Ordinanza
sugli emolumenti del Dipartimento federale
degli affari esteri
(Ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° novembre 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 59 e 60 capoverso 3 della legge del 26 settembre 20142 sugli
Svizzeri all’estero (LSEst),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:
- a.
- protezione consolare;
- b.
- altri servizi consolari;
- c.
- promozione dell’economia e della piazza economica.
2 Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:
- a.
- l’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza;
- b.
- l’ordinanza del 24 ottobre 20074 sugli emolumenti LStrI5;
- c.
- l’ordinanza del 20 settembre 20026 sui documenti d’identità;
- d.
- l’ordinanza del 14 novembre 20127 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
- e.
- l’ordinanza del 27 ottobre 19998 sugli emolumenti in materia di stato civile;
- f.
- l’ordinanza del 14 dicembre 20079 sugli emolumenti nella navigazione marittima.
3 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410 sugli emolumenti.
3 [RU 2005 5239. RU 2016 2577all. n. I 1]. Vedi ora gli art. 24 a 29 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza (RS 141.01).
5 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.
7 RS 143.5
10 RS 172.041.1
Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE.
2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz’ora iniziata.
3 L’emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare:
- a.
- le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- b.
- le spese per prestazioni di altre autorità e di terzi consultati;
- c.
- le spese per l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine;
- d.
- le spese di comunicazione e trasmissione.
4 Per le prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento.
Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
1 Nei settori della protezione consolare e degli altri servizi consolari si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni nonché di Stati esteri se questi ultimi:
- a.
- garantiscono la reciprocità; o
- b.
- non possono a loro volta addebitare l’emolumento a terzi.
2 Si rinuncia alla riscossione di emolumenti nei confronti delle seguenti istituzioni, sempre che esse non possano a loro volta addebitare l’emolumento a terzi:
- a.
- Fondazione Pro Helvetia;
- b.
- Organizzazione degli Svizzeri all’estero;
- c.
- educationsuisse;
- d.
- Fondazione per i giovani svizzeri all’estero;
- e.
- Fondazione Piazza degli Svizzeri all’estero;
- f.
- Svizzera Turismo;
- g.
- promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200011 sulla promozione delle esportazioni.
3 In caso d’interesse pubblico preponderante è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti nei confronti delle organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo di sede con la Svizzera.
4 Per gli esborsi superiori a 50 franchi svizzeri il rimborso è dovuto anche quando di principio si rinuncia alla riscossione di emolumenti.
11 RS 946.14
Art. 4 Informazione e pagamento anticipato
1 Il DFAE informa i diretti interessati o i loro familiari, se possibile anticipatamente, sull’obbligo di pagare un emolumento e sull’importo presumibile dell’emolumento.
2 Il DFAE può esigere un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.
Art. 5 Fatturazione
1 Il DFAE fattura l’emolumento dopo la fornitura della prestazione non appena tutte le unità amministrative in Svizzera e all’estero inoltrano i giustificativi.
2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi, ogni sei mesi è emessa una fattura intermedia. Se l’emolumento maturato ammonta a più di 500 franchi svizzeri, viene fatturato.
Art. 6 Termine di pagamento
Il termine di pagamento dell’emolumento è di 45 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.
Art. 7 Incasso
1 All’estero, gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale.
2 Se la moneta locale non è convertibile in franchi svizzeri, la rappresentanza può, previa approvazione da parte della Direzione delle risorse del DFAE, prevedere che gli emolumenti vengano pagati in un’altra valuta.
3 Il DFAE determina il tasso di conversione in base al tasso di cambio giornaliero.
4 Gli emolumenti per le prestazioni richieste mediante uno sportello online devono essere pagati nella moneta proposta nell’ambito del pagamento elettronico.
Art. 8 Condono degli emolumenti
1 Il DFAE può condonare parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti alle condizioni menzionate nell’articolo 61 LSEst, considerando a tal fine se la persona in questione ha dato prova di negligenza.
2 Il condono parziale è escluso se l’emolumento è pagato da terzi.
Art. 9 Negligenza
Ai sensi della presente ordinanza, un comportamento è considerato negligente in particolare se la persona interessata:
- a.
- non ha osservato le raccomandazioni della Confederazione, segnatamente i consigli di viaggio e le raccomandazioni individuali del DFAE;
- b.
- ha violato la legislazione dello Stato ospite; o
- c.
- non dispone di una copertura assicurativa sufficiente o ha perso la copertura assicurativa per un motivo di esclusione.
Sezione 2: Protezione consolare
Art. 10 Rinuncia alla riscossione di emolumenti
1 Per gli aiuti nell’ambito della protezione consolare, il DFAE non riscuote alcun emolumento se:
- a.
- il tempo impiegato non supera un’ora e l’aiuto non ha richiesto alcun esborso; o
- b.
- il tempo impiegato non supera mezz’ora e l’aiuto ha richiesto un esborso non superiore a 30 franchi svizzeri.
2 I seguenti aiuti prestati nell’ambito dell’assistenza generale non sono soggetti a emolumenti:
- a.
- gli aiuti in caso di malattia e infortunio di cui all’articolo 51 lettere a–f dell’ordinanza del 7 ottobre 201512 sugli Svizzeri all’estero (OSEst), a condizione che sussista una copertura assicurativa completa;
- b.
- gli aiuti a favore di vittime di un grave crimine di cui all’articolo 52 OSEst;
- c.
- gli aiuti in caso di scomparsa di persone di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettere a–c OSEst;
- d.
- gli aiuti in caso di decesso di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettere a–f OSEst, se sono forniti al di fuori dello Stato di domicilio;
- e.
- gli aiuti in caso di rapimenti di minori di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f OSEst.
3 In caso d’indigenza o d’interesse pubblico preponderante, il DFAE può dilazionare, ridurre o condonare l’emolumento per altri aiuti nell’ambito dell’assistenza generale, sempre che la persona interessata non abbia dato prova di negligenza.
12 RS 195.11
Art. 11 Partenze organizzate da regioni colpite da crisi e catastrofi
1 Le partenze organizzate dal DFAE da regioni colpite da crisi e catastrofi non sono fatturate ai partecipanti, sempre che essi non abbiano dato prova di negligenza.
2 In caso di negligenza, l’emolumento per la partenza è suddiviso in parti uguali tra tutti i partecipanti.
Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà
1 Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all’articolo 57 OSEst13 non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato.
2 Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest’ultima:
- a.
- sarà in grado di sostenere i costi in un futuro prevedibile;
- b.
- ha dato prova di negligenza.
13 RS 195.11
Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico
1 Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico:
- a.
- le spese personali direttamente imputabili, in particolare le spese per:
- 1.
- il trasporto,
- 2.
- l’assistenza medica,
- 3.
- il vestiario,
- 4.
- altro materiale d’assistenza di diretta utilità personale,
- 5.
- la trasmissione del citato materiale d’assistenza;
- b.
- le spese operative legate al caso, comprendenti le spese per:
- 1.
- le prestazioni della rappresentanza in ragione del tempo impiegato,
- 2.
- viaggi, vitto e alloggio di dipendenti del servizio pubblico,
- 3.
- le prestazioni di terzi coinvolti,
- 4.
- le infrastrutture supplementari in aree di ubicazione terza,
- 5.
- l’ottenimento di informazioni e documenti, compresi i salari versati a tal fine,
- 6.
- la comunicazione e trasmissione.
2 Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali direttamente imputabili:
- a.
- le persone che non hanno dato prova di negligenza;
- b.
- le persone con più cittadinanze se la protezione consolare è garantita da un altro Stato;
- c.
- i collaboratori di organizzazioni internazionali, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone se tali organizzazioni internazionali gestiscono il caso autonomamente e la Confederazione interviene solo a titolo complementare.
3 Le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell’ambito di un soggiorno per ragioni di servizio:
- a.
- i dipendenti del servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal datore di lavoro nonché i figli di queste persone;
- b.
- le persone incaricate direttamente dal servizio pubblico, le rispettive persone di accompagnamento riconosciute dal mandante nonché i figli di queste persone.
4 Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia.
Sezione 3: Altri servizi consolari
Art. 14 Legalizzazioni e attestazioni
1 Per le seguenti prestazioni l’emolumento è di 40 franchi svizzeri per documento:
- a.
- legalizzazione di timbri e firme ufficiali su atti pubblici;
- b.
- legalizzazione di firme personali su atti privati;
- c.
- attestazioni che comportano un dispendio di tempo inferiore a mezz’ora, in particolare quelle sulla cittadinanza svizzera e sull’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero;
- d.
- carte di passo per cadaveri;
- e.
- lasciapassare per cittadini svizzeri.
2 Per le seguenti prestazioni non è riscosso alcun emolumento:
- a.
- attestazioni di certificati di vita destinati a istituti di assicurazione sociale;
- b.
- attestazioni di dichiarazioni di esportazione nel turismo.
3 Per le altre attestazioni l’emolumento è calcolato in ragione del tempo impiegato.
Art. 15 Depositi
1 L’emolumento per il deposito di effetti personali, denaro o altri valori patrimoniali, in particolare carte valori, libretti di risparmio e gioielli, è di 150 franchi svizzeri per anno civile iniziato.
2 L’emolumento per il deposito di documenti pubblici o privati è di 75 franchi svizzeri per anno civile iniziato.
Sezione 4: Promozione dell’economia e della piazza economica
Art. 16
1 Per le prestazioni nell’ambito della promozione dell’economia e della piazza economica, la prima ora di lavoro non è fatturata.
2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200014 sulla promozione delle esportazioni si occupano dell’incasso degli emolumenti per le prestazioni fornite da una rappresentanza, su loro mandato, a favore di mandanti domiciliati in Svizzera.
14 RS 946.14
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 29 novembre 200615 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.
15 [RU 2006 5321]
Art. 18 Disposizione transitoria
Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.