1 Le due centrali sono tenute ad allestire un bilancio intermedio alla fine di ognuno dei primi tre trimestri d’esercizio e a tenerlo a disposizione degli interessati. Detto bilancio comprende almeno le seguenti rubriche:
1. Attivi
1.1 Copertura delle obbligazioni fondiarie:
1.1.1 Mutui ai membri
1.1.2 Mutui agli istituti che non fanno parte della centrale
1.1.3 Rescrizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
1.1.4 Contanti
1.1.5 Cartelle di rendita fondiaria
1.2 Attivi disponibili:
1.2.1 Investimenti ipotecari (altre cartelle di rendita fondiaria, cartelle ipotecarie e ipoteche)
1.2.2 Mutui garantiti da pegni manuali
1.2.3 Effetti scontabili presso la Banca nazionale svizzera (sconto)
1.2.4 Valori che possono essere accettati in pegno dalla Banca nazionale svizzera (prestiti su pegno)
1.2.5 Obbligazioni fondiarie emesse dalla centrale
1.2.6 Crediti a vista presso banche
1.2.7 Crediti a termine presso banche
1.2.8 Cassa, conti correnti bancari e postali14
1.2.9 Immobili appartenenti alla centrale
1.2.10 Costi d’emissione da ammortizzare
1.2.11 Altri attivi
1.3 Capitale sociale non versato
1.4 Perdita riportata
1.5 Totale del bilancio
2. Passivi
2.1Fondi di terzi:
2.1.1 Emissioni di obbligazioni fondiarie
2.1.2 Debiti a vista presso banche
2.1.3 Debiti a termine presso banche
2.1.4 Altri passivi
2.2Mezzi propri:
2.2.1 Capitale sociale
2.2.2 Riserve ordinarie
2.2.3 Altre riserve
2.2.4 Utile riportato
2.3Totale del bilancio
2 Fanno parte del capitale proprio, nel senso dell’articolo 10 della legge, oltre al capitale sociale versato, alle riserve portate in bilancio e al saldo attivo riportato dall’esercizio precedente, il 75 per cento del capitale sociale non versato per il quale la centrale è in possesso di un impegno scritto dei membri.
2bis e2ter ...15
3 In ogni bilancio intermedio dovrà inoltre figurare la somma degli interessi annui versati sulle obbligazioni fondiarie e il prodotto degli interessi annui della loro copertura, come pure la proporzione tra i mezzi propri e la totalità dei fondi di terzi.
13Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1708).
14 Con la trasformazione dell’ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.
15 Introdotti dal n. I dell’O del 18 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 al 31 dic. 2014 (RU 2009823).