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Art. 14 Principio
Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministrazione.
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Art. 15 Presidenza
1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici: - a.
- il presidente del Tribunale;
- b.
- il vicepresidente del Tribunale.
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola. 3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l’esterno. 4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
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Art. 16 Corte plenaria
1 Alla Corte plenaria competono: - a.
- l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
- b.
- le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c.
- le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
- d.
- l’adozione del rapporto di gestione;
- e.
- la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- f.
- la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- g.
- l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h.
- le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- i.
- altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici. 3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
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Art. 17 Conferenza dei presidenti
1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente. 2 La Conferenza dei presidenti è competente per: - a.
- emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
- b.
- coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 25;
- c.
- esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.
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Art. 18 Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa è composta: - a.
- del presidente del Tribunale;
- b.
- del vicepresidente del Tribunale;
- c.
- di altri tre giudici al massimo.
2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per: - a.
- adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
- b.
- decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;
- c.
- assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
- d.
- approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- e.7
- assicurare un’adeguata formazione continua del personale;
- f.
- autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale;
- g.
- svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
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Art. 19 Corti
1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica. 2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali. 3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua.
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Art. 20 Presidenza delle corti
1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni. 2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. 3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.
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Art. 21 Composizione
1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). 2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o dell’uniformità della giurisprudenza.
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Art. 22 Votazione
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 31–36 o 45–48.
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Art. 23 Giudice unico
1 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa: - a.
- lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
- b.
- la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.
2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo: - a.
- l’articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 19988 sull’asilo;
- b.
- gli articoli 29, 31 e 41 della legge federale del 25 settembre 20159 sulle attività informative (LAIn);
- c.
- le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.10
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Art. 24 Ripartizione delle cause
Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudicanti.
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Art. 25 Modifica della giurisprudenza e precedenti
1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. 2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite. 3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
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Art. 26 Cancellieri
1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale. 3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
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Art. 27 Amministrazione
1 Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa. 2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. 3 Tiene una contabilità propria.
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Art. 27a Infrastruttura 11
1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale. 11 Introdotto dal n. I 3 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). 12 RS 173.110
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Art. 27b Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica 13
1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57qdella legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie. 13 Introdotto dal n. II 2 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012941; FF 2009 7407). 14 RS 172.010
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Art. 28 Segretariato generale
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici e le segreterie permanenti delle commissioni federali di stima.15 Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.
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Art. 29 Informazione
1 Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. 2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. 3 Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.
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Art. 30 Principio di trasparenza
1 La legge del 17 dicembre 200416 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 193017 sull’espropriazione. 2 Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.
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