1 La polizia giudiziaria federale e il Ministero pubblico della Confederazione stilano separatamente il loro elenco delle spese.
2 La polizia giudiziaria federale trasmette il suo elenco delle spese al Ministero pubblico della Confederazione al termine della fase di investigazione di polizia.
3 Il Ministero pubblico della Confederazione allega gli elenchi delle spese della procedura preliminare, compresi quelli per la messa in stato d’accusa, all’atto di accusa che trasmette alla Corte penale.5
4 In caso di delega della causa all’autorità penale cantonale preposta al perseguimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione allega agli atti gli elenchi delle spese della procedura federale.
5 Quando emana un decreto di non luogo a procedere (art. 310 del Codice di procedura penale6, CPP), di abbandono (art. 319 e segg. CPP), un decreto d’accusa (art. 352 e segg. CPP), un decreto di confisca (376 e segg. CPP) o una decisione giudiziaria indipendente successiva (art. 363 e segg. CPP), il Ministero pubblico della Confederazione decide in merito alla riscossione delle spese.
6 Alla chiusura dei dibattimenti, la Corte penale e la Corte d’appello allegano il proprio elenco delle spese a quelli trasmessi con l’atto di accusa. Prima della chiusura dei dibattimenti, il Ministero pubblico della Confederazione è tenuto a trasmettere alla Corte penale o alla Corte d’appello il suo elenco delle spese per l’esercizio dei suoi diritti di parte nella procedura giudiziaria.7
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).
6 RS 312.0
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).