Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 42 capoverso 4 e 60 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051 adotta il seguente regolamento: |
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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 Il presente regolamento definisce le modalità della comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale federale. 2 Esso si applica altresì alla comunicazione elettronica fra il Tribunale federale e le autorità inferiori, in particolare per quanto concerne la trasmissione degli incarti. 3 Per quanto concerne la comunicazione elettronica da o verso recapiti situati all’estero restano riservati i trattati internazionali. |
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Art. 2 Definizioni
Nel presente regolamento s’intende per:
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Art. 3 Iscrizione su una piattaforma per la trasmissione sicura
1 Le parti che desiderano ricorrere alla trasmissione per via elettronica devono iscriversi su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura. 2 L’iscrizione su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura vale quale assenso alla notificazione per via elettronica (art. 39 cpv. 2 e 60 cpv. 3 LTF). |
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Art. 4 Formato degli atti scritti
1 Le parti inviano al Tribunale federale i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF. Ciascun documento deve essere fornito come file PDF separato. 2 I documenti che necessitano una firma determinanti per il rispetto dei termini devono essere muniti della firma elettronica qualificata della parte o del suo patrocinatore. 3 Le parti possono inviare per posta nel termine impartito i documenti che non sono stati creati in forma elettronica. |
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Art. 6 Esclusione della responsabilità
Il Tribunale federale esclude ogni responsabilità nel caso in cui la piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura non confermi la ricezione di un allegato entro il termine fissato. L’esclusione della responsabilità vale tanto per la connessione alla piattaforma quanto per la piattaforma stessa. |
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Art. 7 Invio di documenti in forma cartacea
Il Tribunale federale può chiedere l’invio di atti scritti e allegati in forma cartacea soltanto per motivi tecnici, qualora non sia in grado di stamparli, qualora documenti non siano leggibili o qualora l’originale in forma cartacea sia necessario per l’assunzione delle prove. |
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Art. 8 Notificazione degli atti giudiziari elettronici
1 L’atto giudiziario è redatto in formato PDF e munito della firma elettronica qualificata dell’impiegato del Tribunale federale competente (cancelliere o personale di cancelleria) secondo l’articolo 47 capoversi 4 e 5 del regolamento del 20 novembre 20063 del Tribunale federale. 2 È notificato al recapito elettronico della parte o del suo patrocinatore attraverso la piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura. Il sistema può inviare per posta elettronica un invito a ritirare l’atto. 3 Il termine di giacenza di sette giorni decorre dal compimento da parte del Tribunale federale di tutte le operazioni necessarie per la trasmissione, attestato da una ricevuta della piattaforma per la trasmissione sicura. 4 Il ritiro dell’atto giudiziario da parte del destinatario determina il momento della notificazione. 5 Un atto giudiziario non ritirato è reputato notificato al più tardi il settimo giorno dopo il suo deposito (art. 44 cpv. 2 LTF). |
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Art. 9 Trasmissione dell’incarto elettronico da parte delle autorità inferiori
Le autorità inferiori possono trasmettere la decisione, determinati allegati o l’incarto completo in forma elettronica oltre alla trasmissione in formato cartaceo; di regola, trasmettono i dati elettronici in formato PDF mediante trasmissione sicura. |
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Art. 10 Modifica dell’allegato
Il segretariato generale è abilitato ad adeguare l’allegato del presente regolamento (indirizzi elettronici del Tribunale federale e disposizioni tecniche di esecuzione)4. 4 L’all. non è pubblicato nella RU. |
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Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del Tribunale federale del 5 dicembre 20065 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori è abrogato. 5 [RU 2006 5677, 2008 4691, 2011 641] |
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