1 Il registro dei pegni dei membri di una centrale (art. 21 della legge) si compone di:
- a.
- un inventario indicante almeno, per ciascun elemento della copertura:
- 1.
- il numero del registro dei pegni e quello della pratica;
- 2.
- il valore nominale, la data e la designazione dei titoli di pegno immobi-liare;
- 3.
- il nome del debitore;
- 4.
- l’ammontare del credito dato in pegno;
- 5.
- la precedenza e la parità di grado delle ipoteche;
- 6.
- il valore di copertura;
- 7.
- il luogo di situazione del pegno;
- 8.
- la natura del pegno;
- 9.
- la superficie del fondo;
- 10.10 ...
- 11.
- il valore di stima;
- 12.
- il limite di prestito;
- 13.
- osservazioni circa eventuali modificazioni del pegno.
L’inventario può essere tenuto in forma di schedario o, conformemente al capoverso 5, in forma di lista EED.
- b.
- un giornale indicante:
- 1.
- la data dell’iscrizione;
- 2.
- il numero del registro dei pegni o della pratica;
- 3.
- il nome del debitore;
- 4.
- ogni aumento e ogni diminuzione di ciascun credito dato in pegno;
- 5.
- l’ammontare totale di tutti i crediti dati in pegno;
- 6.
- ogni aumento e ogni diminuzione della copertura;
- 7.
- l’ammontare totale della copertura.
2 Per la copertura completiva secondo l’articolo 25 della legge è tenuto un inventario particolare che ne indica la natura, il valore nominale, il corso del giorno e il valore di copertura.
3 Occorre badare affinché la copertura sia ognora garantita, anche in caso di diminuzioni imprevedibili.
4 I membri di una centrale che registrano elettronicamente gli ammontari dei crediti dati in pegno e i valori di copertura (cpv. 1 lett. a n. 4 e 6), e li possono ognora richiamare come ammontari singoli e totali, possono rinunciare a tenere il giornale di cui al capoverso 1 lettera b. In tal caso, le modificazioni dei singoli ammontari non sono riportate sullo schedario.
5 Oltre alla registrazione elettronica di cui al capoverso 4, i membri di una centrale possono gestire elettronicamente anche l’inventario di cui al capoverso 1 lettera a. In tal caso, i dati secondo il capoverso 1 lettera a numeri 1-6 devono essere continuativamente aggiornati e ognora richiamabili e i valori di copertura, aumentati o accolti nell’inventario dopo la fine dell’anno precedente, essere contrassegnati come tali. I dati di cui al capoverso 1 lettera a numeri 7–13 possono essere tenuti anche in altra forma, purché siano sempre a portata di mano.
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7 Le centrali hanno il diritto di esigere in ogni momento dai loro membri di consultare dati del registro dei pegni dei membri o altri dati necessari all’adempimento di obblighi legali o regolamentari imposti alle centrali o di ottenere le relative informazioni.12
9Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 apr. 1986, in vigore dal 1° lug. 1986 (RU 1986 694).
10 Abrogato dall’all. n. dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022804).
11 Abrogato dall’all. n. 4 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
12 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022804).