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Art. 16 Condizioni di entrata
1 Al momento dell’entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. 2 La domanda di entrata in funzione è inviata al DFAE dal beneficiario istituzionale interessato.
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Art. 17 Condizioni di soggiorno 15
1 Il DFAE rilascia una carta di legittimazione alle persone seguenti: - a.
- ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che beneficiano di privilegi e immunità e alle persone autorizzate ad accompagnarli;
- b.
- ai membri del personale dei beneficiari istituzionali stabiliti in Svizzera che non beneficiano di immunità e alle persone autorizzate ad accompagnarli se al beneficiario istituzionale è stata accordata l’esenzione dalle prescrizioni in materia di soggiorno in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera i LSO e se le persone interessate non hanno la cittadinanza svizzera e non sono, al momento dell’impiego, titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri in corso di validità.
2 Il DFAE determina le altre condizioni di rilascio e i diversi tipi di carte di legittimazione. 3 La carta di legittimazione del DFAE serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta gli eventuali privilegi e immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest’ultimo dall’obbligo del visto per la durata delle sue funzioni. 4 Le persone beneficiarie titolari di una carta di legittimazione del DFAE che non hanno la cittadinanza svizzera sono esenti dall’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di controllo degli abitanti. Esse possono nondimeno annunciarsi volontariamente. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
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Art. 18 Condizioni di lavoro
1 I beneficiari istituzionali determinano, conformemente al diritto internazionale, le condizioni di lavoro applicabili al loro personale. 2 I membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali che sono di cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera al momento della loro assunzione sottostanno al diritto del lavoro svizzero. La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero. 3 I membri del personale locale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali sottostanno al diritto del lavoro svizzero indipendentemente dal luogo del loro reclutamento. La scelta del diritto applicabile in favore del diritto estero è possibile nei limiti definiti dal diritto svizzero. In particolare, quando un membro del personale locale ha la cittadinanza dello Stato accreditante o dello Stato d’invio ed è stato reclutato in tale Stato, i rapporti di lavoro possono sottostare al diritto di tale Stato.16 16 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).
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Art. 19 Previdenza sociale
Se in virtù del diritto internazionale il beneficiario istituzionale non è assoggettato, quale datore di lavoro, alla legislazione sociale svizzera obbligatoria e se i membri del personale del beneficiario istituzionale non sottostanno a detta legislazione svizzera, il beneficiario istituzionale determina le modalità di protezione sociale applicabili al suo personale conformemente al diritto internazionale e attua il suo regime di assicurazioni sociali.
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Art. 20 Persone autorizzate ad accompagnare
1 Le persone seguenti sono autorizzate ad accompagnare il titolare principale e godono degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni del titolare principale che accompagnano, se vivono in comunione domestica con lo stesso: - a.
- il coniuge del titolare principale;
- b.
- il partner dello stesso sesso del titolare principale, in caso di unione domestica registrata, se l’unione domestica è conforme a una legislazione estera equivalente o il partner è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale interessato;
- c.
- il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto), se il concubino è considerato partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale;
- d.
- i figli non coniugati del titolare principale sino all’età di 25 anni;
- e.
- i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale sino all’età di 25 anni, se sono ufficialmente a carico del coniuge, del partner o del concubino.
2 Le persone seguenti possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dal DFAE ad accompagnare il titolare principale se vivono in comunione domestica con lui; esse beneficiano di una carta di legittimazione, ma non godono di privilegi, immunità o facilitazioni: - a.
- il partner dello stesso sesso del titolare principale, se il partner non è riconosciuto quale partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata, nel caso in cui le persone interessate non siano in grado di fare registrare un’unione domestica conformemente al diritto svizzero o a un diritto estero;
- b.
- il concubino del titolare principale (persone non coniugate, ai sensi del diritto svizzero, di sesso opposto) se il concubino non è riconosciuto partner ufficiale o persona a carico dal beneficiario istituzionale, ma la domanda per la carta di soggiorno è presentata dal beneficiario istituzionale interessato ed è fornita la prova di una relazione di lunga durata;
- c.
- i figli non coniugati del titolare principale di età superiore a 25 anni che sono interamente a carico del titolare principale;
- d.
- i figli non coniugati di età superiore a 25 anni del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale che sono interamente a carico del titolare principale;
- e.
- gli ascendenti del titolare principale, del suo coniuge, del suo partner o del suo concubino ai sensi del capoverso 1 che sono interamente a carico del titolare principale;
- f.
- altre persone che sono interamente a carico del titolare principale, a titolo eccezionale, se non possono essere affidate a terzi nel loro Stato d’origine (casi di forza maggiore).
2bis Un’esenzione dall’obbligo di comunione domestica con il titolare principale può essere accordata: - a.
- alle persone di cui al capoverso 1 lettere d ed e, e capoverso 2 lettere c e d: se hanno il loro domicilio all’estero a fini di studio;
- b.
- alle persone di cui ai capoversi 1 e 2: su richiesta del beneficiario istituzionale interessato e per la durata massima di un anno, se il titolare principale impiegato da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b e i LSO si reca, per ragioni professionali, in un luogo d’impiego in cui la presenza continua della famiglia non è possibile o non è auspicabile per ragioni di sicurezza e se per tale ragione la famiglia deve rinunciare a una comunione domestica;
- c.
- alle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b: se è in corso un’azione di divorzio, un’azione di separazione, una procedura a tutela dell’unione coniugale o un’azione di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata del titolare principale; in tale periodo la comunione domestica non è più necessaria neppure per i figli secondo il capoverso 1 lettere d ed e, se la persona di cui al capoverso 1 lettere a e b ne ha la custodia, né per i figli secondo il capoverso 2 lettere c e d; sono fatte salve le disposizioni previste dal diritto svizzero in materia fiscale.17
3 I domestici privati possono essere autorizzati dal DFAE ad accompagnare il titola-re principale se adempiono le condizioni previste nell’ordinanza del 6 giugno 201118 sui domestici privati.19 4 Le domande volte ad autorizzare le persone menzionate nel presente articolo ad accompagnare il titolare principale devono essere presentate prima dell’entrata in Svizzera delle persone di accompagnamento. 5 Il DFAE determina nel singolo caso se la persona che desidera accompagnare il titolare principale adempie le condizioni secondo il presente articolo. Qualsiasi questione che potrebbe porsi in proposito è risolta d’intesa tra il DFAE e il beneficiario istituzionale interessato conformemente agli usi diplomatici, escluso qualsiasi intervento individuale della persona beneficiaria. 17 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 18 RS 192.126 19 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425).
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Art. 21 Accesso al mercato del lavoro delle persone chiamate in veste ufficiale
1 Le persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale devono, in linea di principio, esercitare le loro funzioni ufficiali a tempo pieno. Sono fatte salve le disposizioni speciali applicabili ai consoli onorari in virtù della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196320 sulle relazioni consolari e quelle che si applicano alle persone le cui funzioni sono limitate a un mandato particolare, quali gli avvocati che partecipano ai procedimenti davanti ai tribunali internazionali o ai tribunali arbitrali. 2 Le persone chiamate in veste ufficiale possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dalle competenti autorità cantonali a esercitare un’attività lucrativa accessoria sino a un massimo di 10 ore settimanali, a condizione che risiedano in Svizzera e che questa attività non sia incompatibile con l’esercizio delle loro funzioni ufficiali. La competente autorità cantonale decide d’intesa con il DFAE. 3 L’insegnamento in un settore di competenza specifico può in particolare essere considerato come attività lucrativa accessoria ammissibile. Per contro, sono considerate incompatibili con le funzioni ufficiali segnatamente tutte le attività di carattere commerciale. 4 La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell’immunità di giurisdizione penale, civile o amministrativa e dell’immunità di esecuzione se si tratta di una causa concernente l’attività lucrativa accessoria.21 5 La persona chiamata in veste ufficiale sottostà al diritto svizzero per quanto concerne l’attività lucrativa accessoria; essa sottostà in particolare, per tale attività, e fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, alla legislazione svizzera relativa: - a.
- all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- b.
- all’assicurazione contro gli infortuni;
- c.
- alle indennità di perdita di guadagno;
- d.
- agli assegni familiari;
- e.
- all’assicurazione contro la disoccupazione; e
- f.
- all’assicurazione maternità.22
6 I redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione.23 20 RS 0.191.02 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 22 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 23 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
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Art. 22 Accesso facilitato al mercato del lavoro delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale
1 Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, limitato alla durata delle funzioni del titolare principale, se sono autorizzate ad accompagnarlo conformemente all’articolo 20 capoverso 1, risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con esso: - a.
- il coniuge del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a;
- b.
- il partner dello stesso sesso del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera b;
- c.
- il concubino del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c;
- d.
- i figli non coniugati del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera d se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnarlo prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell’accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
- e.
- i figli non coniugati del coniuge, del partner o del concubino del titolare principale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera e se sono entrati in Svizzera quale persona autorizzata ad accompagnare il titolare principale prima dei 21 anni; essi possono fare uso dell’accesso facilitato al mercato del lavoro sino a 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
2 Per facilitare la ricerca di un impiego, il DFAE consegna, su richiesta, alle persone di cui al capoverso 1 un documento destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro). 3 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa beneficiano di un permesso speciale designato «permesso Ci» rilasciato dalla competente autorità cantonale in cambio della loro carta di legittimazione, dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente comprendente una descrizione di tale attività. L’attività indipendente può essere effettivamente esercitata soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per esercitare la professione o l’attività in questione. 4 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità nel quadro di questa attività.24 5 Fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, sottostanno alla legislazione svizzera relativa: - a.
- all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- b.
- all’assicurazione contro gli infortuni;
- c.
- alle indennità di perdita di guadagno;
- d.
- agli assegni familiari;
- e.
- all’assicurazione contro la disoccupazione; e
- f.
- all’assicurazione maternità.25
6 I redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione.26 7 Per il resto il DFAE disciplina le modalità di attuazione d’intesa con la Segreteria di Stato della migrazione.27 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 26 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 27 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
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