1 Se deve essere costituita una cartella ipotecaria documentale, l’ufficio del registro fondiario rilascia il titolo di pegno immediatamente dopo l’iscrizione del diritto di pegno nel libro mastro.
2 Il titolo di pegno è allestito secondo il modello dell’UFRF. Esso deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
- a.
- la designazione come cartella ipotecaria e la designazione del creditore o l’indicazione che il titolo è al portatore;
- b.
- la data dell’iscrizione del diritto di pegno e l’indicazione del documento giustificativo;
- c.
- il numero del titolo di pegno;
- d.
- la somma garantita da pegno, le clausole sull’interesse, sulla disdetta e sull’ammortamento e, se del caso, il tasso d’interesse massimo garantito dal pegno (art. 818 cpv. 2 CC), nonché le osservazioni sulle modifiche avvenute nel rapporto giuridico (art. 852 CC);
- e.
- la designazione del fondo costituito in pegno, con la sua identificazione (art. 18 e 94 cpv. 1 lett. e) e, salvo che un estratto del libro mastro sia allegato al titolo, la sua natura giuridica (art. 655 CC);
- f.
- se del caso, l’indicazione che il fondo è intavolato in un’istituzione cantonale del registro fondiario;
- g.
- il posto del pegno;
- h.
- i diritti che già sussistono sul fondo e gli oneri di grado prevalente o di grado uguale (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, compresi i posti vacanti e le riservate precedenze, annotazioni);
- i.
- gli oneri di rango prevalente sull’intero fondo, nel caso in cui siano gravate quote di comproprietà o di proprietà per piani;
- j.
- se del caso, il nome del procuratore giusta l’articolo 850 CC o del rappresentante per i creditori giusta l’articolo 875 numero 1 CC;
- k.
- la firma della persona che rilascia il titolo.
3 Se è costituito un pegno collettivo, esso deve essere designato come tale sul titolo. Per ogni fondo costituito in pegno, è inoltre indicato quanto previsto dal capoverso 2 lettere e–i.
4 Le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere h e i possono essere sostituite nel titolo da un estratto del libro mastro. Il titolo può anche contenere indicazioni relative al pegno costituito a favore di un terzo, al trasferimento, alla conservazione, all’annullamento del titolo e ad altre operazioni analoghe.
5 Se il titolo, compreso un estratto del libro mastro, si compone di più pagine e queste non formano un’unità materiale, il numero del titolo è indicato su ogni pagina scritta; le pagine sono collegate tra loro per mezzo di reciproci rimandi al numero di pagine.
6 Se risulta troppo dispendioso riportare sul titolo le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere h e i o un estratto in conformità del capoverso 4 oppure se il titolo ne risulta poco chiaro o troppo voluminoso, le indicazioni possono limitarsi ai diritti di pegno di rango prevalente e uguale (compresi i posti vacanti e le riservate precedenze), agli oneri fondiari, ai diritti per sé stanti e permanenti, agli usufrutti e ai diritti di abitazione. In tal caso occorre indicare sul titolo che eventuali altri oneri prevalenti risultano dal libro mastro.
7 Se è rilasciato per sostituire un titolo annullato o dichiarato nullo (art. 152), il nuovo titolo di pegno indica che sostituisce quello precedente.