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Art. 13 Principio
Il Tribunale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.
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Art. 14 Presidenza
1L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari: - a.
- il presidente del Tribunale federale;
- b.
- il vicepresidente del Tribunale federale.
2Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola. 3Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 17). Rappresenta il Tribunale federale verso l’esterno. 4In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
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Art. 15 Corte plenaria
1La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono: - a.
- l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la composizione delle controversie tra giudici, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
- b.
- le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c.
- l’adozione del rapporto di gestione;
- d.
- la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- e.
- la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- f.
- l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- g.
- le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- h.
- altri compiti attribuitile per legge.
2La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
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Art. 16 Conferenza dei presidenti
1La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente. 2La Conferenza dei presidenti è competente per: - a.
- emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
- b.
- coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 23;
- c.
- esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.
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Art. 17 Commissione amministrativa
1La Commissione amministrativa è composta: - a.
- del presidente del Tribunale federale;
- b.
- del vicepresidente del Tribunale federale;
- c.
- di altri tre giudici al massimo.
2Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per: - a.
- assegnare i giudici non di carriera alle diverse corti, su proposta della Conferenza dei presidenti;
- b.
- adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
- c.
- assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
- d.
- approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- e.1
- assicurare un’adeguata formazione continua del personale;
- f.
- autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività accessorie, sentita la Conferenza dei presidenti;
- g.
- esercitare la vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale;
- h.
- svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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Art. 18 Corti
1Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica. 2Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali. 3Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.
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Art. 19 Presidenza delle corti
1I presidenti delle corti sono eletti per due anni. 2In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. 3La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.
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Art. 20 Composizione
1Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). 2Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. 3Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull’ammissibilità di un’iniziativa o sull’esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale.
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Art. 21 Votazione
1Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 72–129.
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Art. 22 Ripartizione delle cause
Il Tribunale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia, la composizione dei collegi giudicanti e l’impiego dei giudici non di carriera.
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Art. 23 Modifica della giurisprudenza e precedenti
1Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. 2Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite. 3Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici ordinari di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento e a porte chiuse; è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
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Art. 24 Cancellieri
1I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. 2Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale. 3Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
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Art. 25 Amministrazione
1Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa. 2Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. 3Tiene una contabilità propria.
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Art. 25a Infrastruttura
1Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale. 2Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. In singoli punti possono pattuire una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
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Art. 25b Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
1Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2Il Tribunale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
1 Introdotto dal n. II 1 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF2009 7407). 2 RS 172.010
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Art. 26 Segretariato generale
1Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa. 2Il segretario generale e il suo sostituto sono nominati per la durata della carica. La durata della carica corrisponde a quella dei giudici.1
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Art. 27 Informazione
1Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. 2La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. 3Il Tribunale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale federale può prevedere un accreditamento.
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Art. 28 Principio di trasparenza
1La legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sul Tribunale amministrativo federale o sul Tribunale penale federale. 2Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che pronuncia sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.
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