Disposizioni generali (1 - 9)
Protezione consolare (10 - 13)
Altri servizi consolari (14 - 15)
Promozione dell’economia e della piazza economica (16 - 16)
Disposizioni finali (17 - 19)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:
2 Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:
3 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410 sugli emolumenti. 3 [RU 2005 5239. RU 2016 2577all. n. I 1]. Vedi ora gli art. 24 a 29 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza (RS 141.01). 5 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 7 RS 143.5 10 RS 172.041.1 |
Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE. 2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz’ora iniziata. 3 L’emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare:
4 Per le prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento. |
Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
1 Nei settori della protezione consolare e degli altri servizi consolari si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni nonché di Stati esteri se questi ultimi:
2 Si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti delle seguenti istituzioni, sempre che esse non possano a loro volta addebitare l’emolumento a terzi:
3 In caso d’interesse pubblico preponderante è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti nei confronti delle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera. 4 Per gli esborsi superiori a 50 franchi svizzeri il rimborso è dovuto anche quando di principio si rinuncia alla riscossione di emolumenti. 11 RS 946.14 |
Art. 4 Informazione e pagamento anticipato
1 Il DFAE informa i diretti interessati o i loro familiari, se possibile anticipatamente, sull’obbligo di pagare un emolumento e sull’importo presumibile dell’emolumento. 2 Il DFAE può esigere un anticipo adeguato o il pagamento anticipato. |
Art. 5 Fatturazione
1 Il DFAE fattura l’emolumento dopo la fornitura della prestazione non appena tutte le unità amministrative in Svizzera e all’estero inoltrano i giustificativi. 2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi, ogni sei mesi è emessa una fattura intermedia. Se l’emolumento maturato ammonta a più di 500 franchi svizzeri, viene fatturato. |
Art. 7 Incasso
1 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. 2 Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, la rappresentanza può, previa approvazione da parte della Direzione delle risorse del DFAE, prevedere che gli emolumenti vengano pagati in un’altra valuta. 3 Il DFAE determina il tasso di conversione in base al tasso di cambio giornaliero. 4 Gli emolumenti per le prestazioni richieste mediante uno sportello online devono essere pagati nella moneta proposta nell’ambito del pagamento elettronico. |
Art. 8 Condono degli emolumenti
1 Il DFAE può condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti alle condizioni menzionate nell’articolo 61 LSEst, considerando a tal fine se la persona in questione ha dato prova di negligenza. 2 Il condono parziale è escluso se l’emolumento è pagato da terzi. |
Art. 9 Negligenza
Ai sensi della presente ordinanza, un comportamento è considerato negligente in particolare se la persona interessata:
|
Sezione 2: Protezione consolare |
Art. 10 Rinuncia alla riscossione di emolumenti
1 Per gli aiuti nell’ambito della protezione consolare, il DFAE non riscuote alcun emolumento se:
2 I seguenti aiuti prestati nell’ambito dell’assistenza generale non sono soggetti a emolumenti:
3 In caso d’indigenza o d’interesse pubblico preponderante, il DFAE può dilazionare, ridurre o condonare l’emolumento per altri aiuti nell’ambito dell’assistenza generale, sempre che la persona interessata non abbia dato prova di negligenza. 12 RS 195.11 |
Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi
1 Le partenze organizzate dal DFAE da regioni colpite da crisi e catastrofi non sono fatturate ai partecipanti, sempre che essi non abbiano dato prova di negligenza. 2 In caso di negligenza, l’emolumento per la partenza è suddiviso in parti uguali tra tutti i partecipanti. |
Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà
1 Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all’articolo 57 OSEst13 non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato. 2 Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest’ultima:
13 RS 195.11 |
Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico
1 Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico:
2 Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali direttamente imputabili:
3 Le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell’ambito di un soggiorno per ragioni di servizio:
4 Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia. |
Sezione 4: Promozione dell’economia e della piazza economica |
Art. 16
1 Per le prestazioni nell’ambito della promozione dell’economia e della piazza economica, la prima ora di lavoro non è fatturata. 2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200014 sulla promozione delle esportazioni si occupano dell’incasso degli emolumenti per le prestazioni fornite da una rappresentanza, su loro mandato, a favore di mandanti domiciliati in Svizzera. 14 RS 946.14 |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 29 novembre 200615 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata. 15 [RU 2006 5321] |