Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC); visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 20012 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1La presente ordinanza disciplina:
2Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale e del diritto cantonale concernenti la protezione dei minori. |
Art. 2 Autorità competenti
1L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è competente per:
2L'autorità cantonale di cui all'articolo 316 capoverso 1bis CC (autorità cantonale) è competente per:
3Il Cantone può delegare le competenze di cui al capoverso 2 a un altro Cantone o a un'autorità intercantonale. |
Sezione 2: Accoglienza di adottandi |
Art. 5 Idoneità all'adozione
1L'autorità cantonale verifica se i futuri genitori adottivi sono idonei a garantire il bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere. 2L'idoneità sussiste se:
3L'idoneità dei futuri genitori adottivi è sottoposta a requisiti più severi se s'intende accogliere un minore di età superiore ai quattro anni o che presenta problemi di salute o se s'intendono accogliere contemporaneamente più minori oppure se nella famiglia vivono già diversi minori. 4L'idoneità non sussiste se la differenza d'età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l'idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.1 5Ai fini dell'accertamento l'autorità cantonale ricorre a una persona in possesso di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia, che ha maturato esperienza professionale in materia di protezione di minori o di adozione. 6Ai fini dell'accertamento secondo il capoverso 2 lettera d numero 3, l'autorità cantonale richiede un estratto del casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA). I genitori adottivi stranieri presentano un estratto del casellario giudiziale del loro Paese d'origine o un documento equivalente. Se è in corso un procedimento penale per un reato incompatibile con l'adozione, l'autorità cantonale sospende l'accertamento fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. |
Art. 6 Certificato di idoneità
1Se le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte, l'autorità cantonale certifica l'idoneità all'adozione mediante decisione. 2Il certificato indica in particolare il Paese d'origine e l'età minima e massima del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori che presentano problemi di salute. 3Il certificato ha una validità massima di tre anni e può essere subordinato a oneri e condizioni. Può essere rinnovato. |
Art. 7 Autorizzazione
1L'autorizzazione di accogliere un determinato minore può essere rilasciata se le condizioni di cui all'articolo 5 sono adempiute e sono presentati i seguenti documenti:
2L'autorità cantonale può esigere ulteriori documenti. 3Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere può richiederne la traduzione o incaricare terzi di farla. 4L'autorizzazione indica segnatamente il nome, la data e il luogo di nascita del minore. Può essere subordinata a oneri e condizioni. 5In caso di adozione internazionale, l'autorità cantonale decide prima dell'arrivo del minore se rilasciare l'autorizzazione. In casi eccezionali motivati, può approvare l'entrata del minore prima di decidere il rilascio dell'autorizzazione, segnatamente se la presentazione dei documenti di cui al capoverso 1 lettere b-e prima dell'arrivo del minore non è possibile o ragionevolmente esigibile. 6Per i minori nati in Svizzera l'autorità cantonale decide prima dell'accoglienza se rilasciare l'autorizzazione. |
Art. 8 Autorità cantonale competente in materia di migrazione
1L'autorità cantonale trasmette il certificato di idoneità o l'autorizzazione all'accoglienza di un minore straniero all'autorità cantonale competente in materia di migrazione. 2L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore. Comunica la propria decisione all'autorità cantonale. 3L'autorità cantonale competente in materia di migrazione o, con il suo consenso, la rappresentanza svizzera nel Paese d'origine del minore può rilasciare il visto o il permesso di dimora soltanto se sono stati presentati i documenti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere b-e, se l'autorità cantonale ha rilasciato l'autorizzazione o, in via eccezionale, ha approvato l'entrata prima di decidere il rilascio dell'autorizzazione. |
Art. 9 Obbligo di comunicare
1I futuri genitori adottivi comunicano senza indugio all'autorità cantonale qualsiasi cambiamento importante della situazione, in particolare i cambiamenti nell'ambito della convivenza o nella comunità abitativa, nonché il cambiamento d'abitazione. 2Essi devono comunicare entro dieci giorni all'autorità cantonale l'arrivo del minore. 3L'autorità cantonale informa l'autorità di protezione dei minori1 e, all'occorrenza, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione della nomina di un curatore (art. 17 LF-CAA) o di un tutore (art. 18 LF-CAA). 1 fino al 31.12.2012 «autorità tutoria» |
Art. 10 Vigilanza
1L'autorità cantonale si accerta che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano rispettate. Designa una persona competente che visiti la futura famiglia adottiva ogni volta che si riveli necessario, ma almeno due volte l'anno. Questa persona valuta l'assistenza fornita al minore e riferisce all'autorità cantonale. 2Se si riscontrano lacune, l'autorità cantonale ingiunge ai futuri genitori adottivi di prendere immediatamente le misure necessarie per rimediarvi e riferire sulla loro attuazione. 3Se le condizioni per l'autorizzazione non sono rispettate, l'autorità cantonale ritira l'autorizzazione o il certificato d'idoneità, se è stato rilasciato soltanto quest'ultimo. Informa la competente autorità di protezione dei minori e, se necessario, l'ufficio cantonale della migrazione. 4Se il minore si trova in Svizzera, l'autorità cantonale lo colloca altrove o incarica l'autorità di protezione dei minori di farlo. |
Art. 11 Sanzioni
1L'autorità cantonale può infliggere una multa disciplinare fino a 2000 franchi a chi viola gli obblighi risultanti dalla presente sezione o da una decisione presa in base alla stessa. 2Se è inflitta una multa disciplinare, l'autorità cantonale può, in caso di recidiva, comminare la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità ai sensi dell'articolo 292 del Codice penale1. |
Sezione 3: Collocamento in vista d'adozione |
Art. 12 Obbligo di autorizzazione
1Chi intende svolgere in Svizzera attività di intermediazione tra minori dichiarati adottabili e futuri genitori adottivi, in particolare chi intende segnalare la possibilità di adottare un minorenne (ufficio di collocamento in vista d'adozione) necessita di un'autorizzazione dell'UFG. 2L'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto pubblico e alle persone giuridiche di pubblica utilità di diritto privato, se le persone fisiche responsabili del collocamento in vista d'adozione soddisfano le condizioni per l'autorizzazione. |
Art. 13 Condizioni di autorizzazione
1Chi domanda l'autorizzazione di esercitare l'attività di collocamento in vista d'adozione deve:
2Le persone giuridiche di diritto privato devono inoltre allegare il proprio statuto e la lista dei propri organi. 3L'UFG può richiedere ulteriori informazioni. |
Art. 16 Proposta di accoglienza di un adottando
L'ufficio di collocamento in vista d'adozione può presentare ai futuri genitori adottivi una proposta di accoglienza di un adottando soltanto se le condizioni per l'accoglienza sono soddisfatte. Deve in particolare verificare che il certificato d'idoneità è stato rilasciato e che l'autorità cantonale è stata informata. |
Art. 17 Informazione e consulenza
1L'ufficio di collocamento in vista d'adozione trasmette ai futuri genitori adottivi e all'autorità cantonale tutte le informazioni che possiede sul minore e sui suoi genitori del sangue. 2Deve informare i futuri genitori adottivi delle difficoltà che potrebbero insorgere in relazione all'accoglienza prevista. |
Art. 19 Incartamento
1L'ufficio di collocamento in vista d'adozione allestisce un incartamento per ogni minore collocato. 2Su richiesta, deve consegnare l'incartamento all'autorità cantonale o all'UFG. 3Deve conservare l'incartamento e, al più tardi alla cessazione della sua attività, consegnarlo per custodia all'autorità cantonale competente al momento dell'adozione. |
Art. 20 Rapporto e obbligo di informazione
L'ufficio di collocamento in vista d'adozione deve presentare ogni anno all'UFG un rapporto sulla propria attività e, su richiesta, deve fornire informazioni all'UFG e all'autorità cantonale. L'UFG può emanare direttive riguardanti il contenuto e la forma e del rapporto annuale. |
Art. 22 Obbligo del segreto
1L'ufficio di collocamento in vista d'adozione e i suoi ausiliari devono serbare il segreto su quanto appreso nell'esercizio della loro attività. 2L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione dell'attività di collocamento in vista d'adozione. |
Art. 23 Sanzioni
1L'UFG ritira l'autorizzazione se l'ufficio di collocamento in vista d'adozione:
2L'UFG può infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi a chiunque eserciti l'attività di collocamento in vista d'adozione senza esservi autorizzato. |
Sezione 4: Emolumenti in materia di adozioni internazionali |
Art. 25 Assoggettamento a emolumenti
Sono soggette a emolumento le seguenti prestazioni dell'UFG:
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Art. 26 Calcolo degli emolumenti
1L'emolumento per le prestazioni di cui all'articolo 25 lettere a e b è calcolato in base al tempo impiegato e ammonta a 200-1000 franchi, comprese le spese. 2L'emolumento per il rilascio di un documento d'entrata secondo l'articolo 10 LF-CAA si basa sull'ordinanza del 29 novembre 20061 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Allegato |
Abrogazione e modifica del diritto vigente |