Ordinanza
relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981
(OMCCE)
del 15 febbraio 2017 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 1, 18 e 19 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE),
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Sezione 1: Autorità competente
Art. 1
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità della Confederazione competente per l’esecuzione della LMCCE.
Sezione 2: Contributo di solidarietà
Art. 2 Presentazione delle domande
1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all’UFG.2
2 L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Art. 3 Qualità di vittima
1 Per dimostrare la sua qualità di vittima il richiedente descrive sul modulo di domanda le proprie esperienze passate.
2 Inoltre, allega alla domanda i documenti idonei a illustrare la sua qualità di vittima e reperibili con un onere ragionevole.
3 Documenti idonei sono in particolare:
- a.
- atti di istituti;
- b.
- atti di autorità tutorie;
- c.
- atti di istituti educativi o penitenziari;
- d.
- cartelle mediche o psichiatriche;
- e.
- estratti da verbali di consigli comunali;
- f.
- certificati scolastici;
- g.3
- attestati di domicilio del periodo in questione.
4 Il richiedente può ricorrere al sostegno degli archivi e dei servizi di contatto cantonali per procurarsi i documenti.
5 Se non sono disponibili documenti, specialmente perché sono stati distrutti o non sono più reperibili oppure non sono mai stati redatti, possono essere sufficienti anche testimonianze orali.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Art. 4 Esame delle domande
1 L’UFG esamina in via prioritaria le domande di persone di oltre 75 anni, di persone affette da una malattia grave comprovata o di persone la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell’ambito dell’aiuto immediato.
2 Per il resto l’UFG esamina le domande nell’ordine cronologico di inoltro.
Art. 5 Commissione consultiva
1 La commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5
2 La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime.6
3 La commissione è coinvolta dall’UFG nella valutazione delle domanda e si esprime in particolare su questioni legate al modo di procedere e su altre questioni di principio, nonché su domande che sollevano questioni particolarmente delicate.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Art. 6 Decisione e versamento del contributo di solidarietà
1 L’UFG emana una decisione sul diritto al contributo di solidarietà e procede ai versamenti.
2 e 3 ...7
7 Abrogati dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Art. 6a Contributo di solidarietà in caso di decesso della vittima 8
Se in caso di decesso della vittima il contributo di solidarietà confluisce nella massa ereditaria, non si applicano le disposizioni sui privilegi in materia fiscale, in materia di esecuzione e fallimento nonché in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali di cui all’articolo 4 capoverso 6 LMCCE.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Art. 6b Rimedi giuridici 9
1 L’opposizione è ammessa anche in caso di decisioni contro domande manifestamente infondate.
2 Una domanda è manifestamente infondata segnatamente se:
- a.
- la misura coercitiva a scopo assistenziale o il collocamento extrafamiliare indicati esulano chiaramente dal campo d’applicazione temporale della LMCCE;
- b.
- il richiedente non è manifestamente una vittima ai sensi dell’articolo 2 lettera d LMCCE;
- c.
- la domanda non contiene nessun tipo di indicazione necessaria per valutare la qualità di vittima.
9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Sezione 3: Conservazione e archiviazione
Art. 7 Conservazione e archiviazione presso la Confederazione
L’archiviazione e la conservazione presso la Confederazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono rette dalle disposizioni dalla legislazione federale in materia di archiviazione10.
Art. 8 Conservazione amministrativa
Gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 vanno conservati, a prescindere dal luogo di conservazione, almeno per altri dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non si può procedere a una nuova valutazione prima dello scadere di tale termine.
Art. 9 Termine di protezione e consultazione durante detto termine
1 Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli:
- a.
- archivi cantonali;
- b.
- altri archivi dell’ente pubblico che sottostanno alla legislazione cantonale;
- c.
- archivi delle istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LMCCE
2 Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita.
3 Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure:
- a.
- autorizza la consultazione; o
- b.
- è deceduta.
4 Può essere concesso l’accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presupposti seguenti sono soddisfatti:
- a.
- le persone oggetto di misure hanno acconsentito all’utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona, non appena lo scopo del trattamento lo permette;
- b.
- i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l’identificazione delle persone oggetto di misure.
Sezione 4: Misure di promozione1111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5405).
Art. 10 Promozione di progetti di aiuto reciproco
1 L’UFG può:
- a.
- promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni di vittime e persone oggetto di misure volti a migliorare le condizioni di molte vittime e persone oggetto di misure;
- b.
- sostenere progetti di altre organizzazioni che promuovono l’aiuto reciproco di vittime e persone oggetto di misure.
2 La promozione avviene sotto forma di aiuti finanziari, di consulenze, di raccomandazioni o mediante l’assunzione di patrocini.
Art. 11 Presentazione delle domande per progetti di aiuto reciproco
1 I promotori di progetti di aiuto reciproco presentano domanda all’UFG per un sostegno finanziario della Confederazione. L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della domanda.
2 Le domande devono contenere almeno:
- a.
- una descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di esecuzione nonché la pianificazione temporale;
- b.
- un piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del necessario aiuto finanziario della Confederazione;
- c.
- in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filo-sofia o una descrizione dell’organizzazione da cui si evincono le responsa-bilità.
3 L’UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell’ambito dei crediti stanziati.
4 Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell’ottica dell’aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo.
5 L’UFG segue i progetti durante la loro intera durata ed esegue verifiche laddove necessario. Effettua un controllo efficace di tutti i progetti di aiuto reciproco e pubblica ogni anno un elenco dei progetti approvati.
6 Il promotore del progetto fa regolarmente rapporto all’UFG in merito all’andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione dello stesso gli presenta un rapporto finale.
Art. 12 Scambio di informazioni ed esperienze
L’UFG organizza o promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra le vittime e le altre persone oggetto di misure e contribuisce in questo modo a sviluppare e valorizzare le loro risorse personali.
Art. 12a Piattaforma per servizi di ricerca
L’UFG promuove l’istituzione e la gestione di una piattaforma comune dei vari servizi di ricerca che aiutano le persone oggetto di misure nella ricerca di congiunti o altre persone a loro vicine.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 13
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.