Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 1, 18 e 19 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), ordina: |
Sezione 1: Autorità competente |
Sezione 2: Contributo di solidarietà |
Art. 2 Presentazione delle domande
1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all’UFG.2 2 L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Art. 3 Qualità di vittima
1 Per dimostrare la sua qualità di vittima il richiedente descrive sul modulo di domanda le proprie esperienze passate. 2 Inoltre, allega alla domanda i documenti idonei a illustrare la sua qualità di vittima e reperibili con un onere ragionevole. 3 Documenti idonei sono in particolare:
4 Il richiedente può ricorrere al sostegno degli archivi e dei servizi di contatto cantonali per procurarsi i documenti. 5 Se non sono disponibili documenti, specialmente perché sono stati distrutti o non sono più reperibili oppure non sono mai stati redatti, possono essere sufficienti anche testimonianze orali. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Art. 4 Esame delle domande
1 L’UFG esamina in via prioritaria le domande di persone di oltre 75 anni, di persone affette da una malattia grave comprovata o di persone la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell’ambito dell’aiuto immediato. 2 Per il resto l’UFG esamina le domande nell’ordine cronologico di inoltro. |
Art. 5 Commissione consultiva
1 La commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5 2 La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime.6 3 La commissione è coinvolta dall’UFG nella valutazione delle domanda e si esprime in particolare su questioni legate al modo di procedere e su altre questioni di principio, nonché su domande che sollevano questioni particolarmente delicate. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Art. 6 Decisione e versamento del contributo di solidarietà
1 L’UFG emana una decisione sul diritto al contributo di solidarietà e procede ai versamenti. 2 e 3 ...7 7 Abrogati dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Art. 6a Contributo di solidarietà in caso di decesso della vittima 8
Se in caso di decesso della vittima il contributo di solidarietà confluisce nella massa ereditaria, non si applicano le disposizioni sui privilegi in materia fiscale, in materia di esecuzione e fallimento nonché in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali di cui all’articolo 4 capoverso 6 LMCCE. 8 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Art. 6b Rimedi giuridici 9
1 L’opposizione è ammessa anche in caso di decisioni contro domande manifestamente infondate. 2 Una domanda è manifestamente infondata segnatamente se:
9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Sezione 3: Conservazione e archiviazione |
Art. 7 Conservazione e archiviazione presso la Confederazione
L’archiviazione e la conservazione presso la Confederazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono rette dalle disposizioni dalla legislazione federale in materia di archiviazione10. |
Art. 8 Conservazione amministrativa
Gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 vanno conservati, a prescindere dal luogo di conservazione, almeno per altri dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non si può procedere a una nuova valutazione prima dello scadere di tale termine. |
Art. 9 Termine di protezione e consultazione durante detto termine
1 Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli:
2 Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita. 3 Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure:
4 Può essere concesso l’accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presupposti seguenti sono soddisfatti:
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Sezione 4: Misure di promozione11
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405). |
Art. 10 Promozione di progetti di aiuto reciproco
1 L’UFG può:
2 La promozione avviene sotto forma di aiuti finanziari, di consulenze, di raccomandazioni o mediante l’assunzione di patrocini. |
Art. 11 Presentazione delle domande per progetti di aiuto reciproco
1 I promotori di progetti di aiuto reciproco presentano domanda all’UFG per un sostegno finanziario della Confederazione. L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda. 2 Le domande devono contenere almeno:
3 L’UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell’ambito dei crediti stanziati. 4 Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell’ottica dell’aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo. 5 L’UFG segue i progetti durante la loro intera durata ed esegue verifiche laddove necessario. Effettua un controllo efficace di tutti i progetti di aiuto reciproco e pubblica ogni anno un elenco dei progetti approvati. 6 Il promotore del progetto fa regolarmente rapporto all’UFG in merito all’andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione dello stesso gli presenta un rapporto finale. |
Sezione 5: Entrata in vigore |