Il Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale; adotta il seguente regolamento: |
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Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1 Il presente regolamento definisce le modalità della comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale amministrativo federale nell’ambito del campo di applicazione della PA. 2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali e i trattati internazionali. 3 Salvo disposizioni speciali del presente regolamento, si applica per analogia l’ordinanza del 18 giugno 20103 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito dei procedimenti amministrativi. |
Art. 2 Definizioni
Nel presente regolamento si intende per:
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Art. 3 Piattaforma di trasmissione e indirizzo elettronico ufficiale
1 Le parti che intendono trasmettere per via elettronica i loro atti al Tribunale amministrativo federale devono registrarsi su una piattaforma di trasmissione riconosciuta. 2 Gli atti elettronici e i relativi allegati devono essere imperativamente inviati mediate una piattaforma di trasmissione riconosciuta all’indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale amministrativo federale designato dal Segretariato generale conformemente all’allegato. 3 In virtù dell’articolo 11b capoverso 1 PA e dell’articolo 9 del presente regolamento, le parti che trasmettono i loro atti per via elettronica sono tenute a comunicare al Tribunale amministrativo federale il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera o, se sono domiciliate all’estero, devono indicare il loro recapito in Svizzera. Se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione, è sufficiente che indichino un recapito all’estero. |
Art. 5 Formato e volume di dati
1 Le parti inviano al Tribunale amministrativo federale i loro atti elettronici e gli allegati nel formato definito dal Segretariato generale conformemente all’allegato. 2 Il volume massimo di dati è definito dalle specifiche della piattaforma di trasmissione. Gli atti elettronici che vengono respinti a causa del superamento di tale limite si considerano non inoltrati. 3 Gli atti elettronici che superano il volume massimo di dati secondo il capoverso 2 devono essere frazionati e inoltrati tempestivamente in più invii parziali designati in quanto tali e numerati in ordine cronologico. 4 Le parti possono continuare a trasmettere i loro atti entro il termine fissato come previsto nell’articolo 21 PA, segnatamente consegnandoli a un ufficio postale o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. |
Art. 6 Rispetto dei termini
1 Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna). 2 Il rilascio di una ricevuta di consegna ai sensi del capoverso 1 e conformemente all’articolo 21a capoverso 3 PA è assoggettato alle condizioni definite dalla piattaforma di trasmissione. In caso di dubbio, l’onere della prova della trasmissione tempestiva incombe alla parte. |
Art. 7 Inoltro successivo in forma cartacea
Il Tribunale amministrativo federale può esigere, per ragioni tecniche, l’inoltro successivo di atti e allegati in forma cartacea, in particolare se non è in grado di stamparli, se i documenti non sono leggibili o se l’originale cartaceo dei documenti carta è necessario per l’assunzione delle prove. |
Art. 8 Esclusione della responsabilità
Il Tribunale amministrativo federale esclude ogni responsabilità nel caso in cui la piattaforma di trasmissione riconosciuta non confermi la ricezione entro il termine fissato. L’esclusione della responsabilità vale tanto per la connessione alla piattaforma quanto per la piattaforma stessa. |
Art. 9 Invio e notificazione di atti giudiziari
La notificazione e l’invio di atti giudiziari alle parti sono effettuati in forma non elettronica, di norma per posta, tramite una rappresentanza svizzera all’estero o mediante pubblicazione nel Foglio federale. |
Allegato |
(art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1) |
Indirizzo elettronico ufficiale e formato |
1 Indirizzo elettronico ufficiale |
L’indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale amministrativo federale è il seguente: kanzlei@bvger.admin.ch |
2 Formati |
Gli atti elettronici e i relativi allegati devono essere inoltrati nel seguente formato: |