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Art. 879
A. Assemblea generale
I. Poteri
1L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa. 2L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti:1 - 1.
- l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2.2
- la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;
- 3.3
- l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- 4.
- il discarico all'amministrazione;
- 5.
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 3 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 880
II. Voto per corrispondenza
Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che le deliberazioni di competenza dell'assemblea generale siano, in tutto o in parte, prese dai soci mediante voto per corrispondenza.
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Art. 881
III. Convocazione
1. Diritto e obbligo
1L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. 2L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. 3Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti.
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Art. 882
1La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, ma cinque giorni almeno prima di quello fissato per l'adunanza. 2Nelle società di più di trenta soci, è sufficiente la convocazione mediante pubblico avviso.
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Art. 883
1L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero proposte. 2Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un'altra assemblea generale. 3Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.
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Art. 884
4. Riunione di tutti i soci
Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea generale.
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Art. 885
Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto.
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Art. 886
1Per l'esercizio del suo diritto di voto nell'assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio. 2Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d'uno, ma al massimo nove. 3Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l'esercizio dei diritti civili.
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Art. 887
VI. Esclusione dal diritto di voto
1Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni di discarico all'amministrazione. 2…1
1 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 888
VII. Deliberazioni
1. In genere
1Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. La stessa norma si applica alle deliberazioni prese ed alle nomine fatte per corrispondenza. 2Per lo scioglimento della società cooperativa e la modificazione del suo statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi. Lo statuto può porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.1
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
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Art. 889
2. Aumento delle prestazioni dei soci
1Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci. 2Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s'essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell'attuazione della deliberazione. 3Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d'una indennità.
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Art. 890
VII. Revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione
1L'assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati. 2Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand'essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della società e prendere le misure opportune per l'intervallo. 3Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.
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Art. 891
IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale
1L'amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale e quelle prese per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. Se l'azione è proposta dall'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società. 2L'azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa. 3L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci.
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Art. 892
X. Assemblea dei delegati
1Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell'assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un'assemblea di delegati. 2Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell'assemblea dei delegati. 3Ciascun membro dell'assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto. 4Per il rimanente, l'assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull'assemblea generale.
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Art. 893
XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione
1Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto o in parte i poteri dell'assemblea generale all'amministrazione. 2Non possono essere delegati i poteri dell'assemblea generale riguardanti l'introduzione o l'aggravamento dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.1
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
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Art. 894
B. Amministrazione
I. Eleggibilità
1. Qualità di socio
1L'amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci. 2Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.
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Art. 895
1 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 896
II. Durata delle funzioni
1Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili. 2Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell'amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione.
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Art. 897
Lo statuto può delegare una parte dei doveri e dei poteri dell'amministrazione ad uno o più comitati nominati da essa.
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Art. 898
IV. Gestione e rappresentanza
1. In genere
1Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale o l'amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci. 2La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all'elenco dei soci di cui all'articolo 837.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
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Art. 899
2. Estensione e limitazione
1Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale. 2Una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta. 3La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.
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Art. 899a
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante
Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 900
Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 901
L'amministrazione deve notificare per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società, producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 902
V. Doveri
1. In genere
1L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa. 2Essa ha l'obbligo in ispecie: - 1.
- di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima;
- 2.
- di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari.
3L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della loro consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 903
2. Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale
1Se esiste fondato timore che la società sia insolvente, l'amministrazione deve immediatamente allestire un bilancio intermedio, nel quale i beni vanno iscritti per il loro valore venale. 2Se risulta dall'ultimo bilancio annuale e da un bilancio di liquidazione da allestire posteriormente o da un bilancio intermedio che l'attivo non è più sufficiente a coprire i debiti della società, l'amministrazione deve darne notizia al giudice. Questi pronuncerà il fallimento, ove non ricorrano le condizioni d'un differimento. 3Nelle società che hanno emesso certificati di quota, se risulta dall'ultimo bilancio annuale che la metà del capitale sociale non è più coperta, l'amministrazione deve convocare immediatamente un'assemblea generale e dargliene notizia. 4Nelle società che hanno introdotto l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, il giudice deve essere avvertito solo quando la perdita accertata dal bilancio non sia coperta entro tre mesi da versamenti suppletivi dei soci. 5Ad istanza dell'amministrazione o di un creditore e quando l'assestamento appaia probabile, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento. Egli prende in tal caso le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale, quali l'allestimento dell'inventario e la nomina d'un curatore. 6Nelle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione, i crediti dei soci derivanti da contratti d'assicurazione sono parificati a crediti ordinari.
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Art. 904
VI. Restituzione di somme riscosse
1Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all'avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio. 2La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull'indebito arricchimento. 3Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.
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Art. 905
VII. Sospensione e revoca
1L'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i gerenti, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati. 2Essa può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e i mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima. 3Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.
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Art. 906
C. Ufficio di revisione
I. In genere
1All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima. 2Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione: - 1.
- il 10 per cento dei soci;
- 2.
- soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale;
- 3.
- soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 907
II. Verifica dell'elenco dei soci
Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'ufficio di revisione verifica se l'elenco dei soci è tenuto correttamente. Se la società cooperativa non dispone di un ufficio di revisione, l'amministrazione fa verificare l'elenco dei soci da un revisore abilitato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 908
D. Lacune nell'organizzazione
In caso di lacune nell'organizzazione della società cooperativa, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 909 e 910
1 Abrogati dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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