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Art. 4 Avviamento della procedura
1Chiunque intende adottare un minore di uno Stato contraente deve, se del caso con l'aiuto di un ufficio di collocamento in vista d'adozione, presentare all'Autorità centrale cantonale una domanda di autorizzazione provvisoria per accogliere un affiliando1. 2La procedura è retta dall'ordinanza del 19 ottobre 19772 sull'affiliazione.
1 Ora: di certificato di idoneità. 2 RS 211.222.338. Ora: dall'O del 29 giu. 2011 sull'adozione (OAdoz; RS 211.221.36).
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Art. 5 Incartamento sui genitori adottivi
1L'Autorità centrale cantonale allestisce un incartamento sui futuri genitori adottivi. Esso deve segnatamente contenere: - a.
- l'autorizzazione provvisoria per accogliere l'affiliando1;
- b.
- la relazione sui futuri genitori adottivi (art. 15 comma 1 CAA);
- c.
- le traduzioni necessarie.
2Se l'incartamento viene preparato da un ufficio di collocamento in vista d'adozione, l'Autorità centrale cantonale esamina se è completo ed esatto e ordina i complementi necessari. 3L'Autorità centrale federale esamina se l'incartamento è completo e trasmette i documenti necessari all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore; se constata lacune, rinvia l'incartamento all'Autorità centrale cantonale affinché lo completi.
1 Ora: il certificato di idoneità (art. 6 OAdoz).
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Art. 6 Consenso dei genitori adottivi
Dopo aver ricevuto la relazione sul minore e la prova che sono stati ottenuti i consensi necessari (art. 16 CAA), l'Autorità centrale cantonale si accerta che i futuri genitori adottivi accettino di accogliere il minore (art. 17 lett. a CAA). Essi devono firmare una dichiarazione in tal senso.
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Art. 7 Continuazione della procedura
1L'Autorità centrale cantonale decide, conformemente agli articoli 8 e 9, della continuazione della procedura (art. 17 lett. b e c CAA). 2Essa trasmette la sua decisione, la dichiarazione del consenso dei futuri genitori adottivi (art. 6) e le traduzioni necessarie all'Autorità centrale federale affinché le inoltri all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore. 3L'Autorità centrale cantonale informa l'autorità di protezione dei minori1 del domicilio dei futuri genitori adottivi.
1 Nuova espr. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta modi. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 8 Condizioni della continuazione della procedura
1Se il minore deve essere adottato soltanto dopo la sua accoglienza in Svizzera, la procedura prosegue se: - a.
- l'Autorità centrale cantonale, in qualità di autorità di vigilanza in materia di affiliazione, autorizza i futuri genitori adottivi ad accogliere il minore secondo le corrispondenti disposizioni dell'ordinanza del 19 ottobre 19771 sull'affiliazione; e
- b.
- la polizia degli stranieri rilascia il visto o assicura la concessione del permesso di dimora.
2Se il minore deve essere adottato nel suo Stato d'origine prima dell'espatrio, la procedura prosegue se: - a.
- l'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine (art. 9); e
- b.
- la polizia degli stranieri rilascia il visto o assicura la concessione del permesso di domicilio o di dimora, qualora l'adozione non conferisca la cittadinanza svizzera.
3Se il minore deve essere adottato nel suo Stato d'origine, ma dopo la sua accoglienza in Svizzera, è applicabile il capoverso 1.
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Art. 9 Autorizzazione dell'adozione nello Stato d'origine
1L'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione nello Stato d'origine se: - a.
- il minore è di almeno 16 anni più giovane dei genitori adottivi;
- b.
- v'è da presupporre che l'adozione servirà al bene del minore senza pregiudicare in modo iniquo altri figli dei genitori adottivi;
- c.
- i genitori adottivi adempiono le condizioni previste negli articoli 264a e 264b CC1; e
- d.
- l'Autorità centrale cantonale si è accertata che i consensi necessari sono stati ottenuti (art. 4 lett. c e d CAA).
2Se lo Stato d'origine non esige che l'adozione sia preceduta da un periodo di affiliazione e non è ancora stato allacciato alcun contatto personale tra i genitori adottivi e il minore, l'Autorità centrale cantonale autorizza l'adozione soltanto a condizione che prima i genitori adottivi visitino il minore.
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Art. 10 Entrata in Svizzera del minore
Se l'adozione nello Stato d'origine conferisce al minore la cittadinanza svizzera, l'Autorità centrale federale gli rilascia un documento che lo autorizza a entrare in Svizzera.
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Art. 11 Obbligo di comunicare
1I genitori adottivi devono comunicare senza indugio l'entrata in Svizzera del minore all'Autorità centrale cantonale. 2L'Autorità centrale cantonale informa l'autorità di protezione dei minori, l'Autorità centrale federale e, se del caso, la polizia degli stranieri.
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Art. 12 Certificato d'adozione
Se il minore è stato adottato in Svizzera, l'Autorità centrale cantonale rilascia il certificato d'adozione (art. 23 comma 1 CAA).
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Art. 13 Adozione all'estero di minori che dimorano abitualmente in Svizzera
1Se un minore che dimora abitualmente in Svizzera deve essere adottato all'estero, l'Autorità centrale cantonale fa eseguire l'indagine (art. 4 e 16 CAA). 2Essa si accerta che i futuri genitori adottivi accettino di accogliere il minore (art. 17 lett. a CAA). 3Decide inoltre della continuazione della procedura (art. 17 lett. b e c CAA).
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