LPP).
3 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo di attività (art. 6 LPGA).
4 In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è insorta prima del pensionamento.
56 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento 57
1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
2 Il pagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell’AI passata in giudicato. Esso inizia alla cessazione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
57 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 52a Estinzione del diritto 58
Il diritto del beneficiario della rendita alle prestazioni di invalidità si estingue:
- a.
- in caso di decesso; oppure
- b.
- nella misura in cui egli recupera la capacità al guadagno, fatto salvo l’articolo 52b capoversi 1 e 2.
58 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 52b Diritto in caso di riduzione o soppressione della rendita AI 59
1 Se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado di invalidità, il beneficiario della rendita continua per tre anni ad essere assicurato, alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita AI egli abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione o che la rendita AI gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione (art. 26a cpv. 1 LPP).
2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, fintanto che il beneficiario della rendita percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI, anche se il termine di tre anni di cui al capoverso 1 non è ancora trascorso (art. 26a cpv. 2 LPP).
3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la rendita di invalidità viene ridotta fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, tuttavia solo nella misura in cui tale riduzione è compensata da un reddito supplementare del beneficiario della rendita (art. 26a cpv. 3 LPP).
4 Se una rendita dell’AI è ridotta o soppressa sulla base di un riesame ai sensi della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, il diritto alle prestazioni di invalidità si riduce o estingue nel momento in cui il beneficiario della rendita non percepisce alcuna rendita dell’AI o tale rendita è ridotta.
59 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio 60
Fintanto che il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l’articolo 24 e del premio di rischio secondo l’articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita. L’esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio è data solamente in considerazione dell’articolo 54.
60 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida
1 L’avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita.
2 In vista di un reinserimento la parte passiva dell’avere di vecchiaia della persona assicurata è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24 che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione.
3 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell’avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con l’estinzione del diritto alla rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 3 primo periodo.61
61 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 55 Trattamento dell’avere proveniente dal conto del PC (art. 25) in caso di invalidità
1 In caso di invalidità parziale l’avente diritto può disporre nei seguenti modi dell’avere accumulato con il conto del PC (art. 25):
- a.
- conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure
- b.
- riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita parziale come liquidazione unica in capitale.
2 In caso di invalidità totale l’avere accumulato è versato come liquidazione unica in capitale.
3 In caso di decesso l’avere accumulato è versato conformemente all’articolo 43 capoverso 2.
Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità
La persona invalida ha diritto:
- a.
- a un quarto della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi della LAI;
- b.
- alla metà della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 50 per cento ai sensi della LAI;
- c.
- ai tre quarti della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 60 per cento ai sensi della LAI;
- d.
- all’intera rendita di invalidità nel caso di un’invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.
Art. 57 Calcolo della rendita di invalidità
1 L’intera rendita di invalidità è calcolata secondo il tasso di conversione applicabile all’età ordinaria di pensionamento AVS (allegato 4). Fatto salvo l’articolo 99 capoverso 3 in caso di divorzio sono computati come avere di vecchiaia:62
- a.
- l’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino alla nascita del diritto alla prestazione di invalidità;
- b.63
- la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alla prestazione di invalidità fino al compimento del 65° anno di età; è determinante ai fini dell’entità degli accrediti di vecchiaia il guadagno assicurato al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considerazione; e
- c.
- l’interesse del due per cento per anno a partire dall’età di 53 anni sui rispettivi contributi conformemente alle lettere a e b a contare dalla nascita del diritto alla prestazione di invalidità fino alla fine dell’anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto il 64° anno di età.
2 In base alla stima (proiezione) di cui al capoverso 1 lettera c, l’età per determinare la rimunerazione corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita della persona assicurata. Si applica l’articolo 36 capoversi 4 e 5.
3 Nel calcolo dell’avere di vecchiaia secondo il capoverso 1 non sono presi in considerazione i riscatti effettuati e gli averi trasferiti da conti o polizze esistenti di libero passaggio dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Tali riscatti e versamenti sono rimborsati.64
4 Se il diritto a una rendita di invalidità nasce nel corso di un congedo non pagato o di un congedo parzialmente pagato, l’ultimo guadagno assicurato prima dell’inizio del congedo è determinante per il calcolo della rendita di invalidità.
5 Per il calcolo delle rendite per superstiti secondo gli articoli 46 capoverso 1 lettera a e 48 capoverso 1 lettera a sono determinanti il guadagno assicurato e l’avere di vecchiaia al momento del decesso oppure dell’insorgere dell’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte.
62 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
63 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
64 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
Art. 58 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità
1 I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso.
2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è sospeso.
Art. 59 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità 65
La rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità ammonta a un sesto della rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 primo periodo.
65 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Capitolo 7: Rendita transitoria, invalidità professionale e piano sociale
Sezione 1: Rendita transitoria
Art. 60 Diritto
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento AVS.
2 La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima dell’inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una rendita transitoria intera, una mezza rendita transitoria o nessuna rendita transitoria.
3 Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell’inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:66
- a.
- con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (allegato 5, tabella 1); oppure
- b.
- con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età AVS, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (allegato 6, cifra I, tabella 1); oppure
- c.
- con il riscatto della riduzione (allegato 5, tabella 2).
4bis Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.67
5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera b, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (allegato 6, numero II).
6 Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transitoria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera c.
66 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
67 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 61 Entità della rendita transitoria
1 La rendita transitoria corrisponde all’importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione.
2 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA il grado medio di occupazione tre mesi prima dell’uscita per motivi di età della persona assicurata.
Sezione 2: Prestazione di invalidità professionale
Art. 62 Diritto
1 In caso di invalidità professionale la persona assicurata ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se:
- a.
- ha compiuto il 50° anno di età;
- b.
- una decisione dell’AI che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e
- c.
- i provvedimenti di integrazione sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa della persona assicurata.
2 È data invalidità professionale integrale se per motivi di salute una persona assicurata non è più in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI non ha diritto a una rendita.
3 È data invalidità professionale parziale se per motivi di salute una persona assicurata:
- a.
- non è più in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI ha diritto a una rendita parziale; oppure
- b.
- è solo parzialmente in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI non ha alcun diritto a una rendita, oppure soltanto il diritto a una rendita parziale che non superi il grado di invalidità professionale secondo l’articolo 63 capoverso 6.
4 La presenza di un’invalidità professionale è constatata dal servizio medico ai sensi dell’articolo 47 OPers PF su richiesta del datore di lavoro.
5 Il servizio medico si esprime in merito al momento in cui è subentrata l’invalidità professionale integrale o parziale. La sua decisione è determinante per la fissazione della nascita del diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale.
6 Il diritto alla rendita di invalidità professionale si estingue con il decesso del beneficiario di rendita, ma al più tardi e nella misura in cui la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’AI o nella misura in cui, secondo le constatazioni del servizio medico, non sussiste più alcuna invalidità professionale.
7 Il diritto alla rendita AI di sostituzione si estingue con il decesso del beneficiario di rendita, ma al più tardi e nella misura in cui ha diritto a una rendita AI o AVS o nella misura in cui, secondo le constatazioni del servizio medico, non sussiste più alcuna invalidità professionale. Se l’AI versa retroattivamente le sue rendite, le rendite AI di sostituzione versate in eccesso devono essere restituite a PUBLICA (art. 63 cpv. 1 lett. b).
8 I beneficiari di prestazioni di invalidità professionale hanno diritto a una rendita per figli complementare alla rendita per invalidità professionale per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso (art. 47). Il diritto a una rendita per figli nasce simultaneamente al diritto alla rendita di invalidità professionale. Esso si estingue con la soppressione della rendita di invalidità professionale o se le condizioni ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 non sono più adempiute. L’articolo 47 capoverso 4 si applica anche alle rendite per figli complementari alla rendita di invalidità professionale.
9 Gli articoli 53 e 54 si applicano per analogia al diritto all’esenzione dai contributi e dal premio in funzione del grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6) e alla costituzione dell’avere di vecchiaia della persona con invalidità professionale.
10Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento delle prestazioni in seguito a invalidità professionale.
Art. 63 Genere e entità delle prestazioni di invalidità professionale
1 La prestazione di invalidità professionale si compone di:
- a.
- una rendita di invalidità professionale;
- b.
- una rendita AI di sostituzione.
2 La rendita annuale intera di invalidità professionale corrisponde alla rendita annuale intera di invalidità ai sensi dell’articolo 56.
3 La rendita annuale intera AI di sostituzione corrisponde all’importo massimo della rendita intera AVS, ponderato in funzione del grado medio di occupazione. I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione.
4 La rendita intera per figli complementare alla rendita di invalidità professionale corrisponde a un sesto della rendita intera di invalidità professionale; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 primo periodo.68
5 Il diritto alle prestazioni di invalidità professionale sussiste in misura pari al grado di invalidità professionale.
6 Il grado di invalidità professionale corrisponde alla differenza tra il guadagno assicurato prima e il guadagno assicurato dopo che è subentrato il danno alla salute e sono state eseguite misure mediche o provvedimenti di integrazione professionale; si tiene conto di un’eventuale rendita parziale assegnata dall’AI.
68 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Sezione 3: Prestazioni del piano sociale
Art.64
Se il datore di lavoro scioglie il rapporto di lavoro con una persona assicurata che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questa ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61, finanziata dal datore di lavoro. L’entità della rendita di vecchiaia è retta dall’articolo 63 capoverso 2. L’articolo 62 capoverso 10 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria.
Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni
Art. 65 Limitazione dei diritti
1 I diritti che vanno oltre il presente regolamento, in particolare i diritti a risorse non vincolate della Cassa di previdenza del Settore dei PF o di PUBLICA, non possono essere fatti valere nell’ambito dell’assicurazione secondo il presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione parziale.
2 In caso di uscita di una parte dei destinatari dalla Cassa di previdenza del Settore dei PF (art. 32f LPers) la procedura nonché i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite sono retti dalle disposizioni legali e dal regolamento di liquidazione parziale.
Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale
1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:
- a.
- la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS;
- b.
- la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS;
- c.
- la rendita di invalidità o la rendita di invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS.
2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all’evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.
Art. 67 Rapporto con le prestazioni legali
Se per la persona assicurata obbligatoriamente in virtù della LPP le prestazioni secondo il presente regolamento sono inferiori alle prestazioni secondo la LPP, sono versate queste ultime prestazioni.
Art. 68 Prestazioni dopo l’uscita da PUBLICA
1 Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l’uscita dalla stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto.
2 Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.
Art. 69 Obbligo di prestazione anticipata di PUBLICA
Se PUBLICA è tenuta a fornire una prestazione anticipata perché l’istituto di previdenza al quale compete la fornitura della prestazione non è ancora stato designato e perché l’avente diritto era assicurato da ultimo presso PUBLICA (art. 26 cpv. 4 LPP), il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se risulta a posteriori che PUBLICA non era tenuta a fornire la prestazione, gli importi anticipati sono reclamati con interesse all’istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.
Art. 70 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato dall’avente diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento delle prestazioni su un conto estero possono essere addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.
2 Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci giorni del mese.
3 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione.
4 La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.
Art. 71 Rettifica di prestazioni
1 PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta.
2 Se ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, PUBLICA procede immediatamente al pagamento delle prestazioni arretrate in seguito alla rettifica senza interesse. Se PUBLICA è posta in mora, paga gli interessi di mora secondo l’allegato 1.69
69 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve restituirla con interesse (allegato 1).
2 Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
Art. 73 Prescrizione
1 La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall’articolo 41 LPP.
2 La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall’articolo 35a LPP.
Art. 74 Certificato di vita
1 PUBLICA può vincolare il pagamento della prestazione di rendita a un certificato di vita.
2 Gli aventi diritto con domicilio all’estero ricevono ogni anno un formulario corrispondente. Se questo non è rinviato interamente compilato a PUBLICA entro il termine impartito, il pagamento della rendita è sospeso senza altra comunicazione.
Art. 75 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
Le rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza del Settore dei PF. L’organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale.
Art. 76 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio
1 PUBLICA può ridurre le sue prestazioni in maniera corrispondente se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l’avente diritto ha provocato il decesso o l’invalidità per colpa grave o si è opposta a un provvedimento di integrazione dell’AI.
2 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
Art. 77 Sovraindennizzo 70
1 Per il calcolo del sovraindennizzo si applicano gli articoli 34a LPP, 24, 24a e 25 OPP 2. In deroga all’articolo 34a capoverso 1 LPP, le prestazioni per superstiti, di invalidità e di invalidità professionale di PUBLICA unitamente alle altre prestazioni di medesimo genere e destinazione nonché a ulteriori proventi computabili non possono superare il 100 per cento del guadagno presumibilmente perso.
2 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi dell’articolo 24 OPP 2. Le liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.
3 La quota di prestazioni non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla Cassa di previdenza del Settore dei PF.
4 Nei casi di rigore PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
70 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 78 Diritti nei confronti di terzi responsabili
Al momento dell’evento assicurato PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell’articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.
Art. 79 Prestazioni volontarie nei casi di rigore
1 In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata della persona assicurata e dei beneficiari di rendita, accordare l’erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispondente allo scopo previdenziale di PUBLICA.
2 La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l’entità e la durata della prestazione.
Capitolo 9: Prestazioni di uscita
Art. 80 Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età
Non è dato diritto a una prestazione di uscita se il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età, salvo se la persona assicurata ha apportato una prestazione di uscita a PUBLICA. In questo caso la persona assicurata ha diritto alla prestazione di uscita apportata, compreso l’interesse (allegato 1).
Art. 81 Diritto in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età
1 La persona assicurata ha diritto a una prestazione di uscita se cessa completamente il rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, senza che subentri un evento di previdenza.
2 Nel caso di una persona parzialmente invalida il diritto è limitato alla prestazione di uscita sulla parte attiva dell’assicurazione.
Art. 82 Forma di conservazione della protezione previdenziale
1 La prestazione di uscita della persona assicurata è trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro se la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età.
2 Non appena è a conoscenza dell’uscita della persona assicurata, PUBLICA la invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.
3 PUBLICA informa gli assicurati che non concludono un nuovo rapporto di lavoro in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. Gli assicurati devono comunicare a PUBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. La loro prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.
4 In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBLICA trasferisce la prestazione di uscita alla fondazione dell’istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni.
5 La rimunerazione della prestazione di uscita è retta dall’articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (allegato 1).
6 Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell’avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento rimane presso PUBLICA. Tuttavia, se la persona assicurata avvia un nuovo rapporto di lavoro, entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupazione può fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Art. 83 Pagamento in contanti
1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:
- a.
- lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein; è fatto salvo il capoverso 4;
- b.
- inizia un’attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
- c.
- la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo che ha versato.
2 La persona uscente da PUBLICA deve fornire la prova dell’esistenza di un motivo di pagamento in contanti. Deve in particolare esibire:
- a.
- una conferma del controllo degli abitanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera;
- b.
- una conferma della cassa di compensazione AVS in caso di inizio di un’attività lucrativa indipendente.
3 In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove.
4 La persona assicurata non può esigere un pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità.
5 La persona assicurata non può esigere il pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein e vi inizia un’attività lucrativa indipendente.
6 Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, prestando un documento ufficiale di identità.
7 Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.
Art. 84 Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età 71
1 Se per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età (art. 37 cpv. 3 e 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra:
- a.
- il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro; oppure
- abis.72il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione o inizia un’attività lucrativa indipendente; oppure
- b.
- il prelievo delle prestazioni di vecchiaia.
2 Le persone assicurate che hanno compiuto il 65° anno di età possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammesse nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e se mantengono la previdenza ai sensi dell’articolo 33b LPP.73
71 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
72 Introdotta dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
73 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 84a Diritto in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante dopo il compimento del 60° anno di età 74
Se per motivi diversi dall’invalidità il suo stipendio annuo determinante si riduce dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata può optare, oltre alle possibilità di cui all’articolo 84, tra:
- a.
- il mantenimento presso PUBLICA dell’avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento;
- b.
- il mantenimento della previdenza secondo le condizioni dell’articolo 18c.
74 Introdotto dall’all. alla Dec. dell’OP PF del 25 nov. 2013, approvata dal Consiglio dei PF il 26 set. 2013 e dal CF l’8 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3429).
Art. 85 Calcolo
1 La prestazione di uscita è calcolata in base all’articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all’importo dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro più un eventuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25). In ogni caso è dato almeno diritto alla prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP o all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP, qualora quest’ultimo superi la prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP.
2 Fatto salvo il capoverso 5, deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l’importo minimo ai sensi dell’articolo 17 LFLP si compone della somma:75
- a.
- delle prestazioni di uscita portate con sé e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse;
- b.76
- dei contributi di risparmio versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assicurata (art. 24 e 25) con interesse e aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; è fatto salvo il capoverso 5;
- c.
- gli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 87, con interesse.
2bis ...77
3 Il tasso di interesse per la rimunerazione secondo il capoverso 2 è retto dalla LFLP. Per la durata di una copertura insufficiente esso può essere ridotto al tasso con cui viene rimunerato l’avere di vecchiaia.78
4 Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f della LFLP) i contributi eventualmente prelevati per colmare la copertura insufficiente (art. 34).79
5 Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a o di mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c, non viene calcolato un supplemento ai sensi del capoverso 2 lettera b.80
75 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
76 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
77 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
78 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
79 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
80 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
Art. 86 Rettifica delle prestazioni di uscita
Se PUBLICA ha fornito una prestazione di uscita troppo bassa, l’interesse sugli arretrati è retto dall’articolo 7 LFLP (allegato 1).
Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto
1 Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l’importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.
2 La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell’importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.
Art. 88 Informazioni in caso di libero passaggio
In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBLICA:
- a.
- l’entità dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36;
- b.
- l’entità dell’importo minimo secondo l’articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP);
- c.
- l’entità dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP;
- d.81
- informazioni concernenti i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni secondo gli articoli 91–97;
- e.
- informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza ai sensi degli articoli 91 e 94;
- f.82
- se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età;
- g.
- se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia in caso di matrimonio o al 1° gennaio 1995;
- h.83
- informazioni concernenti i contributi che sono stati trasferiti in seguito a divorzio secondo l’articolo 99 capoverso 1.
81 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
82 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
83 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 89 Conservazione della protezione previdenziale in casi particolari
PUBLICA effettua in ogni caso il conteggio come nel caso del libero passaggio se la persona assicurata passa dalla Cassa di previdenza del Settore dei PF a un’altra cassa di previdenza di PUBLICA.
Art. 90 Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA
1 Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.
2 Se la prestazione di uscita è stata pagata a una persona invalida o ai suoi superstiti, l’entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.
Capitolo 10: Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 91 Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1–4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all’entità della prestazione di uscita.
2 PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicurata su sua richiesta.
Art. 92 Prelievo anticipato
1 Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d’abitazioni ad uso proprio sono trattate nell’ordine della loro ricezione.
2 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe.
3 Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 62° anno di età. Se prima dell’ammissione a PUBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione.84
4 La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all’entità della prestazione di uscita.
5 La persona assicurata che ha superato l’età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti:
- a.
- l’importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell’importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà d’abitazioni dal compimento del 50° anno di età;
- b.
- la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già destinata a quel momento alla proprietà d’abitazioni.
6 Nel caso delle persone assicurate coniugate il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBLICA può esigere l’autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità.
7 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
84 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 93 Rimborso
1 L’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:
- a.
- la proprietà d’abitazioni è alienata;
- b.
- sulla proprietà d’abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione; oppure
- c.
- al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.
2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:
- a.85
- al compimento del 62° anno di età;
- b.
- al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
- c.
- al pagamento in contanti della prestazione di uscita.
3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera e. L’importo minimo del rimborso è di 10 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.86
85 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
86 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 94 Costituzione in pegno
1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.
2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.
3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
- a.
- il pagamento in contanti della prestazione di uscita;
- b.
- il pagamento della prestazione di previdenza;
- c.
- il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del coniuge della persona assicurata.
4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l’importo corrispondente.
5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita.
6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Art. 95 Documenti da presentare
Se intende ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare a PUBLICA i documenti contrattuali relativi all’acquisto o alla costruzione della proprietà d’abitazioni o all’ammortamento dei mutui ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e i documenti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe.
Art. 96 Pagamento
1 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.
2 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA.
3 Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza.
4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all’autorità di vigilanza.
Art. 97 Effetti sul diritto previdenziale 87
1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno, un avere proveniente dal conto del PC e, se necessario, l’avere di vecchiaia sono diminuiti nella misura dell’importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell’avere di vecchiaia e di un avere proveniente dal conto del PC.88
2 Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un’assicurazione di rischio presso un’assicurazione privata.
3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato o il pagamento dovuto alla realizzazione di un pegno, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta in maniera corrispondente alla riduzione di cui al capoverso 1. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene aumentato nella stessa proporzione della riduzione di cui al capoverso 1.89
87 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
88 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
89 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Capitolo 11: Divorzio
Art. 98 Conguaglio della previdenza 90
Le pertinenti disposizioni del CC, del CPC, della LPP, della LFLP e le relative disposizioni di esecuzione si applicano al conguaglio della previdenza in caso di divorzio.
90 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 99 Effetti sul diritto previdenziale 91
1 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata è accreditata all’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e all’avere di vecchiaia secondo il presente regolamento, proporzionalmente alla quota prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.
2 In seguito a divorzio, la quota di prestazione di uscita trasferita a carico di una persona assicurata è dedotta da un avere proveniente dal conto del PC e, se necessario, dall’avere di vecchiaia. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come la somma dell’avere di vecchiaia e di un avere proveniente dal conto del PC. La persona assicurata può effettuare un riacquisto nella misura della prestazione di uscita trasferita; in caso di riacquisto l’avere di vecchiaia secondo la LPP viene aumentato nella medesima proporzione della riduzione effettuata. È applicabile l’articolo 32 capoverso 4.92
3 Se in seguito a divorzio una quota di prestazione di uscita di una persona assicurata e invalida è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione della prestazione di uscita. Questa riduzione è calcolata ai sensi dell’articolo 54 capoverso 3. La riduzione della rendita di invalidità della persona debitrice è calcolata ai sensi dell’articolo 19 capoversi 2 e 3 OPP 2. Il presente capoverso si applica per analogia alle persone con invalidità professionale.
4 Se in seguito a divorzio una parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione delle prestazioni di PUBLICA dell’obbligato. La quota di rendita trasferita non rientra nella rendita di vecchiaia corrente oppure è dedotta dalla rendita di invalidità assicurata ai sensi dell’articolo 46 capoverso 1 lettera b o dell’articolo 48 capoverso 1 lettera b. Non dà inoltre diritto alla persona avente diritto a ulteriori prestazioni di PUBLICA. Prima del primo trasferimento della rendita annua a un istituto di previdenza o di libero passaggio, la persona avente diritto può convenire con PUBLICA che la parte di rendita sia versata sotto forma di capitale.
5 Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia, PUBLICA riduce le prestazioni ai sensi dell’articolo 19g OLP.
6 Il diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o invalidità oppure a una rendita per figli complementare alla rendita di invalidità professionale che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio non è pregiudicato dal conguaglio della previdenza. Se una rendita per i figli è rimasta intatta, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.
91 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
92 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Capitolo 12: Contenzioso
Art. 100
1 Il giudizio delle controversie tra PUBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell’articolo 73 LPP. Tali tribunali sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a–d LPP.
2 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata.
3 Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
Capitolo 13: Disposizioni finali
Sezione 1: Disposizioni transitorie
Art. 10193
93 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 102 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente
1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostituzione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo.94
2 La riduzione della rendita di vecchiaia consecutiva all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (allegato 7).
3 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne:
- a.
- l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi (art. 75);
- b.
- le rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43–48);
- c.
- la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, 45 cpv. 7 e 47 cpv. 3 e 4);
- d.
- la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35);
- e.
- il calcolo del sovraindennizzo (art. 77):
- 1.
- in caso di decesso del beneficiario della rendita,
- 2.
- al raggiungimento dell’età ordinaria AVS da parte del beneficiario della rendita, oppure
- 3.
- in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro gli infortuni o di un’altra assicurazione sociale.95
94 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
95 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 103 Supplemento fisso, rendita transitoria e rendita AI di sostituzione secondo il diritto previgente
1 Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue:
- a.
- quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS;
- b.
- quando il coniuge del beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS oppure in caso di divorzio, sempreché il beneficiario della rendita percepisca un supplemento ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CFA o ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC; oppure
- c.
- quando, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI o il diritto a una rendita AI è modificato oppure il grado di invalidità professionale è aumentato o ridotto in base alle constatazioni del servizio medico.
2 Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, la persona che percepisce una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 ha diritto a una rendita AI di sostituzione ai sensi del presente regolamento, corrispondente al grado di invalidità professionale ancora esistente. Ciò si applica anche quando la persona non aveva alcun diritto a un supplemento fisso e il diritto a una rendita AI è stato ridotto per la prima volta con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento.96
3 Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del servizio medico97, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale.98
4 Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondato sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS.
96 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
97 Nuova espr. giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
98 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 104 Trasferimento di rendite di invalidità
1 Le rendite di invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo.
2 Le rendite di invalidità di PUBLICA il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo.
3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all’entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all’inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito all’aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.99
4 Per le rendite di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica il presente regolamento all’estinzione del diritto alla rendita (art. 62 cpv. 6 e 52a).100
5 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del servizio medico con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L’entità della rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento l’AI assegna per la prima volta una rendita o viene modificato per la prima volta il diritto alla rendita.101
99 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
100 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 24 mar. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 999).
101 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 105 Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite 102
Se una persona beneficiaria di una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 o di una rendita di invalidità professionale di PUBLICA o di una rendita di invalidità di PUBLICA (art. 104 cpv. 1 o 2) insorta prima del 1° luglio 2008 è reinserita con effetto a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l’articolo 46 OCPC 1 o l’articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento. Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 3) questo importo è preso in considerazione nell’avere di vecchiaia accumulato dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo l’articolo 54 capoverso 2.
102 Nuovo testo giusta il n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 106103
103 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
Art. 107 Garanzia secondo l’articolo 25 della legge su PUBLICA
1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e della persona impiegata siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento.
2 ... 104
3 I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia.
4 I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia.
5In caso di riduzione dell’avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.105
104 Abrogato dal n. I della Dec. dell’OP PF del 24 set. 2018, approvata dal CF il 30 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4753).
105 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
Art. 107a Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 106
1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore delle modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011, dovuta all’ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 2.
2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 31 marzo 2011 e del 10 maggio 2011 è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 3 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS.
106 Introdotto dal n. I delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2119).
Art. 107b Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013 107
1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2012 e l’entrata in vigore delle modifiche del 25 novembre 2013, dovuta all’ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 2.
2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore delle modifiche del 25 novembre 2013 è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 3 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2012 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS.
107 Introdotto dall’all. alla Dec. dell’OP PF del 25 nov. 2013, approvata dal Consiglio dei PF il 26 set. 2013 e dal CF l’8 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3429).
Art.107c Disposizioni transitorie della modifica del 1° dicembre 2016 108
1 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2016 una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia in seguito a divorzio hanno diritto a una rendita per superstiti secondo il diritto previgente.
2 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicurata dopo l’entrata in vigore della presente modifica non influenza il diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 107.
3 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita trasferita dopo l’entrata in vigore della presente modifica a favore del coniuge avente diritto determina una riduzione attuariale del diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 107.
4 Per le rendite insorte prima del 1° luglio 2008 e trasferite per lo stesso importo ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1, alla riduzione della prestazione d’uscita e delle prestazioni in seguito a divorzio si applica l’articolo 99 capoversi 3–5. La riduzione di tali rendite si calcola in funzione delle basi tecniche vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.109
108 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
109 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Art. 107d Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017: adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia 110
1 Le persone assicurate che in data 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni hanno diritto in caso di pensionamento a una rendita di vecchiaia corrispondente almeno alla rendita di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione il 31 dicembre 2018, senza adeguamento dei parametri tecnici.
2 Se a partire dal 1° gennaio 2019 l’avere di vecchiaia o un avere proveniente dal conto del PC è ridotto, in particolare in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, di pensionamento parziale di vecchiaia, di riscossione delle prestazioni di invalidità parziale o invalidità professionale parziale, o in caso di prelievi anticipati e di versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni oppure in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, la garanzia di cui al capoverso 1 viene meno. La garanzia decade altresì in caso di uscita dalla cassa di previdenza dopo il 1° gennaio 2019.
110 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Art. 107e Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017: adeguamento dei parametri tecnici con effetto dal 1° gennaio 2019 – Rivalutazione della rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti 111
1 Per attenuare le conseguenze dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2019 dei nuovi parametri tecnici, gli averi di vecchiaia e gli averi provenienti dal conto del PC delle persone che sono assicurate ininterrottamente dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 nella Cassa di previdenza del Settore dei PF e che il 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni vengono rivalutati conformemente ai capoversi 2–5.
2 La rivalutazione avviene soltanto al momento del pensionamento e soltanto nella misura in cui viene percepita una rendita di vecchiaia.
3 Per la rivalutazione sono determinanti:
- a.
- l’avere di vecchiaia e un avere proveniente dal conto del PC, disponibili il 31 dicembre 2018 in seno alla Cassa di previdenza del Settore dei PF, dedotti i riscatti, i riacquisti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata nonché i rimborsi di prelievi anticipati effettuati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni e i versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni effettuati dal 1° gennaio 2016; e
- b.
- l’età della persona assicurata in data 31 dicembre 2018.
4 La seguente tabella costituisce la base per la rivalutazione (interpolazione mensile):
Età in data 31 dicembre 2018 | Rivalutazione in % | |
Uomini | Donne | |
70 | 10,07 % | 10,07 % |
69 | 10,24 % | 10,24 % |
68 | 10,39 % | 10,39 % |
67 | 10,74 % | 10,74 % |
66 | 11,07 % | 11,07 % |
65 | 11,00 % | 11,00 % |
64 | 11,00 % | 11,00 % |
63 | 10,41 % | 11,00 % |
62 | 9,63 % | 10,41 % |
61 | 8,64 % | 9,63 % |
60 | 7,07 % | 8,06 % |
5 Se l’avere di vecchiaia o un avere proveniente dal conto del PC viene ridotto dopo il 31 dicembre 2018 a causa dell’ottenimento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in capitale, in seguito a prelievi anticipati e versamenti derivanti dalla realizzazione di pegni nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni oppure a causa di pagamenti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata oppure se il versamento di un avere proveniente dal conto del PC avviene sotto forma di liquidazione unica in capitale ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera b, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente.
6 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sulla parte dell’avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 e determinante per il calcolo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. In caso di un avere proveniente dal conto del PC disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata ai sensi dei capoversi 1 e 3–5, se tale avere è conservato a favore di un futuro aumento della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera a.
7 Se una persona assicurata decede dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata conformemente ai capoversi 1 e 3–5 sull’avere di vecchiaia disponibile in data 31 dicembre 2018 per il calcolo della rendita per superstiti. Se la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente.
111 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Art. 107f Disposizioni transitorie della modifica del 30 novembre 2017 112
1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS delle rendite di vecchiaia insorte tra il 1° gennaio 2015 e l’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2017, dovuta all’ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 2.
2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2017 è retta per analogia dall’articolo 102 capoverso 3 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° gennaio 2015 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS.
112 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Art. 107g Disposizione transitoria della modifica del 16 ottobre 2019 113
Con l’entrata in vigore della modifica del 16 ottobre 2019 le riserve relative allo stato di salute esistenti decadono.
113 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OP PF del 21 mar./16 ott. 2019, approvata dal CF il 6 dic. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4737)
Sezione 2: Entrata in vigore
Art.108
1 Il presente regolamento di previdenza entra in vigore unitamente al contratto di affiliazione.
2 Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso della parte contraente al contratto di affiliazione e dell’organo paritetico nonché all’approvazione del Consiglio federale.
Allegato 1 114114 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
114 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Interessi
Allegato 1a 116116 Introdotto dal n. II cpv. 3 delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Abrogato dal n. II cpv. 1 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
116 Introdotto dal n. II cpv. 3 delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119). Abrogato dal n. II cpv. 1 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, con effetto dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2485).
Allegato 2 117117 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
117 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Quota della persona assicurata al contributo di risparmio (art. 24) e al premio di rischio (art. 26)
Allegato 3 118118 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
118 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Tabella relativa al riscatto
Allegato 4 119119 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
119 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Tassi di conversione
Allegato 5 120120 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
120 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Rendita transitoria
Allegato 6 121121 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
121 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Rendita transitoria
I. Riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS (art. 60 cpv. 4 lett. b)
II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)
Allegato 7 122122 Nuovo testo giusta l’all. della Dec. dell’OP PF del 25 nov. 2013, approvata dal Consiglio dei PF il 26 set. 2013 e dal CF l’8 ott. 2014 (RU 2014 3429). Aggiornato dal n. II cpv. 3 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
122 Nuovo testo giusta l’all. della Dec. dell’OP PF del 25 nov. 2013, approvata dal Consiglio dei PF il 26 set. 2013 e dal CF l’8 ott. 2014 (RU 2014 3429). Aggiornato dal n. II cpv. 3 della Dec. dell’OP PF del 30 nov. 2017, approvata dal Consiglio dei PF i 13/14 dic. 2017 e dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2485).
Rendita transitoria
I. ...
II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 107a cpv. 1)
III. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insortatra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2014 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 107b cpv. 1)
IV. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 107f cpv. 1)
Allegato 8 123123 Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119) e dal n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).
123 Aggiornato dal n. II cpv. 1 delle Dec. dell’OP PF del 31 mar./10 mag. 2011, approvate dal Consiglio dei PF il 6/7 lug. 2011 e dal CF il 19 ott. 2011 (RU 2012 2119) e dal n. II cpv. 2 della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).