Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC); ordina: |
Sezione 2: Accoglienza di adottandi |
Art. 5 Idoneità all’adozione
1 L’autorità cantonale verifica se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere. 2 L’idoneità sussiste se:
3 L’idoneità dei futuri genitori adottivi è sottoposta a requisiti più severi se s’intende accogliere un minore di età superiore ai quattro anni o che presenta problemi di salute o se s’intendono accogliere contemporaneamente più minori oppure se nella famiglia vivono già diversi minori. 4 L’idoneità non sussiste se la differenza d’età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l’idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.3 5 Ai fini dell’accertamento l’autorità cantonale ricorre a una persona in possesso di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia, che ha maturato esperienza professionale in materia di protezione di minori o di adozione. 6 Ai fini dell’accertamento secondo il capoverso 2 lettera d numero 3, l’autorità cantonale richiede un estratto 2 per autorità del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. I genitori adottivi stranieri presentano un estratto del casellario giudiziale del loro Paese d’origine o un documento equivalente. Se è in corso un procedimento penale per un reato incompatibile con l’adozione, l’autorità cantonale sospende l’accertamento fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.4 4 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 8 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698). |
Art. 6 Certificato di idoneità
1 Se le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte, l’autorità cantonale certifica l’idoneità all’adozione mediante decisione. 2 Il certificato indica in particolare il Paese d’origine e l’età minima e massima del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori che presentano problemi di salute. 3 Il certificato ha una validità massima di tre anni e può essere subordinato a oneri e condizioni. Può essere rinnovato. |
Art. 7 Autorizzazione
1 L’autorizzazione di accogliere un determinato minore può essere rilasciata se le condizioni di cui all’articolo 5 sono adempiute e sono presentati i seguenti documenti:
2 L’autorità cantonale può esigere ulteriori documenti. 3 Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere può richiederne la traduzione o incaricare terzi di farla. 4 L’autorizzazione indica segnatamente il nome, la data e il luogo di nascita del minore. Può essere subordinata a oneri e condizioni. 5 In caso di adozione internazionale, l’autorità cantonale decide prima dell’arrivo del minore se rilasciare l’autorizzazione. In casi eccezionali motivati, può approvare l’entrata del minore prima di decidere il rilascio dell’autorizzazione, segnatamente se la presentazione dei documenti di cui al capoverso 1 lettere b–e prima dell’arrivo del minore non è possibile o ragionevolmente esigibile. 6 Per i minori nati in Svizzera l’autorità cantonale decide prima dell’accoglienza se rilasciare l’autorizzazione. |
Art. 8 Autorità cantonale competente in materia di migrazione
1 L’autorità cantonale trasmette il certificato di idoneità o l’autorizzazione all’accoglienza di un minore straniero all’autorità cantonale competente in materia di migrazione. 2 L’autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore. Comunica la propria decisione all’autorità cantonale. 3 L’autorità cantonale competente in materia di migrazione o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d’origine del minore può rilasciare il visto o il permesso di dimora soltanto se sono stati presentati i documenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere b–e, se l’autorità cantonale ha rilasciato l’autorizzazione o, in via eccezionale, ha approvato l’entrata prima di decidere il rilascio dell’autorizzazione. |
Art. 9 Obbligo di comunicare
1 I futuri genitori adottivi comunicano senza indugio all’autorità cantonale qualsiasi cambiamento importante della situazione, in particolare i cambiamenti nell’ambito della convivenza o nella comunità abitativa, nonché il cambiamento d’abitazione. 2 Essi devono comunicare entro dieci giorni all’autorità cantonale l’arrivo del minore. 3 L’autorità cantonale informa l’autorità di protezione dei minori5 e, all’occorrenza, l’autorità cantonale competente in materia di migrazione della nomina di un curatore (art. 17 LF-CAA) o di un tutore (art. 18 LF-CAA). 5 fino al 31.12.2012 «autorità tutoria» |
Art. 10 Vigilanza
1 L’autorità cantonale si accerta che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano rispettate. Designa una persona competente che visiti la futura famiglia adottiva ogni volta che si riveli necessario, ma almeno due volte l’anno. Questa persona valuta l’assistenza fornita al minore e riferisce all’autorità cantonale. 2 Se si riscontrano lacune, l’autorità cantonale ingiunge ai futuri genitori adottivi di prendere immediatamente le misure necessarie per rimediarvi e riferire sulla loro attuazione. 3 Se le condizioni per l’autorizzazione non sono rispettate, l’autorità cantonale ritira l’autorizzazione o il certificato d’idoneità, se è stato rilasciato soltanto quest’ultimo. Informa la competente autorità di protezione dei minori e, se necessario, l’ufficio cantonale della migrazione. 4 Se il minore si trova in Svizzera, l’autorità cantonale lo colloca altrove o incarica l’autorità di protezione dei minori di farlo. |
Art. 11 Sanzioni
1 L’autorità cantonale può infliggere una multa disciplinare fino a 2000 franchi a chi viola gli obblighi risultanti dalla presente sezione o da una decisione presa in base alla stessa. 2 Se è inflitta una multa disciplinare, l’autorità cantonale può, in caso di recidiva, comminare la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità ai sensi dell’articolo 292 del Codice penale6. |
Sezione 4: Emolumenti in materia di adozioni internazionali |
Art. 24 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti. |
Art. 25 Assoggettamento a emolumenti
Sono soggette a emolumento le seguenti prestazioni dell’UFG:
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Art. 26 Calcolo degli emolumenti
1 L’emolumento per le prestazioni di cui all’articolo 25 lettere a e b è calcolato in base al tempo impiegato e ammonta a 200–1000 franchi, comprese le spese. 2 L’emolumento per il rilascio di un documento d’entrata secondo l’articolo 10 LF‑CAA si basa sull’ordinanza del 29 novembre 20068 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere. 8 [RU 2006 5321. RU 2015 3849art. 17]. Vedi ora l’O del 7 ott. 2015 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (RS 191.11). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Allegato |
(art. 28) |
Abrogazione e modifica del diritto vigente |
I Le seguenti ordinanze sono abrogate:
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ...11 |