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Art. 101 Contenuto dell’iscrizione
1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro. 2 L’iscrizione riporta: - a.
- la designazione con un numero o una lettera;
- b.
- il tipo di diritto di pegno immobiliare;
- c.
- in caso di cartella ipotecaria: la designazione come cartella ipotecaria registrale o cartella ipotecaria documentale;
- d.
- la designazione del creditore secondo l’articolo 90 capoverso 1 o la designazione «Portatore»;
- e.
- la somma garantita dal pegno e, se del caso, il tasso massimo dell’interesse garantito dal pegno conformemente all’articolo 818 capoverso 2 CC;
- f.
- per i diritti di pegno negoziali: il posto del pegno;
- g.
- la data dell’iscrizione nel libro giornale;
- h.
- il rimando al documento giustificativo.
3 Nell’iscrizione può essere inserito un rimando a un’annotazione circa il diritto di subentrare in un posto anteriore.
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Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo
1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all’iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. 2 Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. 3 L’iscrizione rimanda all’osservazione a cui si riferisce.
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Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario
1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un’ipoteca, l’avente diritto può chiedere l’iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro: - a.
- il trasferimento del diritto di creditore;
- b.
- il diritto di pegno mobiliare e di pegno manuale;
- c.
- un usufrutto.
2 Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all’ufficio del registro fondiario. 3 L’ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all’avente diritto, se quest’ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell’articolo 105 capoverso 1 lettera a. 4 In un estratto va indicato che la designazione dell’avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario.
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Art. 104 Cartella ipotecaria registrale: creditore, usufrutto e pignoramento
1 Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. 2 Chi non può identificarsi come creditore in virtù dell’iscrizione nel libro mastro, deve provare mediante titolo d’acquisto che la posizione creditoria era stata acquisita prima dell’iscrizione nel registro fondiario. 3 Il creditore titolare di un pegno mobiliare su una cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore iscritto nel libro mastro. Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» è iscritto con la designazione di creditore titolare del pegno mobiliare sulla cartella ipotecaria. 4 Un usufrutto relativo a una cartella ipotecaria registrale è iscritto nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». 5 Il pignoramento della cartella ipotecaria registrale e le altre restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto dell’esecuzione forzata sono iscritte come osservazioni relative al diritto di pegno.
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Art. 105 Rappresentante in caso di cartella ipotecaria e obbligazioni di un prestito
1 Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» sono iscritte come osservazioni: - a.
- la designazione del procuratore in caso di cartella ipotecaria (art. 850 CC): su richiesta del mandante;
- b.
- la designazione di un rappresentante in caso di obbligazioni di un prestito (art. 875 n. 1 CC).
2 L’indicazione successiva di un rappresentante o la cancellazione dell’osservazione è possibile soltanto con il consenso di tutte le parti interessate o per sentenza del giudice.
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Art. 106 Convenzioni accessorie, ammortamento
1 Se le parti hanno concluso o modificano convenzioni accessorie di natura obbligatoria concernenti interessi, ammortamento del debito e condizioni di disdetta deroganti alle disposizioni legali (art. 846 cpv. 2 CC) o altre clausole accessorie relative al credito, nelle osservazioni relative ai diritti di pegno è possibile inserire un rimando al riguardo. 2 Su richiesta del debitore e con il consenso del creditore pignoratizio, nelle osservazioni sono iscritti gli ammortamenti senza riduzione della somma del debito o della somma garantita da pegno (art. 852 CC).
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Art. 107 Trasformazione di una cartella ipotecaria
1 Una cartella ipotecaria è trasformata con la modifica nel foglio del libro mastro dei seguenti dati: - a.
- la designazione del nuovo tipo di diritto di pegno;
- b.
- in caso di trasformazione di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale: la designazione del creditore;
- c.
- in caso di trasformazione di una cartella ipotecaria registrale in una cartella ipotecaria documentale: la designazione del creditore o la designazione «Portatore»;
- d.
- in caso di trasformazione di una cartella ipotecaria al portatore in una nominale e viceversa: la designazione del creditore o la designazione «Portatore»; sul titolo di pegno è apposta la relativa annotazione.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia anche alla trasformazione di un’ipoteca in una cartella ipotecaria e viceversa.
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Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale
1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l’iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni: - a.
- la designazione come cartella ipotecaria registrale;
- b.
- la designazione del creditore.
2 L’ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l’annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. 3 In un’osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione.
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Art. 109 Diritti di pegno immobiliare su fogli collettivi
1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti su un foglio collettivo soltanto se tutti i fondi ivi contenuti devono esserne gravati. 2 Se un diritto di pegno immobiliare è notificato per l’iscrizione soltanto per singoli fondi intavolati sul foglio collettivo, l’ufficio del registro fondiario trasferisce d’ufficio i fondi da gravare o gli altri fondi su un nuovo foglio del libro mastro.
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Art. 110 Diritti di pegno collettivi
1 Se un pegno immobiliare per il medesimo credito è costituito su più fondi non riuniti in un foglio collettivo e facenti parte dello stesso circondario del registro fondiario (pegno collettivo; art. 798 cpv. 1 CC), al momento dell’iscrizione del diritto di pegno sui diversi fogli del libro mastro si deve indicare sopra ciascun foglio, come somma garantita da pegno, l’importo totale del credito, e nelle osservazioni, il rimando ai fondi gravati dallo stesso pegno (per es. «Ad A: numero … costituito in pegno per il medesimo credito»). 2 Se il pegno collettivo per il medesimo credito è costituito su più fondi situati in diversi circondari, la notificazione e l’iscrizione hanno luogo dapprima per i fondi situati nel circondario in cui si trova la maggior superficie dei fondi da costituire in pegno. 3 Il proprietario o l’acquirente notifica l’iscrizione del pegno negli altri circondari sulla base della conferma di iscrizione nel primo circondario. Procedendo all’iscrizione, ogni ufficio del registro fondiario indica i numeri di tutti i fondi gravati che giacciono nel proprio e negli altri circondari e, allo stesso scopo, comunica tutte le costituzioni in pegno con indicazione dei numeri agli uffici del registro fondiario degli altri circondari. 4 Se i fondi da gravare giacciono in un unico Cantone, i Cantoni possono obbligare l’ufficio del registro fondiario al quale è presentata la prima notificazione di cui al capoverso 2, a far iscrivere d’ufficio i pegni negli altri circondari.
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Art. 111 Diritti di pegno collettivi su fondi di diversi proprietari
Se nei casi previsti dall’articolo 110 capoverso 1 o 2, più fondi situati in un circondario del registro fondiario appartengono a diversi proprietari, la notificazione per l’iscrizione deve essere fatta simultaneamente per tutti i fondi.
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Art. 112 Diritti di pegno collettivi in caso di fondi gravati successivamente
L’articolo 110 si applica per analogia se, conformemente all’articolo 798 capoverso 1 CC, altri fondi devono essere gravati successivamente da un pegno che grava già un fondo.
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Art. 113 Iscrizione di pegni parziali
1 Se più fondi intavolati su diversi fogli del libro mastro sono costituiti in pegno per il medesimo credito, senza che occorra creare un pegno collettivo, ogni fondo è gravato della quota indicata dalle parti nella notificazione (art. 798 cpv. 2 CC). 2 Se le parti non hanno indicato tale ripartizione, l’ufficio del registro fondiario può respingere la notificazione oppure, nei casi in cui nel registro fondiario sia indicato un valore di stima dei fondi, operare la ripartizione secondo tale valore di stima, dandone comunicazione alle parti, e procedere all’iscrizione dei pegni corrispondenti. 3 Gli importi delle quote parziali sono arrotondati al franco intero.
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Art. 114 Trasferimento per legge dei diritti del creditore di un credito parziale
1 Se i diritti del creditore di un credito parziale sono trasferiti per legge a un nuovo creditore (art. 110 CO76), su richiesta dei creditori interessati e adeguatamente ridotto del pegno precedente, è iscritto un pegno parziale per tale importo e con lo stesso posto del pegno. 2 Se il pegno parziale è di rango posteriore rispetto al pegno attuale, il posto del pegno è diviso.
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Art. 115 Ripartizione dell’onere in caso di alienazione di un fondo costituito in pegno collettivamente con altri fondi
1 Se un fondo costituito in pegno collettivamente con altri fondi è alienato senza che l’acquirente si obblighi solidalmente per il debito garantito dal fondo, si applica l’articolo 113. L’ufficio del registro fondiario procede tuttavia alla ripartizione dell’onere secondo l’articolo 113 capoverso 2, se le parti non hanno comunicato gli importi parziali. 2 L’ufficio del registro fondiario informa senza indugio le parti della ripartizione.
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Art. 116 Diritti di pegno immobiliare e oneri fondiari su quote di comproprietà
Se sono iscritti diritti di pegno immobiliare oppure oneri fondiari nei fogli del libro mastro di quote di comproprietà o di unità di piano, una menzione al riguardo è inserita d’ufficio nel foglio del fondo di base.
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Art. 117 Riservata precedenza e posto vacante
All’iscrizione della riservata precedenza (art. 813 cpv. 2 CC) e del posto vacante (art. 815 CC) si applica l’articolo 101. Invece della designazione del creditore si indica tuttavia «riservata precedenza» o «posto vacante»; nella rubrica «Natura del pegno immobiliare» non si procede ad alcuna iscrizione.
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Art. 118 Ipoteche legali
1 Le ipoteche legali sono iscritte nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». 2 L’iscrizione riporta: - a.
- i dati prescritti dall’articolo 101 capoverso 2 lettere a, d, e, g ed h;
- b.
- un’indicazione del tipo di credito garantito, per esempio crediti di artigiani e imprenditori, canone del diritto di superficie, indennità di riversione, imposte fondiarie, contributi a favore delle strade;
- c.
- nelle osservazioni, se del caso, un rimando al rapporto di priorità rispetto ai restanti diritti di pegno, se divergente dalla data dell’iscrizione.
3 Per i diritti di pegno legali i Cantoni possono prevedere la stessa rappresentazione dei diritti di pegno contrattuali. 4 L’ufficio del registro fondiario informa senza indugio dell’iscrizione di un diritto di pegno legale con priorità tutte le persone a cui un diritto reale limitato iscritto nello stesso foglio del libro mastro conferisce diritti.
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Art. 119 Diritti di pegno immobiliare per miglioramenti del suolo
1 L’iscrizione di diritti di pegno immobiliare per miglioramenti del suolo (art. 820 CC) è retta dall’articolo 101; invece del posto del pegno è tuttavia inserita l’abbreviazione «M.S.». 2 Se è iscritto un diritto di pegno per un miglioramento del suolo eseguito senza sovvenzioni statali, è inoltre inserita l’osservazione «annualità di ammortamento del … %».
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Art. 120 Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori e ipoteca legale a garanzia del diritto di superficie
L’iscrizione dei seguenti diritti di pegno contiene, oltre ai dati previsti dall’articolo 101, le seguenti osservazioni: - a.
- in caso di ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC): «ipoteca per costruzioni»;
- b.
- in caso di ipoteca legale a garanzia del canone del diritto di superficie (art. 779i e 779k CC): «canone del diritto di superficie»;
- c.
- in caso di ipoteca legale a garanzia dell’indennità di riversione (art. 779d cpv. 2 e 3 CC):
- 1.
- «indennità di riversione»,
- 2.
- l’abbreviazione «IR», in luogo del posto del pegno, e l’osservazione che l’ipoteca prende il grado del diritto di superficie cancellato.
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Art. 121 Obbligazioni di prestito
Se le obbligazioni di un prestito sono garantite da un’ipoteca o da una cartella ipotecaria (art. 875 n. 1 CC), nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» l’iscrizione contiene i dati prescritti dall’articolo 101; tuttavia sono iscritti: - a.
- come creditori «le persone a cui le obbligazioni conferiscono dei diritti»;
- b.
- l’importo, il numero e il tipo di obbligazioni (nominative o al portatore);
- c.
- la designazione del rappresentante, nelle osservazioni.
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Art. 122 Modifica del grado
1 Le modifiche del grado di diritti di pegno immobiliare rispetto a servitù, oneri fondiari o annotazioni nonché le modifiche del grado all’interno di servitù, oneri fondiari e annotazioni richiedono il consenso scritto delle persone che ne risultano svantaggiate. 2 Le modifiche sono iscritte nel libro mastro come osservazione nella rispettiva rubrica.
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