Legge federale sul diritto fondiario rurale
del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2014)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 22ter, 31octies e 64 della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 19883,
decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Capitolo 1: Scopo, oggetto e campo d'applicazione
Sezione 1: Scopo e oggetto
Art. 1
1La presente legge ha lo scopo di:
- a.
- promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo;
- b.
- rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell'affittuario, in caso di acquisto di aziende o fondi agricoli;
- c.
- combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.
2La presente legge contiene disposizioni su:
- a.
- l'acquisto di aziende e fondi agricoli;
- b.
- la costituzione in pegno di fondi agricoli;
- c.
- la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.
Sezione 2: Campo d'applicazione
Art. 2 Campo d'applicazione generale
1La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola:
- a.
- ubicati fuori di una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio; e
- b.
- di cui sia lecita un'utilizzazione agricola.2
2La presente legge si applica inoltre:
- a.
- ai fondi e parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un'adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un'azienda agricola;
- b.
- alle selve facenti parte di un'azienda agricola;
- c.
- ai fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione;
- d.
- ai fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola.
3La presente legge non si applica ai fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un'azienda agricola.3
4In deroga al capoverso 3, la presente legge si applica ai piccoli fondi situati nel perimetro di una ricomposizione particellare, dal momento della costituzione del consorzio e della presa di decisione fino all'iscrizione nel registro fondiario dei nuovi diritti di proprietà.4
1 RS 700
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
4 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3863 3463; FF 2012 1757).
Art. 3 Campo d'applicazione speciale
1Le disposizioni della presente legge relative ai fondi agricoli si applicano, salvo disposizione contraria, alle quote di comproprietà di fondi agricoli.
2Gli articoli 15 capoverso 2 e 51 capoverso 2 si applicano ai fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola strettamente connessa a un'azienda agricola.
3Le disposizioni della presente legge sul diritto all'utile si applicano a tutte le aziende e a tutti i fondi che l'alienante ha acquistato in vista dell'utilizzazione agricola.
4Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).1
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3863 3463; FF 2012 1757).
Art. 4 Disposizioni speciali sulle aziende agricole
1Le disposizioni speciali della presente legge relative alle aziende agricole si applicano ai fondi che, soli o con altri fondi, costituiscono un'azienda agricola.
2Le disposizioni sulle aziende agricole si applicano anche alle partecipazioni maggioritarie a persone giuridiche, i cui attivi constino principalmente di un'azienda agricola.
3Le disposizioni sulle aziende agricole non si applicano ai fondi agricoli che:
- a.
- fanno parte di un'azienda agricola conformemente all'articolo 8;
- b.
- possono essere disgiunti dall'azienda agricola con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione.
Art. 5 Riserve del diritto cantonale
I Cantoni possono:
- a.1
- sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole quelle che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 in merito alle unità standard di manodopera; in tal caso la dimensione minima dell'azienda è fissata come frazione di un'unità standard di manodopera e non può essere inferiore a 0,6 unità;
- b.
- escludere l'applicazione della presente legge ai diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, d'alpi, di foreste o ad altre simili corporazioni, a meno che tali diritti non facciano parte di un'azienda agricola alla quale sono applicabili le disposizioni della presente legge sulle aziende agricole.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3863 3463; FF 2012 1757).
Capitolo 2: Definizioni
Art. 6 Fondo agricolo
1È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola.
2Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almende, alpi, foreste o ad altre simili corporazioni.
Art. 7 Azienda agricola; in generale
1È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni e impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola e la cui gestione secondo gli usi del Paese necessita di almeno un'unità standard di manodopera. Il Consiglio federale determina, in consonanza con il diritto agricolo, i fattori e i valori per il calcolo di un'unità standard di manodopera.1
2Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1.
3Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2).
4Devono inoltre essere prese in considerazione:
- a.
- le circostanze locali;
- b.
- la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l'azienda;
- c.
- i fondi affittati per una lunga durata.
4bisPer valutare se si tratta di proprietà di un'azienda agricola ai sensi degli articoli 21, 36 capoverso 2, 42 capoverso 2, 47 capoverso 2 e 49 capoverso 2, devono essere presi in considerazione anche i fondi di cui al capoverso 4 lettera c.2
5Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponderante.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).
2 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3863 3463; FF 2012 1757).
Art. 8 Aziende agricole; casi particolari
Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all'azienda agricola che:
- a.
- è lecitamente affittata particella per particella, interamente o prevalentemente, da oltre sei anni e non soltanto temporaneamente né per ragioni personali ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere e e f della legge federale del 4 ottobre 19852 sull'affitto agricolo;
- b.
- non è più adatta ad essere conservata indipendentemente dalla sua estensione a causa di una struttura aziendale sfavorevole.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
2 RS 221.213.2
Art. 9 Coltivatore diretto
1È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e, se si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente.1
2È idoneo alla coltivazione diretta chi ha le capacità, necessarie secondo la concezione usuale nel Paese, per coltivare lui stesso il suolo agricolo e per dirigere personalmente un'azienda agricola.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
Art. 10 Valore di reddito
1Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde al reddito di un'azienda agricola o di un fondo agricolo gestiti secondo gli usi del Paese. Il reddito e il tasso d'interesse sono fissati secondo una media pluriennale (periodo di calcolo).
2Il Consiglio federale regola il modo e il periodo di calcolo, come pure i dettagli della stima.
3Le superfici, gli edifici e gli impianti o parte di essi non utilizzati per l'agricoltura sono imputati nella stima con il valore di reddito risultante dall'utilizzazione non agricola.1
1 Introdotto dal n. II della LF del 20 mar. 1998 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 10a Unione domestica registrata
Le disposizioni della presente legge concernenti i coniugi e l'abitazione familiare si applicano per analogia ai partner registrati.
1 Introdotto dal n. 9 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Titolo secondo: Restrizioni di diritto privato dei rapporti giuridici concernenti le aziende e i fondi agricoli
Capitolo 1: Divisione successoria
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 11 Diritto all'attribuzione di un'azienda agricola
1Se tra i beni della successione vi è un'azienda agricola, ogni erede può domandarne l'attribuzione nella divisione, ove intenda procedere alla coltivazione diretta e ne sembri idoneo.
2Se nessun erede domanda l'attribuzione dell'azienda agricola per la coltivazione diretta o se quello che ne chiede l'attribuzione non ne sembri idoneo, ogni erede legittimario può domandarne l'attribuzione.
3Se l'azienda agricola è attribuita a un erede che non sia il coniuge superstite, questi può chiedere, ove le circostanze lo consentano, l'attribuzione di un usufrutto su un'abitazione o un diritto d'abitazione, imputandoli sui suoi diritti. I coniugi possono modificare o escludere tale diritto mediante contratto concluso per atto pubblico.
Art. 12 Rinvio della divisione
1Se l'ereditando lascia come eredi discendenti minorenni, gli eredi devono mantenere la comunità ereditaria fino a che sia possibile decidere se un discendente riprenda l'azienda per la coltivazione diretta.
2Se però un erede legittimo soddisfa le condizioni della coltivazione diretta al momento dell'apertura della successione, l'azienda dev'essergli attribuita.
3Se l'azienda agricola è affittata a lungo termine, l'erede che intenda riprenderla per la coltivazione diretta può domandare che la decisione in merito all'attribuzione sia differita fino, al più tardi, a un anno prima della scadenza del contratto di affitto.
Art. 13 Diritto all'attribuzione della quota di comproprietà
Se tra i beni della successione vi è una quota di comproprietà di un'azienda agricola, ogni erede può esigere l'attribuzione della quota alle condizioni alle quali potrebbe domandare l'attribuzione dell'azienda.
Art. 14 Diritto all'attribuzione in caso di proprietà comune
1Se tra i beni della successione vi è una partecipazione, trasmissibile per successione, a rapporti di proprietà comune, ogni erede può domandare di subentrare al defunto, alle condizioni alle quali potrebbe fare valere l'attribuzione dell'azienda agricola.
2Se tra i beni della successione vi è una partecipazione a rapporti di proprietà comune e se questi prendono fine con la morte di un proprietario, ogni erede può domandare di cooperare, al posto del defunto, alla liquidazione della proprietà comune, alle condizioni alle quali potrebbe fare valere l'attribuzione dell'azienda agricola.
Art. 15 Pertinenze aziendali, azienda accessoria non agricola
1L'erede che fa valere l'attribuzione dell'azienda agricola per la coltivazione diretta può inoltre domandare l'attribuzione delle pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.).
2Se un'azienda accessoria non agricola è strettamente connessa a un'azienda agricola, l'erede che fa valere un diritto all'attribuzione può domandare l'attribuzione delle due aziende.
Art. 16
…
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 17 Imputazione sulla quota ereditaria
Art. 18 Aumento del valore d'imputazione
1Se dall'imputazione per il valore di reddito risulta un'eccedenza dei passivi della successione, il valore d'imputazione è aumentato in corrispondenza ma non oltre il valore venale.
2Inoltre, i coeredi possono domandare che il valore d'imputazione sia aumentato in modo adeguato, se circostanze speciali lo giustificano.
3Sono segnatamente circostanze speciali un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'ereditando nei dieci anni precedenti la sua morte.
Art. 19 Disposizioni dell'ereditando in caso di concorso di eredi
1Se più eredi soddisfano le condizioni per l'attribuzione dell'azienda agricola, l'ereditando può, per testamento o contratto successorio, designare uno di loro come assuntore.
2L'ereditando non può privare del diritto all'attribuzione un erede legittimario che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, a favore di un erede che non intende procedere alla coltivazione diretta o non ne sembra idoneo o di un erede istituito.
3Rimangono salve la diseredazione e la rinuncia d'eredità.
Art. 20 Assenza di disposizioni dell'ereditando
Art. 21 Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo
1Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.
2Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia.
Art. 22
…
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 23 Garanzia della coltivazione diretta; divieto d'alienazione
1Se nella divisione della successione un'azienda agricola è attribuita a un erede per la coltivazione diretta, questi può alienarla nei dieci anni successivi soltanto con l'accordo dei coeredi.
2Tale accordo non è necessario se:
- a.
- l'azienda agricola è acquistata da un discendente che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- l'erede aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- c.
- l'erede aliena fondi o parti di fondi agricoli con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
Art. 24 Garanzia della coltivazione diretta; diritto di compera
1Se, entro il termine di dieci anni, l'erede o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, ogni coerede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo ha un diritto di compera sull'azienda.
2L'erede nei confronti del quale è esercitato il diritto di compera ha diritto al prezzo per il quale l'azienda è stata imputata sulla sua quota nella divisione della successione. Egli ha inoltre diritto a indennizzo per le spese che hanno aumentato il valore dell'azienda; quest'ultime sono computate al valore attuale.
3Il diritto di compera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Esso si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima.
4Il diritto di compera non può essere esercitato se:
- a.
- un discendente intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- l'erede muore e uno dei suoi eredi intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- c.
- l'erede aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 o è costretto a separarsene in via forzata;
- d.
- l'erede aliena fondi o parte di fondi agricoli con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
5In caso di cessazione della coltivazione diretta in seguito a infortunio o malattia e se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di compera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.
Sezione 2: Diritto di compera dei parenti
Art. 25 Principio
1Se tra i beni della successione vi è un'azienda agricola, sulla stessa ha un diritto di compera, purché sia idoneo a praticare la coltivazione diretta:
- a.
- ogni discendente non erede;
- b.
- ogni fratello o sorella o figlio loro non erede che, in caso di vendita dell'azienda, potrebbe far valere un diritto di prelazione.
2L'articolo 11 capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 26 Concorso con il diritto ereditario all'attribuzione
1Il diritto di compera non può essere esercitato se:
- a.
- l'azienda agricola è attribuita nella divisione della successione a un erede legittimo che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, o
- b.
- la comunione ereditaria trasferisce l'azienda agricola a un discendente del defunto che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, o
- c.1
- …
2Se il diritto di compera è in concorso con un diritto ereditario all'attribuzione secondo l'articolo 11 capoverso 1, per l'attribuzione medesima sono determinanti le condizioni personali.
3Se l'ereditando ha discendenti minorenni, il diritto di compera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.
1 Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 27 Condizioni e modalità
1Il diritto di compera può essere esercitato alle condizioni e modalità applicabili al diritto di prelazione.
2Se il prezzo che dev'essere pagato per esercitare il diritto di compera secondo le disposizioni sul diritto di prelazione non basta a coprire i passivi della successione, il prezzo di ritiro è aumentato in corrispondenza, ma non oltre il valore venale.
Sezione 3: Diritto dei coeredi all'utile
Art. 28 Principio
1Se, nella divisione della successione, un'azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d'imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d'alienazione, a una parte dell'utile corrispondente alla sua quota ereditaria.
2Ogni coerede può far valere individualmente il proprio diritto. Tale diritto è trasmissibile per successione e cedibile.
3Il diritto esiste soltanto se l'erede aliena l'azienda o il fondo agricolo entro i 25 anni successivi all'acquisto.
Art. 29 Alienazione
1Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28:
- a.
- la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita;
- b.
- l'espropriazione;
- c.
- l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a);
- d.1
- il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola; non è tale il caso dell'erede che, dopo aver ripreso l'azienda agricola secondo l'articolo 28 e averla gestita personalmente per almeno dieci anni, cessa l'attività aziendale e rimane in un'abitazione che fa parte dell'azienda.
- 2Determinanti per il momento dell'alienazione sono:
- a.
- la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà;
- b.
- l'introduzione della procedura d'espropriazione;
- c.
- l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile;
- d.
- in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la mdificazione dell'utilizzazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 30 Esigibilità
Il diritto all'utile diventa esigibile:
- a.
- in caso d'alienazione o d'espropriazione, contestualmente all'esigibilità della controprestazione che l'alienante o espropriato può esigere;
- b.
- in caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione come terreno edificabile, ma non oltre 15 anni dopo l'incorporazione cresciuta in giudicato;
- c.
- in caso di cambiamento di destinazione dovuto al proprietario, con l'atto che provoca il cambiamento medesimo.
Art. 31 Utile
1L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione. L'erede può dedurre, al loro valore attuale, le spese che hanno aumentato il valore dell'azienda o del fondo agricolo.
2In caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, e se il fondo non viene alienato entro 15 anni, l'utile si calcola sul valore venale presunto.
3In caso di cambiamento di destinazione, l'utile corrisponde al reddito annuale effettivo o potenziale dell'utilizzazione non agricola, moltiplicato per venti.
4L'erede può dedurre dall'utile il 2 per cento per ogni anno completo durante il quale l'azienda o il fondo sono stati di sua proprietà (deduzione in funzione della durata del possesso).
5Se per l'alienante risulta più favorevole, l'utile, invece di essere ridotto in funzione della durata del possesso, è calcolato su un valore d'imputazione maggiore. Il valore d'imputazione è aumentato del tasso percentuale di cui il valore di reddito s'è accresciuto in seguito alla modificazione delle basi di calcolo.
Art. 32 Deduzione per sostituzione in natura
1Se acquista in Svizzera fondi sostitutivi per continuarvi la gestione della propria azienda agricola o se, in sostituzione dell'azienda alienata, acquista un'altra azienda agricola in Svizzera, l'erede può dedurre dal prezzo d'alienazione il prezzo d'acquisto di un bene sostitutivo di reddito equivalente. Il prezzo pagato non deve essere esorbitante (art. 66).
2La deduzione è lecita soltanto se l'acquisto ha avuto luogo entro i due anni che precedono o seguono l'alienazione o entro i cinque anni che seguono l'espropriazione.
3I coeredi conservano il diritto all'utile se i fondi restanti o i fondi acquistati in sostituzione sono alienati.
Art. 33 Deduzione per il miglioramento o la sostituzione di edifici e impianti
1L'erede può inoltre dedurre dal prezzo d'alienazione la somma per il miglioramento necessario di un edificio o impianto agricolo se il fondo che li comprende proviene dalla stessa successione e resta di sua proprietà.
2Sono prese in considerazione la somma necessaria al momento dell'alienazione e quella che il proprietario ha speso durante gli ultimi cinque anni prima dell'alienazione.
3L'erede che, per assicurare il mantenimento dell'utilizzazione agricola, costruisce un nuovo edificio o impianto sostitutivo può dedurne la somma dal prezzo d'alienazione.
4Se, più tardi, aliena il fondo che comprende l'edificio od impianto migliorato o costruito, l'erede non può dedurre tale somma una seconda volta.
Art. 34 Garanzia del diritto all'utile
1Un coerede può, alle condizioni qui appresso, far garantire il proprio diritto all'utile mediante costituzione di un pegno immobiliare (ipoteca) sull'azienda o sul fondo attribuitogli.
2L'avente diritto può in ogni tempo, il più tardi però al momento dell'alienazione dell'azienda o del fondo, fare annotare nel registro fondiario un'iscrizione provvisoria del diritto di pegno senza indicazione dell'ammontare del pegno. In forza dell'iscrizione, il diritto esplicherà effetti reali, in caso di una sua determinazione ulteriore, a partire dal momento dell'annotazione.
3Si procede all'annotazione su richiesta unilaterale dell'avente diritto. L'ufficiale del registro fondiario avvisa dell'annotazione il proprietario.
4L'iscrizione provvisoria decade se il coerede non chiede l'iscrizione definitiva del diritto di pegno entro tre mesi da quando ha avuto notizia dell'alienazione dell'azienda o del fondo. Per altro, si applicano le disposizioni del Codice civile1 (CC) sul diritto di pegno degli artigiani e degli imprenditori.
Art. 35 Soppressione o modificazione del diritto all'utile
Il diritto legale all'utile può essere soppresso o modificato con convenzione scritta.
Capitolo 2: Scioglimento della proprietà collettiva costituita per contratto
Art. 36 Diritto all'attribuzione; principio
1Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un'azienda agricola costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione dell'azienda se intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo.
2Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione del fondo se:
- a.
- è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola;
- b.
- il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.
3A tutela del coniuge rimangono salve le disposizioni degli articoli 242 e 243 del CC1.
Art. 37 Valore d'imputazione
1In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà vigono i valori d'imputazione seguenti:
- a.
- per un'azienda agricola: il valore di reddito; le disposizioni sull'aumento del prezzo di ritiro in materia di diritto di prelazione (art. 52) si applicano per analogia all'aumento del valore d'imputazione;
- b.
- per un fondo agricolo:
- 1.
- per il suolo: il doppio del valore di reddito,
- 2.
- per gli edifici e gli impianti: le spese di costruzione dedotti gli ammortamenti, ma almeno il doppio del valore di reddito.1
2In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà tra coniugi sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti rimane salvo l'articolo 213 del CC2 sull'aumento del valore di reddito.
3In caso di scioglimento della comunione dei beni, il valore d'imputazione può essere aumentato in maniera adeguata, ove lo giustifichino le circostanze speciali previste dall'articolo 213 CC.
4In caso d'alienazione ulteriore, i comproprietari e i proprietari in comune ai quali l'azienda agricola o il fondo agricolo non è stato attribuito hanno diritto all'utile conformemente alle disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
2 RS 210
Art. 38 Applicazione di disposizioni di diritto successorio
Le disposizioni di diritto successorio sul diritto all'attribuzione in caso di concorso d'eredi (art. 20 cpv. 2), sulla decadenza del diritto all'attribuzione (art. 22) e sulla garanzia della coltivazione diretta (art. 23 e 24) sono applicabili per analogia.
Art. 39 Soppressione e modificazione
Le convenzioni sul valore d'imputazione e quelle che sopprimono o modificano il diritto all'attribuzione devono farsi per atto pubblico. In caso di comproprietà, possono essere annotate nel registro fondiario.
Capitolo 3: Contratti d'alienazione
Sezione 1: Restrizioni generali della facoltà di disporre nei casi d'alienazione
Art. 40 Consenso del coniuge
1Il proprietario può alienare un'azienda agricola che gestisce con il coniuge o una quota di comproprietà sulla stessa soltanto con il consenso del coniuge.
2Se non può procurarsi questo consenso, o se il consenso gli è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
3Rimane salvo l'articolo 169 del CC1 a tutela dell'abitazione familiare.
Art. 41 Diritto all'utile e diritto di ricupera convenzionali
1Le parti possono convenire che l'alienante di un'azienda agricola o di un fondo agricolo ha diritto all'utile in caso di rialienazione. Tale diritto è retto dalle disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile, salvo convenzione contraria.
2Se un'azienda agricola o un fondo agricolo è alienato a un prezzo inferiore al valore venale senza che un diritto all'utile sia stato convenuto, rimangono salve, a tutela degli eredi, le disposizioni sulla collazione e sulla riduzione (art. 626-632 e art. 522-533 CC1). Le azioni di collazione e riduzione non si prescrivono fintanto che l'utile non è esigibile (art. 30).
3L'alienante può convenire con l'acquirente un diritto di ricupera nel caso questi cessi la coltivazione diretta. Se l'alienante muore e l'acquirente cessa la coltivazione diretta, ognuno degli eredi che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo può fare valere individualmente il diritto di ricupera.
Sezione 2: Diritto di prelazione dei parenti
Art. 42 Oggetto e rango
1In caso d'alienazione di un'azienda agricola, i parenti dell'alienante menzionati qui di seguito hanno, nell'ordine indicato, un diritto di prelazione sulla stessa se intendono procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei:
- 1.
- ogni discendente;
- 2.
- ogni fratello o sorella e figlio loro, se l'alienante ha acquistato l'azienda interamente o in maggior parte dai genitori o nella loro successione da meno di 25 anni.
2In caso d'alienazione di un fondo agricolo, ogni discendente dell'alienante ha un diritto di prelazione sullo stesso, se è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola e il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.
3Il diritto di prelazione non compete a colui contro il quale l'alienante invoca motivi che giustificano una diseredazione.
Art. 43 Caso di prelazione
Un parente può fare valere il diritto di prelazione anche se l'azienda agricola o il fondo agricolo:
- a.
- è conferito a una comunione di beni, a una società, a una società cooperativa o a un'altra corporazione;
- b.
- è trasferito gratuitamente;
- c.
- è alienato a un altro parente o al coniuge.
Art. 44 Prezzo di ritiro
Gli aventi diritto possono fare valere il diritto di prelazione su un'azienda agricola al valore di reddito e su un fondo agricolo al doppio di tale valore.
Art. 45 Proprietà collettiva
In caso d'alienazione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo di proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà), il diritto di prelazione è dato anche se il rapporto di parentela su cui si fonda sussiste per uno solo dei comproprietari o dei proprietari in comune.
Art. 46 Aventi diritto di stesso rango
1Se più aventi diritto di stesso rango fanno valere un diritto di prelazione, l'alienante può designare quello che subentrerà nel contratto di vendita.
2Se l'alienante vi rinuncia, la situazione personale degli aventi diritto è determinante per l'attribuzione dell'azienda agricola.
Sezione 3: Diritto di prelazione dell'affittuario
Art. 47 Oggetto
1In caso d'alienazione di un'azienda agricola, l'affittuario ha un diritto di prelazione se:
- a.
- intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo e
- b.
- la durata legale minima dell'affitto prevista dalle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19851 sull'affitto agricolo è scaduta.
2In caso d'alienazione di un fondo agricolo, l'affittuario ha un diritto di prelazione sulla cosa affittata se:2
- a.
- la durata legale minima dell'affitto prevista dalle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo è scaduta e
- b.
- l'affittuario è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola e il fondo affittato è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.
3Il diritto di prelazione dei parenti è poziore a quello dell'affittuario.
1 RS 221.213.2
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 48 Rinuncia al diritto di prelazione
1L'affittuario può rinunciare in anticipo al suo diritto legale di prelazione soltanto in vista dell'imminente realizzarsi di un caso di prelazione. La rinuncia al diritto di prelazione è dichiarata in un atto pubblico; l'atto pubblico deve indicare gli elementi essenziali del contratto che sarà concluso tra il venditore e il terzo.
2La rinuncia è inefficace se il contenuto del contratto di vendita stipulato tra il venditore e il compratore non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di rinuncia o se il contratto di vendita non è concluso entro sei mesi dalla dichiarazione di rinuncia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Sezione 4: Diritto di prelazione sulle quote di comproprietà
Art. 49
1In caso d'alienazione di una quota di comproprietà su un'azienda agricola, hanno, nell'ordine seguente, un diritto di prelazione:
- 1.
- ogni comproprietario che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- 2.
- ogni discendente, ogni fratello o sorella e figlio loro e l'affittuario, alle condizioni e modalità e con il rango applicabili al diritto di prelazione su un'azienda agricola;
- 3.
- ogni altro comproprietario giusta l'articolo 682 del CC1.
2In caso d'alienazione di una quota di comproprietà su un fondo agricolo, hanno, nell'ordine seguente, un diritto di prelazione:
- 1.
- ogni comproprietario che è già proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola, se il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale;
- 2.
- ogni discendente e l'affittuario, alle condizioni e modalità e con il rango applicabili al diritto di prelazione su un fondo agricolo;
- 3.
- ogni altro comproprietario giusta l'articolo 682 CC.
3Il comproprietario che pretende un'azienda agricola per la coltivazione diretta o un fondo agricolo ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale può fare valere il diritto di prelazione sull'azienda al valore di reddito e sul fondo al doppio di tale valore.
Sezione 5: Disposizioni comuni ai diritti di prelazione del diritto federale
Art. 50
…
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 51 Portata del diritto di prelazione, prezzo di ritiro
1Se vende con l'azienda agricola anche le pertinenze aziendali (bestiame, utensili, scorte, ecc.), l'alienante può, in caso d'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di sottrarle totalmente o parzialmente alla vendita.
2Se un'azienda accessoria non agricola è strettamente connessa a un'azienda agricola, il titolare del diritto di prelazione può domandare l'attribuzione delle due aziende.
3Il prezzo di ritiro delle pertinenze e dell'azienda accessoria non agricola è dato dal valore d'imputazione nella divisione successoria (art. 17 cpv. 2).
Art. 52 Aumento del prezzo di ritiro
1L'alienante può domandare che il prezzo di ritiro sia aumentato in modo adeguato, se circostanze speciali lo giustificano.
2Sono circostanze speciali segnatamente un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'alienante nei dieci anni precedenti l'alienazione.
3Il prezzo di ritiro è in tutti i casi almeno uguale all'ammontare del debito ipotecario.
Art. 53 Diritto dell'alienante all'utile
1Se, con l'esercizio di un diritto di prelazione legale, il proprietario ha acquistato un'azienda agricola o un fondo agricolo per un prezzo inferiore al valore venale e lo aliena a sua volta, l'alienante nei confronti del quale è stato fatto valere il diritto di prelazione ha diritto all'utile.
2Le disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile si applicano per analogia.
Art. 54 Garanzia della coltivazione diretta; divieto d'alienazione
1Il proprietario che, con l'esercizio di un diritto di prelazione, ha acquistato un'azienda agricola per la coltivazione diretta può, nei dieci anni successivi, alienarla soltanto con l'accordo del venditore.
2Tale accordo non è necessario se:
- a.
- l'azienda agricola è acquistata da un discendente che intende continuare la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- il proprietario aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- c.
- il proprietario aliena fondi o parti di fondi con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
Art. 55 Garanzia della coltivazione diretta; diritto di ricupera
1Se, entro dieci anni, il proprietario o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, il venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di prelazione ha un diritto di ricupera.
2Il diritto di ricupera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Un erede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo può fare valere individualmente il diritto di ricupera.
3In caso d'esercizio del diritto di ricupera, il proprietario ha diritto al prezzo al quale ha ripreso l'azienda agricola. Inoltre, ha il diritto di essere indennizzato per le spese che ne hanno aumentato il valore; queste devono essere calcolate al valore attuale.
4Il diritto di ricupera si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima.
5Il diritto di ricupera non può essere esercitato se:
- a.
- un discendente del proprietario dell'azienda agricola intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b.
- il proprietario muore e uno dei suoi eredi intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- c.
- il proprietario aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- d.
- il proprietario aliena fondi o parti di fondi con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).
6Se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di ricupera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.
Sezione 6: Diritti cantonali di prelazione
Art. 56
1I Cantoni possono prevedere diritti di prelazione:
- a.
- su fondi agricoli per le corporazioni fondate per eseguire miglioramenti del suolo, nella misura in cui il fondo sia ubicato nel loro perimetro e l'acquisto serva allo scopo della corporazione;
- b.
- su almende, alpi e pascoli privati per i Comuni, per i consorzi di almende o d'alpi o per corporazioni simili del loro territorio;
- c.
- sui diritti di godimento e di partecipazione su almende, alpi o pascoli per corporazioni come consorzi di almende o d'alpi proprietarie di queste almende, alpi o pascoli.
2I diritti di prelazione legali del diritto federale sono poziori a quelli cantonali. I Cantoni fissano il rango di questi ultimi.
Sezione 7: Correzione dei confini
Art. 57
1I proprietari di fondi agricoli contigui devono collaborare alle correzioni dei confini inadeguati.
2Essi possono esigere una permuta di terreni, nella misura necessaria, o la cessione di cinque are al massimo, ove ne risulti un miglioramento notevole dei confini.
Titolo terzo: Restrizioni di diritto pubblico dei rapporti giuridici concernenti le aziende e i fondi agricoli
Capitolo 1: Divisione materiale di aziende agricole e frazionamento di fondi agricoli
Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento
1Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale).
2I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 15 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.1
3Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di comproprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).
Art. 59 Eccezioni
I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:
- a.
- nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
- b.
- allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
- c.
- in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
- d.
- nell'ambito di un'esecuzione forzata.
Art. 60 Autorizzazioni eccezionali
1L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
- a.
- l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della presente legge;
- b.1
- …
- c.2
- sono permutati fondi o parti di fondo di un'azienda agricola, con o senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l'azienda;
- d.
- la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo fuori della zona edificabile. Questo può essere ingrandito di non oltre 1000 m2;
- e.3
- un edificio agricolo, con il relativo terreno circostante, non più necessario per la gestione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo, è trasferito al proprietario di un'azienda o di un fondo agricolo vicino per un uso conforme alla funzione prevista della zona, permettendo così di evitare la costruzione di un edificio che dovrebbe essere autorizzato in virtù dell'articolo 16a della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio;
- f.5
- deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell'affittuario dell'azienda agricola sulla parte da separare;
- g.6
- l'esistenza finanziaria della famiglia contadina è fortemente minacciata e un'imminente realizzazione forzata può essere evitata mediante l'alienazione di fondi o parti di fondi;
- h.7
- dev'essere adempiuto un compito pubblico o di interesse pubblico;
- i.8
- la separazione avviene per costruire un edificio di economia rurale che serva alla gestione comune o un impianto corrispondente.
2L'autorità permette inoltre un'eccezione al divieto di divisione materiale se:
- a.
- la divisione materiale serve essenzialmente a migliorare strutturalmente altre aziende agricole;
- b.
- nessun parente titolare di un diritto di prelazione o di un diritto all'attribuzione intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e nessun'altra persona che potrebbe chiedere l'attribuzione nella divisione successoria (art. 11 cpv. 2) vuole riprendere integralmente l'azienda per affittarla; e
- c.
- il coniuge che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente alla divisione materiale.9
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
3 Introdotta dal n. II della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042 2046; FF 1996 III 457).
4 RS 700
5 Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 3009; FF 1996 IV 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
6 Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
7 Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
8 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
9 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
Capitolo 2: Acquisto di aziende e fondi agricoli
Art. 61 Principio
1Chi intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione.
2L'autorizzazione è rilasciata se non sussistono motivi per rifiutarla.
3Sono acquisto il trasferimento della proprietà, come ogni altro negozio giuridico che equivalga economicamente a un trasferimento della proprietà.
Art. 62 Eccezioni
L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:
- a.
- per successione e attribuzione ereditaria;
- b.
- da parte di un discendente, del coniuge, dei genitori o di un fratello o sorella, o di un figlio loro, dell'alienante;
- c.
- da parte di un comproprietario o di un proprietario in comune;
- d.
- mediante esercizio di un diritto legale di compera o di ricupera;
- e.
- nell'ambito di un'espropriazione o di un miglioramento del suolo operato con il concorso dell'autorità;
- f.1
- allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;
- g.2
- per trapasso di proprietà mediante fusione o scissione in virtù della legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione, se gli attivi del soggetto giuridico trasferente o del soggetto assuntore non sono costituiti principalmente da un'azienda o da un fondo agricoli;
- h.4
- da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche nonché a scopo di sostituzione reale per tali esigenze.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).
2 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
3 RS 221.301
4 Introdotta dal n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).
Art. 63 Motivi di rifiuto
1L'autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo è rifiutata se:
- a.
- l'acquirente non è coltivatore diretto;
- b.
- è stato pattuito un prezzo esorbitante;
- c. 1
- …
- d.
- il fondo da acquistare è ubicato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda dell'acquirente secondo l'uso locale.
2 Il motivo di rifiuto di cui al capoverso 1 lettera b non è pertinente se l'azienda o il fondo agricolo è acquistato nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata.2
1 Abrogata dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009; FF 1996 IV 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
Art. 64 Eccezioni al principio della coltivazione diretta
1Se non vi è coltivazione diretta, l'autorizzazione dev'essere rilasciata se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che:
- a.1
- l'acquisto serve a preservare come azienda in affitto un'azienda da lungo tempo integralmente affittata, a migliorare strutturalmente un'azienda in affitto o a istituire o preservare un'azienda sperimentale o scolastica;
- b.
- l'acquirente dispone di un'autorizzazione definitiva per un'utilizzazione non agricola del suolo a' sensi dell'articolo 24 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio;
- c.
- l'acquisto è operato in vista dell'estrazione di risorse minerarie, ammessa dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, e la superficie non eccede quella ragionevolmente necessaria all'impresa come riserva di materie prime o come sostituzione reale per una superficie nella zona d'estrazione, per 15 anni al massimo. Il terreno che, entro 15 anni dall'acquisto, non è utilizzato secondo la destinazione prevista dev'essere alienato conformemente alle disposizioni della presente legge. Lo stesso vale a ricoltivazione avvenuta;
- d.
- l'azienda agricola o il fondo agricolo sono situati in una zona protetta e l'acquirente acquista il terreno ai fini di tale protezione;
- e.
- l'acquisto è operato al fine di preservare i dintorni, degni di protezione, di centri, costruzioni od impianti storici o di un'opera naturale protetta;
- f.
- nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante (art. 66) non vi sono offerte di coltivatori diretti.
- g.3
- un creditore che detiene un diritto di pegno sull'azienda o sul fondo acquisisce quest'ultimi nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata.
2L'autorizzazione può essere subordinata ad oneri.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
2 RS 700
3 Introdotta dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009 3011; FF 1996 IV 1).
Art. 65 Acquisto da parte dell'ente pubblico
1L'acquisto da parte dell'ente pubblico o di suoi stabilimenti dev'essere autorizzato se:
- a.
- occorre per adempiere un compito pubblico previsto nei piani della legislazione in materia di pianificazione del territorio;
- b.
- serve come sostituzione reale nella costruzione di un'opera prevista nei piani della legislazione in materia di pianificazione del territorio e una legge federale o cantonale prescrive o consente la prestazione di sostituzioni reali.
2I motivi di rifiuto di cui all'articolo 63 non si applicano nel caso previsto dal capoverso 1 lettera a.
Art. 66 Prezzo d'acquisto esorbitante
1 Il prezzo d'acquisto è esorbitante se supera di oltre il 5 per cento il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni.
2 I Cantoni possono aumentare questa percentuale sino al 15 per cento al massimo nella loro legislazione.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).
Art. 67 Incanto forzato
1In caso di incanto forzato, l'aggiudicatario deve produrre l'autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione.
2Se l'aggiudicatario non chiede l'autorizzazione o se questa è rifiutata, l'autorità preposta all'incanto revoca l'aggiudicazione e ordina una nuova asta.
3Il primo aggiudicatario risponde delle spese della nuova asta.
Art. 68
…
1 Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3009; FF 1996 IV 1).
Art. 69 Illiceità dell'asta volontaria
Le aziende e i fondi agricoli non possono essere venduti all'asta volontaria.
Capitolo 3: Conseguenze di diritto civile e di diritto amministrativo
Art. 70 Negozi giuridici nulli
I negozi giuridici che infrangono o sono volti ad eludere i divieti di divisione materiale e di frazionamento (art. 58) o le disposizioni sull'acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 61-69) sono nulli.
Art. 71 Revoca dell'autorizzazione
1L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione revoca la sua decisione se l'acquirente l'ha conseguita fornendo informazioni false.
2La decisione non è più revocabile quando siano trascorsi più di dieci anni dall'iscrizione del negozio giuridico nel registro fondiario.
Art. 72 Rettificazione del registro fondiario
1Se un negozio nullo è stato iscritto nel registro fondiario, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione ordina la rettificazione del registro fondiario dopo aver revocato la sua decisione (art. 71).
2L'ufficiale del registro fondiario, se viene a sapere in seguito che un negozio è soggetto ad autorizzazione, ne avverte l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione.
3La rettificazione del registro fondiario prevista dal capoverso 1 è esclusa quando siano trascorsi più di dieci anni dall'iscrizione del negozio giuridico nel registro fondiario.
4La rettificazione del registro fondiario è inoltre esclusa ove ledesse diritti di terzi di buona fede (art. 973 CC1). Prima di decidere, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione s'informa presso l'ufficiale del registro fondiario se esistano tali diritti.
Titolo quarto: Misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo
Art. 73 Limite dell'aggravio
1I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.1
2I limiti dell'aggravio devono essere rispettati per:
- a.
- la costituzione di un diritto di pegno immobiliare;
- b.
- la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario;
- c.
- il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario).
3Per valutare se il limite dell'aggravio è raggiunto è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario. I diritti di pegno immobiliari ai sensi dell'articolo 75 capoverso 1 non sono conteggiati.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 74 Diritti di pegno collettivi
1Se un pegno immobiliare è costituito su più fondi per garantire il medesimo credito (pegno collettivo; art. 798 cpv. 1 CC1), ogni fondo può essere gravato fino a concorrenza della somma dei limiti d'aggravio dei singoli fondi.
2La costituzione di un pegno collettivo su fondi che soggiacciono e su fondi che non soggiacciono alla presente legge non è ammessa.
Art. 75 Eccezioni al limite dell'aggravio
1Non vi è limite d'aggravio per:
- a.
- i diritti di pegno immobiliare legali previsti dagli articoli 808 e 810 del CC1, come pure le ipoteche legali previste dal diritto pubblico cantonale (art. 836 CC);
- b.
- i diritti di pegno immobiliare per miglioramenti del suolo (art. 820 e 821 CC);
- c.2
- i diritti di pegno immobiliare a garanzia di mutui accordati quali aiuti per la conduzione aziendale o crediti d'investimento in virtù della legge del 29 aprile 19983 sull'agricoltura;
- d.
- i diritti di pegno immobiliare per mutui che la Confederazione o i Cantoni accordano o garantiscono in virtù della legislazione che promuove la costruzione di abitazioni, in quanto le abitazioni siano utilizzate per i bisogni dell'esercizio;
- e.
- i diritti di pegno immobiliare in forma di ipoteche per garantire il diritto all'utile, dei coeredi e dell'alienante.
2Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali giusta gli articoli 837 e 961 capoverso 1 numero 1 CC possono essere annotate nel registro fondiario indipendentemente dal limite dell'aggravio.
3I diritti di pegno immobiliare già iscritti, di rango posteriore, non sono toccati, nella loro consistenza, dall'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare giusta il capoverso 1 lettere a e b.
1 RS 210
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
3 RS 910.1
Art. 76 Sorpasso del limite d'aggravio
1Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d'aggravio può essere costituito soltanto per garantire un mutuo che:
- a.
- una società cooperativa o fondazione di diritto privato riconosciuta dalla Confederazione o un'istituzione del diritto pubblico cantonale accorda senza interessi al debitore;
- b.
- un terzo accorda al debitore e una società cooperativa, fondazione o istituzione ai sensi della lettera a garantisce o rimunera.
2L'autorità cantonale può autorizzare un mutuo di terzi garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio, purché siano osservate le disposizioni degli articoli 77 e 78.
3L'ufficiale del registro fondiario respinge la domanda che non adempia alcuna di tali condizioni.
Art. 77 Concessione di mutui garantiti da pegno
1Un mutuo garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio può essere accordato soltanto se:
- a.
- è utilizzato dal debitore per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un'azienda agricola o un fondo agricolo, ovvero per acquistare o rinnovare le pertinenze aziendali necessarie e
- b.
- non porti a un indebitamento insopportabile per il debitore.
2Per valutare se il mutuo resta sopportabile, deve essere stabilito un bilancio preventivo d'esercizio. Bisogna tenere conto a tal fine di tutte le spese del debitore per la rimunerazione e il rimborso dei suoi debiti ipotecari e chirografari. Devono essere compresi nell'esame anche i mutui garantiti da diritti di pegno non sottoposti al limite d'aggravio.
3Le persone o istituzioni che garantiscono il mutuo, lo rimunerano o lo accordano senza interessi e l'autorità che l'ha controllato si accertano che il mutuo venga utilizzato per lo scopo fissato. Se tale non è il caso, la persona o l'istituzione che garantisce il mutuo o lo rimunera e l'autorità che l'ha controllato possono obbligare il creditore a denunciarlo.
Art. 78 Obbligo di rimborso
1Se un mutuo è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un fondo agricolo, la parte che superi il limite d'aggravio dev'essere rimborsata entro 25 anni. In circostanze speciali, il creditore può accordare al debitore una proroga del termine di rimborso o liberarlo interamente dall'obbligo di pagare per acconti. Queste agevolazioni possono essere accordate soltanto d'intesa con la persona o l'istituzione che garantisce o rimunera il mutuo, ovvero con l'autorità che l'ha controllato.
2Se il mutuo è utilizzato per finanziare le pertinenze aziendali, il termine fissato per il rimborso deve corrispondere alla durata di ammortamento degli oggetti finanziati.
3Se il mutuo rimborsato era garantito da una cartella ipotecaria o da una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC1) e se queste non sono utilizzate per garantire un nuovo mutuo conformemente agli articoli 76 e 77, il creditore deve curarsi che la somma garantita sia modificata o radiata nel registro fondiario e sul titolo di pegno, nella misura in cui superi il limite d'aggravio. Le persone o istituzioni che garantiscono o rimunerano il mutuo e l'autorità che l'ha controllato hanno il diritto di domandare all'ufficio del registro fondiario di procedere alla modificazione o alla radiazione.2
4Il titolo di pegno può essere restituito al debitore soltanto se le condizioni di cui al capoverso 3 sono adempiute.
1 RS 210
2 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
Art. 79 Riconoscimento delle società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali
1Una società cooperativa o fondazione di diritto privato è riconosciuta se i suoi statuti:
- a.
- prevedono d'accordare senza interessi, garantire o rimunerare mutui a fini agricoli;
- b.
- fissano un importo massimo per la concessione senza interessi, la garanzia o la rimunerazione dei singoli mutui;
- c.
- incaricano dell'amministrazione un organo composto di periti;
- d.
- escludono che agli organi siano versate prestazioni legate al reddito, quali percentuali d'interessenza (tantièmes);
- e.
- prevedono che il capitale di partecipazione e altri conferimenti dei membri possano essere al massimo rimunerati al tasso applicabile alle ipoteche di primo grado, e
- f.
- prevedono che un reddito netto sia attribuito agli accantonamenti e alle riserve.
2Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale.
3Le disposizioni sul riconoscimento delle società cooperative e delle fondazioni si applicano per analogia al riconoscimento delle istituzioni cantonali.
4Le società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali riconosciute sono obbligate a fornire regolarmente al Dipartimento federale di giustizia e polizia un rapporto sulla loro gestione.
Titolo quinto: Procedura, protezione giuridica
Capitolo 1: Prescrizioni di procedura
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 80 Competenza
1L'istanza di rilascio di un'autorizzazione, di emanazione di una decisione d'accertamento o di stima del valore di reddito si propone all'autorità cantonale.
2Se un'azienda agricola è ubicata in più Cantoni, per il rilascio di un'autorizzazione o l'emanazione di una decisione d'accertamento è competente il Cantone nel quale è ubicata la parte di valore più elevato.
Art. 81 Trattazione da parte dell'ufficiale del registro fondiario
1All'ufficio del registro fondiario vanno esibiti, oltre all'atto concernente il negozio giuridico, la necessaria autorizzazione o documenti dai quali risulti che l'autorizzazione non è necessaria, nonché, se del caso, la decisione che ha fissato il limite d'aggravio.
2Se è manifesto che il negozio notificato sottostà ad autorizzazione e questa non è esibita, l'ufficiale del registro fondiario respinge la notificazione.
3Se sussiste incertezza circa la necessità dell'autorizzazione per il negozio notificato, l'ufficiale del registro fondiario iscrive la notificazione nel libro giornale, rinviando la decisione circa l'iscrizione nel registro al momento in cui si sarà deciso sull'obbligo d'autorizzazione ed eventualmente sull'istanza.
4L'ufficiale del registro fondiario assegna un termine di 30 giorni per proporre l'istanza di decisione sull'obbligo d'autorizzazione o di rilascio dell'autorizzazione medesima. Respinge la notificazione se il termine è trascorso infruttuosamente o se l'autorizzazione è stata rifiutata.
Art. 82
…
1 Abrogato dal n. 3 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Art. 83 Procedura d'autorizzazione
1L'istanza di rilascio di un'autorizzazione si propone all'autorità cantonale competente (art. 90 lett. a).
2Questa autorità comunica la sua decisione alle parti, all'ufficiale del registro fondiario, all'autorità cantonale di vigilanza (art. 90 lett. b), all'affittuario nonché ai titolari di diritti di compera o di prelazione e agli aventi diritto all'attribuzione.
3Il rifiuto dell'autorizzazione può essere impugnato dalle parti davanti all'autorità cantonale di ricorso (art. 88). Presso la stessa autorità possono interporre ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione l'autorità cantonale di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera o di prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione.
Art. 84 Decisione d'accertamento
Chi ha un interesse degno di protezione può in particolare far accertare dall'autorità competente ad accordare l'autorizzazione se:
- a.
- un'azienda agricola o un fondo agricolo soggiace al divieto di divisione materiale, al divieto di frazionamento, alla procedura d'autorizzazione o al limite dell'aggravio;
- b.
- l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo può essere autorizzato.
Art. 85 Modificazione di un piano d'utilizzazione
Se, in una procedura d'esame di un piano d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio, è coinvolta anche un'azienda agricola o un fondo agricolo, un processo pendente o una procedura in corso possono, a richiesta di un partecipante, essere sospesi fino alla nuova determinazione della zona d'utilizzazione, ma al massimo per cinque anni.
Sezione 2: Disposizioni speciali
Art. 86 Menzione nel registro fondiario
1Vanno menzionati nel registro fondiario:
- a.
- i fondi agricoli ubicati in zona edificabile e sottoposti alla presente legge (art. 2);
- b.
- i fondi non agricoli ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla presente legge (art. 2).
2Il Consiglio federale fissa le eccezioni e disciplina le condizioni alle quali una menzione è radiata d'ufficio.
Art. 87 Stima del valore di reddito
1Il valore di reddito è stimato da un'autorità, d'ufficio o a richiesta di un avente diritto. Per edifici o impianti progettati, l'autorità può procedere a una stima provvisoria.
1bisL'avente diritto legittimato a domandare la stima del valore di reddito può chiedere che le pertinenze siano stimate al loro valore d'uso.1
2Il valore di reddito può anche essere stimato da un perito; una tale stima è vincolante soltanto se approvata dall'autorità.
3Possono domandare la stima del valore di reddito:
- a.
- il proprietario e ognuno dei suoi eredi;
- b.
- ogni titolare, secondo la presente legge, di un diritto di compera o di prelazione sull'azienda o sul fondo di cui si tratta, se potesse esercitare il suo diritto;
- c.
- i creditori pignoratizi, i garanti e le persone o istituzioni secondo l'articolo 76, se accordano, garantiscono o rimunerano un mutuo garantito da pegno o se il valore dell'azienda o del fondo si è modificato in seguito a evento naturale, miglioramento del suolo, aumento o diminuzione della superficie, nuova costruzione, trasformazione, demolizione o chiusura di un edificio, cambiamento di destinazione o per altra causa analoga.
4L'autorità comunica al proprietario, al proponente e all'ufficio del registro fondiario il nuovo valore di reddito; deve indicare anche quali importi sono attribuiti al valore delle parti non agricole. Indica inoltre il valore d'uso delle pertinenze, qualora questo sia stato stimato.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ( RU 2003 4123; FF 2002 4208).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Capitolo 2: Protezione giuridica
Art. 88 …
1Le decisioni prese in virtù della presente legge (art. 80 cpv. 1 e 87) possono essere impugnate entro 30 giorni davanti all'autorità cantonale di ricorso (art. 90 lett. f).
2Le decisioni cantonali d'ultima istanza vanno comunicate al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
3Per il rimanente, la tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.2
1 Abrogata dal n. I 5 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
2 Introdotto dal n. I 5 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 89 Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni su ricorso pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza soggiacciono al ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli articoli 82-89 della legge federale del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).
2 RS 173.110
Titolo 6: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Art. 90 Competenza dei Cantoni
1I Cantoni designano le autorità competenti a:
- a.
- rilasciare le autorizzazioni di cui agli articoli 60, 63, 64 e 65;
- b.
- impugnare le decisioni dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione conformemente all'articolo 83 capoverso 3 (autorità di vigilanza);
- c.
- accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 76 capoverso 2 per i mutui per i quali è consentito superare il limite d'aggravio;
- d.
- domandare la menzione di cui all'articolo 86;
- e.
- procedere alla stima del valore di reddito o approvarla (art. 87);
- f.
- decidere sui ricorsi (autorità di ricorso).
2Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 91 Competenza della Confederazione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione degli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2.
3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento delle società cooperative e fondazioni di diritto privato come pure delle istituzioni cantonali ai sensi dell'articolo 79.
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Capitolo 2: Modificazione e abrogazione del diritto federale
Art. 93 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
- a.
- la legge federale del 12 giugno 19511 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola;
- b.
- la legge federale del 12 dicembre 19402 sullo sdebitamento di poderi agricoli.
1 [RU 1952 419, 1973 93 n. I 3, 1986 926 art. 59 n. 2]
2 [CS 9 79; RU 1955 711, 1962 1323 art. 54 cpv. 1 n. 4 e cpv. 2, 1979 802]
Capitolo 3: Diritto transitorio
Art. 94 Diritto privato
1La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto.
2La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge.
3Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge.
4Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 95 Altre disposizioni
1Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario.
Art. 95a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003
Le disposizioni transitorie degli articoli 94 e 95 si applicano parimenti alla modifica della presente legge del 20 giugno 2003.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4123; FF 2002 4208).
Art. 95b Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007
Gli articoli 94 e 95 si applicano anche alla modifica della presente legge del 5 ottobre 2007.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3585; FF 2006 5815).