L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile1; ordina: 1 [CS 24 233. RU 2007 5779, 2008 2793]. Vedi ora l'art. 38 della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione (RS 510.62). |
1 |
Art. 1 Principi
1 La Confederazione e i Cantoni finanziano in comune la misurazione ufficiale. 2 I costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha causati, per quanto tale persona possa essere determinata. 3 I Cantoni assumono i costi che non sono coperti né dai contributi globali della Confederazione, né dagli emolumenti. Essi possono stabilire chi deve partecipare ai costi residui. 4 I Cantoni possono riscuotere emolumenti segnatamente per estratti, valutazioni e dati. |
Art. 2 Finanziamento
1 L’Assemblea federale stanzia ogni quattro anni mediante decreto federale semplice un credito d’impegno per le indennità che la Confederazione assegna alla misurazione ufficiale. 2 La Confederazione e i Cantoni fissano le loro prestazioni in accordi di programma. |
Art. 3 Importi forfettari per progetto
1 Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all’allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma. 2 Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nell’allegato. 3 Il Consiglio federale determina i costi computabili. |
Art. 4 Versamento
1 La Direzione federale delle misurazioni catastali ordina il versamento dell’indennità per quanto la misurazione ufficiale soddisfi le prestazioni concordate nell’accordo di programma e le esigenze del diritto federale. 2 Essa può versare l’indennità sotto forma di pagamenti parziali in funzione delle prestazioni parziali concordate o del previsto avanzamento dei lavori. |
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale è abrogato. 3 [RU 1992 2461, 1994 1612] |
Art. 7 Disposizione transitoria
Gli accordi di programma conclusi sulla base del decreto federale del 20 marzo 19924 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale rimangono in vigore e sono computati secondo le modalità del decreto federale. 4 [RU 1992 2461, 1994 1612] |
Art. 8 Entrata in vigore
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore. Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20085 5 DCF del 7 nov. 2007 (RU 2007 5820). |
Allegato |
(art. 3) |
Calcolo degli importi forfettari per i progetti |
Per il calcolo degli importi forfettari secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono determinanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l’aliquota dei costi computabili secondo l’articolo 3 capoverso 3: 1. Primo rilevamento:
2. Nuovo rilevamento: Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1. 3. Rinnovamento:
4. Demarcazione: Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento. 5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali: Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione. 6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:
|