Legge sul Tribunale federale dei brevetti
del 20 marzo 2009 (Stato 1° agosto 2018)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 191a capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072,
decreta:
Capitolo 1: Statuto
Art. 1 Principio
Art. 2 Indipendenza
Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale federale dei brevetti è indipendente e sottostà al solo diritto.
Art. 3 Vigilanza
1Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti.
2L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza.
3Il Tribunale federale dei brevetti sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale, il suo progetto di preventivo nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.
Art. 4 Finanziamento
Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con tasse di giustizia e con contributi versati dall'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e prelevati dalle tasse sui brevetti riscosse annualmente.
Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario
1Il Tribunale amministrativo federale mette la sua infrastruttura a disposizione del Tribunale federale dei brevetti, a prezzo di costo, e fornisce il personale amministrativo ausiliario del Tribunale federale dei brevetti.
2Il personale che svolge lavori amministrativi ausiliari per il Tribunale federale dei brevetti è sottoposto alla Commissione amministrativa1 dello stesso.
1 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5a Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica
1Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia gli articoli 57i-57q della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
2Il Tribunale federale dei brevetti emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.
1 Introdotto dal n. II 4 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF2009 7407).
2 RS 172.010
Art. 6 Luogo delle sedute e luogo di servizio
Il Tribunale federale dei brevetti siede presso la sede del Tribunale amministrativo federale. Il luogo delle sedute è al contempo il luogo di servizio dei giudici ordinari, dei cancellieri e del personale amministrativo ausiliario.
Art. 7 Luogo delle sedute straordinario
Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale dei brevetti può sedere altrove. I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente l'infrastruttura necessaria.
Capitolo 2: Giudici
Art. 8 Composizione
1Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici con formazione giuridica e giudici con formazione tecnica. I giudici devono disporre di conoscenze comprovate in materia di diritto dei brevetti.
2Il Tribunale federale dei brevetti si compone di due giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La maggioranza dei giudici non di carriera deve disporre di una formazione tecnica.
Art. 9 Elezione
1I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.
2È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
3All'atto dell'elezione dei giudici occorre garantire un'adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali.
4Nell'ambito della preparazione dell'elezione possono essere consultati l'IPI, le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate.
Art. 10 Incompatibilità professionale
1I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o di uno dei Tribunali della Confederazione.
2Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità.
3I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero.
4I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.
5I giudici ordinari a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.
Art. 11 Altre attività
I giudici ordinari a tempo parziale possono esercitare attività lucrative al di fuori del Tribunale federale dei brevetti soltanto con l'autorizzazione della Commissione amministrativa.
Art. 12 Incompatibilità personale
1Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale dei brevetti:
- a.
- i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
- b.
- i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli e sorelle;
- c.
- i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d.
- gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.
Art. 13 Durata della carica
1I giudici stanno in carica sei anni. La rielezione è possibile.
2I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile.1
3I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 mar. 2012 (Innalzamento dell'età massima dei giudici), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5647; FF 2011 7975 7993).
Art. 14 Destituzione
L'autorità di nomina può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:
- a.
- intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b.
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 15 Giuramento
Art. 16
…
1 Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).
Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione
L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione
Art. 18 Presidenza
1L'Assemblea federale elegge un giudice ordinario alla presidenza del Tribunale federale dei brevetti.
2Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile.
3Il presidente deve avere una formazione giuridica.
4Il presidente presiede la Corte plenaria e rappresenta il Tribunale verso l'esterno.
5La supplenza è assicurata dal vicepresidente.
Art. 19 Corte plenaria
1La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza:
- a.
- il secondo giudice ordinario; o
- b.
- un giudice non di carriera con formazione giuridica.
2Qualora nomini vicepresidente il secondo giudice ordinario, la Corte plenaria nomina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento.
3Le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
Art. 20 Commissione amministrativa
1La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.
2La Commissione amministrativa è composta:
- a.
- del presidente del Tribunale federale dei brevetti;
- b.
- del vicepresidente;
- c.
- del secondo giudice ordinario o, se quest'ultimo esercita la vicepresidenza, di un giudice non di carriera.1
3Alla Commissione amministrativa competono:
- a.
- l'emanazione dei regolamenti sull'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, la composizione dei collegi giudicanti, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- b.
- tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
Art. 21 Collegio giudicante
1Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (collegio giudicante), di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica.
2Su ordine del presidente, il Tribunale decide nella composizione di cinque giudici, di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica, se ciò pare opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.
3Se nell'ambito di un litigio deve pronunciarsi in diverse materie specifiche, su ordine del presidente il Tribunale decide in una composizione fino a sette giudici, dei quali almeno uno deve possedere una formazione giuridica.
4La composizione dei giudici che possiedono una formazione tecnica dipende dagli ambiti specifici in cui il Tribunale deve pronunciarsi.
5Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario; sono eccettuati i casi di forza maggiore.
Art. 22 Votazione
1La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.1
1bisLa Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza semplice.2
2In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3Hanno diritto di voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
4Se hanno un interesse personale nella causa, i giudici devono ricusarsi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
Art. 23 Giudice unico
1Il presidente decide quale giudice unico circa:
- a.
- la non entrata nel merito di azioni manifestamente inammissibili;
- b.
- le richieste di provvedimenti d'urgenza;
- c.
- le richieste di gratuito patrocinio;
- d.
- lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite acquiescenza o transazione;
- e.
- le azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell'articolo 40d della legge del 25 giugno 19541 sui brevetti.
2Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con formazione giuridica o al secondo giudice ordinario.2
3Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il giudice unico può decidere insieme ad altri due giudici.3 Se la comprensione di aspetti tecnici riveste un'importanza particolare per la decisione, il presidente deve decidere insieme ad altri due giudici.
1 RS 232.14
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
Art. 24 Cancellieri
1I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.
2Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti.
3Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
4Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 20001 sul personale federale.
Art. 25 Informazione
Il Tribunale federale dei brevetti informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.
Capitolo 4: Competenze
Art. 26
1Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:
- a.
- il giudizio delle azioni concernenti la validità di un brevetto, delle azioni per violazione di un brevetto e delle azioni per il rilascio di una licenza brevettuale;
- b.
- l'emanazione di provvedimenti d'urgenza prima che subentri la litispendenza in seguito a un'azione di cui alla lettera a;
- c.
- l'esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva.
2Gli competono anche altre azioni civili in materia brevettuale, in particolare quelle riguardanti il diritto a un brevetto o la cessione di brevetti. La competenza del Tribunale federale dei brevetti non esclude quella dei giudici cantonali.
3Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto in via pregiudiziale o in via d'eccezione assegna alle parti un termine adeguato per promuovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l'azione per violazione o l'azione concernente la validità del brevetto. Il giudice cantonale sospende la procedura fino a quando la decisione in merito all'azione non è passata in giudicato. Se l'azione dinanzi al Tribunale federale dei brevetti non è proposta entro il termine stabilito, il giudice cantonale riapre il procedimento senza prendere in considerazione la questione pregiudiziale o l'eccezione.
4Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzionale di nullità o di violazione del brevetto, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l'azione sia la domanda riconvenzionale.
Capitolo 5: Procedura
Sezione 1: Diritto applicabile
Sezione 2: Ricusazione
Art. 28
I giudici non di carriera devono ricusarsi nelle procedure in cui una persona che lavora presso il loro stesso studio legale o di consulente in brevetti o presso lo stesso datore di lavoro rappresenta una delle parti.
Sezione 3: Rappresentanza delle parti
Art. 29
1Nei procedimenti volti ad appurare la validità di un brevetto, i consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 20091 sui consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.
2Su richiesta del Tribunale federale dei brevetti, il consulente in brevetti deve comprovare l'esercizio indipendente della sua professione mediante la presentazione di documenti idonei.
3Durante tutte le udienze dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, i consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti possono chiarire gli aspetti tecnici della fattispecie.
Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio
Art. 30 Spese giudiziarie
Sono spese giudiziarie:
- a.
- le spese processuali;
- b.
- le spese ripetibili.
Art. 31 Spese processuali
1Sono spese processuali:
- a.
- la tassa di giustizia;
- b.
- le spese per la copia di atti scritti, per l'invio di citazioni e di altre notificazioni, per traduzioni in o da una lingua non ufficiale e per le indennità versate a periti e testimoni.
2La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
3Di regola il suo importo è di 1000-150 000 franchi.
4Se motivi particolari lo giustificano, nel fissare la tassa di giustizia il Tribunale federale dei brevetti può derogare ai limiti previsti al capoverso 3.
5Il Tribunale federale dei brevetti può rinunciare a riscuotere le spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi.
Art. 32 Spese ripetibili
Il Tribunale federale dei brevetti accorda le spese ripetibili secondo la tariffa (art. 33). Le parti possono presentare una nota delle spese.
Art. 33 Tariffa
Il Tribunale federale dei brevetti stabilisce la tariffa per le spese giudiziarie.
Art. 34 Liquidazione delle spese giudiziarie in caso di gratuito patrocinio
1Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio soccombe, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:
- a.
- il patrocinatore d'ufficio è indennizzato adeguatamente dal Tribunale federale dei brevetti;
- b.
- le spese processuali sono a carico del Tribunale federale dei brevetti;
- c.
- alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
- d.
- la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le spese ripetibili alla controparte.
2Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio vince e le spese ripetibili non sono riscuotibili presso la controparte o si presume che non lo siano, il patrocinatore d'ufficio è remunerato adeguatamente dalla cassa del Tribunale. La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve rifondere la cassa del Tribunale non appena la sua situazione glielo permette.
Sezione 5: Direzione del processo e atti processuali
Art. 35 Giudice dell'istruzione
1Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Può delegare questo compito:
- a.
- a un altro giudice con formazione giuridica; o
- b.
- al secondo giudice ordinario.1
2Il giudice dell'istruzione può rivolgersi in ogni momento a un giudice con formazione tecnica; quest'ultimo ha voto consultivo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2753; FF 2017 6475 6487).
Art. 36 Lingua del procedimento
1Il Tribunale federale dei brevetti sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. È tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
2Nelle istanze e nelle memorie nonché nei dibattimenti orali le parti possono servirsi di una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento.
3Se il Tribunale e le parti vi acconsentono può essere scelta anche la lingua inglese. La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale.
4Se una parte produce documenti redatti in una lingua non ufficiale o diversa dall'inglese qualora si applichi il capoverso 3, il Tribunale federale dei brevetti, previo assenso della controparte, può rinunciare a esigerne la traduzione. Per il rimanente, il Tribunale federale dei brevetti ordina una traduzione qualora sia necessario.
Sezione 6: Perizie
Art. 37
1Il perito presenta una perizia scritta.
2Le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla perizia.
3Se un giudice con formazione tecnica vanta particolari conoscenze specifiche in materia, il suo parere è messo a verbale. Le parti hanno la possibilità di pronunciarsi in merito al verbale.
Sezione 7: Osservazioni in merito alle risultanze probatorie
Art. 38
Chiusa l'assunzione delle prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti facoltà di esprimersi per scritto in merito alle risultanze probatorie.
Sezione 8: Procedura e decisione per il rilascio di una licenza e per la modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge sui brevetti
Art. 39
1La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 19541 sui brevetti è avviata con un'azione proposta in una delle forme previste dall'articolo 130 del Codice di procedura civile2.3
2La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell'azione.
3Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 concernenti la procedura sommaria.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 40 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 41 Disposizione transitoria
Il Tribunale federale dei brevetti giudica, in quanto sia competente, le cause pendenti dinanzi ai giudici cantonali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché il dibattimento non abbia ancora avuto luogo.