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Ordinanza dell’Assemblea federale
sul finanziamento della misurazione ufficiale
(OFMU)

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052,

ordina:

1 [CS 24 233. RU 2007 5779, 2008 2793]. Vedi ora l'art. 38 della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione (RS 510.62).

2 FF 2005 5349

1

Art. 1 Principi  

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne e i Can­to­ni fi­nan­zia­no in co­mu­ne la mi­su­ra­zio­ne uf­fi­cia­le.

2 I co­sti del­la te­nu­ta a gior­no del­la mi­su­ra­zio­ne uf­fi­cia­le so­no a ca­ri­co del­la per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che li ha cau­sa­ti, per quan­to ta­le per­so­na pos­sa es­se­re de­ter­mi­na­ta.

3 I Can­to­ni as­su­mo­no i co­sti che non so­no co­per­ti né dai con­tri­bu­ti glo­ba­li del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, né da­gli emo­lu­men­ti. Es­si pos­so­no sta­bi­li­re chi de­ve par­te­ci­pa­re ai co­sti re­si­dui.

4 I Can­to­ni pos­so­no ri­scuo­te­re emo­lu­men­ti se­gna­ta­men­te per estrat­ti, va­lu­ta­zio­ni e da­ti.

Art. 2 Finanziamento  

1 L’As­sem­blea fe­de­ra­le stan­zia ogni quat­tro an­ni me­dian­te de­cre­to fe­de­ra­le sem­pli­ce un cre­di­to d’im­pe­gno per le in­den­ni­tà che la Con­fe­de­ra­zio­ne as­se­gna al­la mi­su­ra­zio­ne uf­fi­cia­le.

2 La Con­fe­de­ra­zio­ne e i Can­to­ni fis­sa­no le lo­ro pre­sta­zio­ni in ac­cor­di di pro­gram­ma.

Art. 3 Importi forfettari per progetto  

1 Le in­den­ni­tà so­no fis­sa­te sot­to for­ma di im­por­ti for­fet­ta­ri per ogni pro­get­to di mi­su­ra­zio­ne con­for­me­men­te all’al­le­ga­to. So­no vin­co­la­te al­le pre­sta­zio­ni de­fi­ni­te ne­gli ac­cor­di di pro­gram­ma.

2 Gli im­por­ti for­fet­ta­ri so­no de­ter­mi­na­ti se­con­do i va­lo­ri per­cen­tua­li ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to.

3 Il Con­si­glio fe­de­ra­le de­ter­mi­na i co­sti com­pu­ta­bi­li.

Art. 4 Versamento  

1 La Di­re­zio­ne fe­de­ra­le del­le mi­su­ra­zio­ni ca­ta­sta­li or­di­na il ver­sa­men­to dell’in­den­ni­tà per quan­to la mi­su­ra­zio­ne uf­fi­cia­le sod­di­sfi le pre­sta­zio­ni con­cor­da­te nell’ac­cor­do di pro­gram­ma e le esi­gen­ze del di­rit­to fe­de­ra­le.

2 Es­sa può ver­sa­re l’in­den­ni­tà sot­to for­ma di pa­ga­men­ti par­zia­li in fun­zio­ne del­le pre­sta­zio­ni par­zia­li con­cor­da­te o del pre­vi­sto avan­za­men­to dei la­vo­ri.

Art. 5 Esecuzione  

Il Con­si­glio fe­de­ra­le ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione  

Il de­cre­to fe­de­ra­le del 20 mar­zo 19923 con­cer­nen­te il con­tri­bu­to al­le spe­se per la mi­su­ra­zio­ne uf­fi­cia­le è abro­ga­to.

Art. 7 Disposizione transitoria  

Gli ac­cor­di di pro­gram­ma con­clu­si sul­la ba­se del de­cre­to fe­de­ra­le del 20 mar­zo 19924 con­cer­nen­te il con­tri­bu­to al­le spe­se per la mi­su­ra­zio­ne uf­fi­cia­le ri­man­go­no in vi­go­re e so­no com­pu­ta­ti se­con­do le mo­da­li­tà del de­cre­to fe­de­ra­le.

Art. 8 Entrata in vigore  

Il Con­si­glio fe­de­ra­le de­ter­mi­na l’en­tra­ta in vi­go­re.

Da­ta dell'en­tra­ta in vi­go­re: 1° gen­na­io 20085

5 DCF del 7 nov. 2007 (RU 2007 5820).

Allegato

(art. 3)

Calcolo degli importi forfettari per i progetti

Per il calcolo degli importi forfettari secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono determinanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l’aliquota dei costi computabili secondo l’articolo 3 capoverso 3:

1. Primo rilevamento:

a.
per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I6): 15 per cento;
b.
per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II7): 30 per cento;
c.
per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III8): 45 per cento.

2. Nuovo rilevamento:

Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1.

3. Rinnovamento:

a.
per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I): 15 per cento;
b.
per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
c.
per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
d.
nell’ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli e forestali, per quanto la Confederazione non versi già indennità in virtù di altre basi legali e che tali costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

4. Demarcazione:

Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento.

5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali:

Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione.

6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:

a.
per adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente importante, per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l’articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento;
b.
per i costi della tenuta a giorno periodica che non sono assunti da chi li ha causati e per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l’articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento.

6 Vedi RS 700(art. 15)

7 Vedi RS 912.1(art. 1 cpv. 4)

8 Vedi RS 912.1(art. 1 cpv. 2 e 3)

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