Ordinanza
concernente il fondo di soccorso del personale federale
(OFSPers)
del 18 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge
del 24 marzo 20001 sul personale federale,2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 1: Forma giuridica e scopo
Art. 1 Forma giuridica 3
Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
4 RS 611.0
Art. 2 Scopo 5
Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 2: Beneficiari e prestazioni
Art. 3 Beneficiari 6
Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):
- a.
- unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
- Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento;
- c.
- Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20109 sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 200911 sul Tribunale federale dei brevetti;
- d.
- Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale;
- e.
- Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
- f.
- segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
- g.
- unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
10 RS 173.32
11 RS 173.41
12 RS 173.110
Art. 4 Condizioni e prestazioni
1 Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.
2 Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).13
3 Le prestazioni si compongono di:
- a.
- prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;
- b.
- prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;
- c.
- prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.
4 Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 5 Principi
1 Il fondo di soccorso:
- a.
- veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi;
- b.
- collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;
- c.
- si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;
- d.
- valuta regolarmente la sua attività.
2 Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all’articolo 4 capoverso 2.
Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione
Art. 6 Finanziamento
1 Il fondo di soccorso è finanziato da:
- a.
- mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;
- b.
- donazioni dirette di terzi;
- c.
- donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;
- d.
- interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio;
- e.
- multe conformemente all’articolo 99 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 200114 sul personale federale;
- f.
- ricavi dalla vendita di oggetti trovati.
2 Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.15
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 7 Gestione del patrimonio
1 Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.16
2 La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200617 sulle finanze della Confederazione.18
3 Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
17 RS 611.01
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 8 Spese amministrative e di consulenza 19
1 Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.
2 Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:
- a.
- gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
- b.
- le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
- c.
- i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
- d.
- gli onorari degli esperti di cui all’articolo 10 lettera c.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 4: Organi del fondo di soccorso
Art. 9 Organi
Gli organi del fondo di soccorso sono:
- a.
- il consiglio del fondo;
- b.
- la segreteria.
Art. 10 Compiti e competenze del consiglio del fondo
Il consiglio del fondo:
- a.20
- stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
- b.
- definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso;
- c.
- può interpellare comitati ed esperti;
- d.
- emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;
- e.
- decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera c;
- f.
- sorveglia l’attività dei comitati;
- g.21
- allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
- h.22
- ...
- i.
- provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;
- j.
- statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;
- k.
- esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;
- l.23
- ...
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
22 Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
23 Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 11 Composizione e costituzione del consiglio del fondo
1 Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.
2 Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.
Art. 12 Nomine
1 Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.
2 Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.
3 La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.
Art. 13 Riunioni, numero legale
1 Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.
2 Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.24
3 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 14 Segreteria
1 La segreteria:
- a.
- decide sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno;
- b.
- prepara gli affari del consiglio del fondo;
- c.
- gestisce la segreteria del consiglio del fondo.
2 La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.25
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 15 Procedura di ricorso
1 Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.
2 Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.
Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso
Art. 16 Ufficio di revisione
Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.
Art. 17 Compiti e competenze
L’ufficio di revisione:
- a.
- verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;
- b.
- può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;
- c.26
- riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso
Art. 1827
1 Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.
2 Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approvazione:
- a.
- il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);
- b.
- il regolamento interno (art. 10 lett. d);
- c.
- il preventivo (art. 10 lett. g);
- d.
- il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Sezione 7: Entrata in vigore 2828 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 1929
29 Abrogato dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).
Art. 20 ... 30
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
30 Abrogata dal n. I dell’O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2121).