Regolamento del Tribunale federaledei brevetti concernente l’informazione (RInfo-TFB)
Disposizioni generali (1 - 2)
Informazione d’ufficio (3 - 3)
Informazione su richiesta (4 - 4)
Cronaca giudiziaria (5 - 11)
Disposizione finale (12 - 12)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Sezione 2: Informazione d’ufficio |
Art. 3 Divulgazione e pubblicazione delle decisioni
1 Il Tribunale pubblica su Internet le proprie decisioni 10 giorni dopo la loro notifica alle parti. Le decisioni ordinatorie processuali possono essere pubblicate. Il Tribunale può rendere accessibili al pubblico le proprie decisioni anche su carta stampata. 2 Le decisioni importanti sono precedute da regesti redatti nelle tre lingue ufficiali. Per le decisioni in romancio, si aggiunge un regesto anche in questa lingua. 3 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che l’anonimizzazione non s’imponga per proteggere interessi privati o pubblici. L’anonimizzazione può avvenire d’ufficio. In caso di interessi privati vi si procede se richiesto e se il motivo è giustificato.2 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 677). |
Sezione 3: Informazione su richiesta |
Sezione 4: Cronaca giudiziaria |
Art. 6 Accreditamento
1 I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale attraverso media pubblicati o con sede in Svizzera possono presentare al presidente una richiesta scritta di accreditamento. 2 L’accreditamento è concesso se il richiedente:
3 L’accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidatezza del richiedente. |
Art. 7 Durata e revoca dell’accreditamento
1 L’accreditamento è concesso per un periodo di quattro anni, oppure nel corso di un tale periodo per il resto del quadriennio. I giornalisti devono presentare tempestivamente una domanda di rinnovo. 2 Il presidente revoca l’accreditamento quando i presupposti non sono più dati. |
Art. 9 Prestazioni del Tribunale
1 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:
2 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione in Internet; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa.4 3 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.5 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 677). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 677). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 677). |
Art. 10 Periodo di attesa
1 Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria. 2 Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore 12 del settimo giorno successivo all’invio alle parti; il giorno della spedizione non è computato. 3 Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un’altra fonte di informazione. |
Sezione 5: Disposizione finale |