L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori) e della Convenzione europea del 20 maggio 19803 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento (Convenzione europea sull'affidamento); in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 19964 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori) e della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 20005 sulla protezione internazionale degli adulti (Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20076, decreta: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Autorità centrale della Confederazione
1L'Ufficio federale di giustizia è l'Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell'ingresso della presente legge. 2L'Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull'affidamento. 3Per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti, essa adempie i compiti seguenti:
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Art. 2 Autorità centrali dei Cantoni
1Ogni Cantone designa un'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti. 2Le autorità centrali dei Cantoni svolgono i compiti assegnati alle autorità centrali da tali Convenzioni, a meno che l'articolo 1 capoverso 3 non disponga altrimenti. 3Le autorità centrali dei Cantoni o le autorità da questi designate rilasciano, su richiesta, i certificati ai sensi dell'articolo 40 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e dell'articolo 38 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti. |
Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori |
Art. 3 Specialisti e istituzioni
1In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede a una rete di specialisti e istituzioni a disposizione per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine. 2Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario. |
Art. 4 Procedura di conciliazione o mediazione
1L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole. 2Essa esorta adeguatamente le persone interessate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione. |
Art. 5 Ritorno e interesse del minore
Il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori, in particolare se:
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Art. 6 Misure di protezione
1Il tribunale adito per la domanda in vista del ritorno regola, se necessario, le relazioni personali del minore con i genitori e ordina le misure necessarie a proteggere il minore. 2Se l'Autorità centrale ha ricevuto la domanda in vista del ritorno e la domanda non è ancora stata presentata al tribunale competente, quest'ultimo può nondimeno ordinare, su richiesta dell'Autorità centrale o di una delle parti, la rappresentanza del minore, la curatela o altre misure di protezione. |
Art. 7 Tribunale competente
1È competente per giudicare, in istanza unica, le domande in vista del ritorno, comprese le misure di protezione dei minori, il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda. 2Tale tribunale può trasferire il caso al tribunale superiore di un altro Cantone, se le parti e il tribunale richiesto vi acconsentono. |
Art. 8 Procedura giudiziaria
1Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l'Autorità centrale. 2Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria. 3Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali. |
Art. 9 Audizione e rappresentanza del minore
1Il tribunale sente le parti, per quanto possibile, personalmente. 2Il tribunale sente il minore personalmente in maniera adeguata o ne incarica uno specialista, a meno che l'età del minore o altri motivi gravi vi si oppongano. 3Il tribunale ordina che il minore sia rappresentato e designa quale curatore una persona sperimentata in questioni assistenziali e giuridiche. Il curatore può proporre conclusioni e interporre rimedi giuridici. |
Art. 10 Collaborazione internazionale
1Il tribunale collabora, se necessario, con le autorità competenti dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale prima del rapimento. 2Il tribunale accerta, se del caso con l'Autorità centrale, se e in che modo sia possibile eseguire il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale prima del rapimento. |
Art. 11 Decisione di ritorno
1La decisione di ritorno del minore deve predisporre anche misure di esecuzione ed essere comunicata alle autorità preposte all'esecuzione e all'Autorità centrale. 2La decisione di ritorno e le misure di esecuzione sono efficaci in tutta la Svizzera. |
Art. 14 Spese
L'articolo 26 della Convenzione dell'Aia sul rapimento dei minori e l'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti sono applicabili alle spese della procedura di conciliazione e della mediazione, nonché a quelle della procedura giudiziaria e di esecuzione a livello cantonale e federale. |