|
Art. 32 Durata dell’assunzione
1 I rapporti di lavoro iniziano a produrre i loro effetti a partire dall’arrivo in Svizzera del domestico privato oppure, se quest’ultimo già possiede una carta di legittimazione del DFAE in Svizzera (cambiamento del datore di lavoro), dalla data prevista nel contratto di lavoro. 2 I rapporti di lavoro sono conclusi a tempo indeterminato o a tempo determinato, a seconda delle condizioni convenute nel contratto di lavoro.
|
Art. 33 Tempo di prova
1 Il contratto di lavoro può prevedere un tempo di prova. Il tempo di prova non può superare un mese. 2 Durante il tempo di prova ciascuna delle parti può disdire per scritto il rapporto di lavoro con un preavviso di sette giorni. Il tempo di prova, se interrotto da malattia, infortunio o gravidanza, è prolungato di un periodo equivalente. In caso di contratto a tempo determinato, gli obblighi del datore di lavoro cessano al più tardi alla scadenza del contratto. 3 Ciascuna delle parti deve rispettare l’insieme dei suoi obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta. Il domestico privato deve segnatamente continuare a adempiere i suoi compiti. Il datore di lavoro deve in particolare continuare a versare il salario, assicurare vitto e alloggio, versare i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Se le parti si accordano per una cessazione immediata del rapporto di lavoro del domestico privato, il datore di lavoro deve adempiere tutti gli obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta.
|
Art. 34 Rapporto di lavoro di durata determinata
1 Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa automaticamente alla sua scadenza. Se il rapporto di lavoro di durata determinata è prolungato tacitamente, esso è considerato di durata indeterminata. 2 Dopo il tempo di prova di cui all’articolo 33, il rapporto di lavoro di durata determinata non può essere disdetto, a meno che non esista un motivo di disdetta immediata conformemente all’articolo 38. 3 Fatta salva una disdetta immediata conformemente all’articolo 38, ciascuna delle parti deve rispettare l’insieme dei suoi obblighi fino alla scadenza del rapporto di lavoro di durata determinata. L’articolo 33 capoverso 3 si applica per analogia. 4 Se le parti si accordano per una cessazione anticipata del rapporto di lavoro del domestico privato, il datore di lavoro deve adempiere l’insieme dei suoi obblighi fino alla data di scadenza del rapporto di lavoro di durata determinata. Quando fissano la data di cessazione del rapporto di lavoro, le parti possono convenire per scritto una data anticipata di cessazione degli obblighi da parte del datore di lavoro.
|
Art. 35 Disdetta del rapporto di lavoro di durata indeterminata
1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti soltanto in conformità delle pertinenti norme del diritto svizzero. Il datore di lavoro e il domestico privato devono in particolare rispettare i termini di disdetta. 2 Dopo il tempo di prova, ciascuna delle parti può disdire per scritto il rapporto di lavoro di durata indeterminata per la fine del mese, con un preavviso di un mese durante il primo anno di servizio e di due mesi dal secondo anno di servizio. 3 Ciascuna delle parti deve rispettare l’insieme degli obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta. L’articolo 33 capoverso 3 si applica per analogia. 4 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per scritto.
|
Art. 36 Divieto di disdetta
1 Conformemente all’articolo 336c CO16, trascorso il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: - a.
- allorquando il domestico privato è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa:
- 1.
- per 30 giorni nel primo anno di servizio,
- 2.
- per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso,
- 3.
- per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- b.
- durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.
2 La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. 3 Devono essere parimenti rispettate le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore (art. 336d CO).
|
Art. 37 Disdetta abusiva
1 La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra, in virtù dell’articolo 336 capoversi 1 e 2 CO17, un’indennità stabilita dal giudice ma che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario. 2 La parte che si ritiene lesa deve fare opposizione per scritto alla disdetta entro la scadenza del termine di disdetta. Se l’opposizione è fatta validamente e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all’indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
|
Art. 38 Risoluzione immediata
1 Il datore di lavoro e il domestico privato possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata deve essere motivata per scritto. 2 È considerata causa grave, segnatamente, ogni circostanza che non permetta secondo le norme della buona fede di esigere da chi dà la disdetta di continuare il rapporto di lavoro. 3 Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto di lavoro da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno.
|
Art. 39 Licenziamento ingiustificato senza preavviso
1 Il domestico privato licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto. 2 Da tale importo è dedotto quanto il domestico privato ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, come le spese di trasporto e di vestiario, e quanto ha guadagnato con un altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. 3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al domestico privato un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può tuttavia superare l’equivalente di sei mesi di salario del domestico privato.
|
Art. 40 Abbandono dell’impiego e mancato servizio
1 Se il domestico privato, senza una causa grave, non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a un’indennità corrispondente a un quarto del salario mensile. Egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo. 2 Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel capoverso 1, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero apprezzamento.
|
Art. 41 Composizione delle controversie
1 Conformemente al diritto internazionale, la firma di un contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non comporta alcuna rinuncia ai suoi privilegi e immunità. Se del caso, spetta al beneficiario istituzionale da cui il datore di lavoro dipende decidere della revoca dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione di quest’ultimo. 2 Se sorge una divergenza relativa al contratto di lavoro, le parti cercano un accordo in via amichevole. A tal fine possono fare capo a qualsiasi organo esistente preposto alla composizione o fissare autonomamente modalità specifiche di composizione. 3 Se la divergenza non può essere risolta in via amichevole, la parte che lo desidera può sottoporla all’autorità giudiziaria competente. Se del caso, spetta al richiedente presentare una domanda di revoca dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione del datore di lavoro per il tramite della via diplomatica usuale.
|