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Art. 1033
1. Regresso del portatore
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza: - 1.
- se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
- 2.
- in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
- 3.
- in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
1 Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza…».
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Art. 1034
2. Protesto
a. Termini e condizioni
1Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento). 2Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo. 3Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione. 4Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento. 5In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto. 6In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
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Art. 1035
Il protesto dev'essere levato da una persona o da un ufficio pubblico a ciò autorizzati.
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Art. 1036
1Il protesto contiene: - 1.
- il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
- 2.
- la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d'adempiere la prestazione cambiaria o ch'essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
- 3.
- l'indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
- 4.
- la sottoscrizione della persona o dell'ufficio pubblico che ha steso il protesto.
2In caso di pagamento parziale dev'esserne fatta menzione nel protesto. 3Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l'accettazione richieda ch'essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.
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Art. 1037
1Il protesto dev'essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale. 2Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell'originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all'originale della cambiale. 3Menzione dev'essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.
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Art. 1038
e. In caso di accettazione parziale
Se il protesto è levato perché l'accettazione è stata limitata ad una parte della somma indicata dalla cambiale, si deve fare una copia della cambiale e stendere su di essa il protesto.
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Art. 1039
f. Protesto contro più persone
Se la stessa prestazione cambiaria dev'essere chiesta a più obbligati, basta stendere un solo atto contenente i diversi protesti.
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Art. 1040
g. Copia dell'atto di protesto
1La persona o l'ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia. 2Questa copia deve indicare: - 1.
- la somma della cambiale;
- 2.
- la scadenza;
- 3.
- il luogo e la data dell'emissione;
- 4.
- il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all'ordine della quale deve farsi il pagamento;
- 5.
- il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand'essa non s'identifichi col trattario;
- 6.
- gl'indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.
3La persona o l'ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.
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Art. 1041
Il protesto sottoscritto da una persona o da un ufficio pubblico competente a levarlo è valido, anche se non è stato steso conformemente alla legge o se contiene indicazioni inesatte.
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Art. 1042
1Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente. 2Se in conformità del precedente capoverso l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante. 3Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede. 4Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale. 5Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto. 6Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
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Art. 1043
4. Dispensa dal protesto
1Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso. 2Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore. 3Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.
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Art. 1044
5. Responsabilità solidale degli obbligati
1Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. 2Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. 3Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale. 4L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
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Art. 1045
6. Estensione del diritto del regresso
a. Del portatore
1Il portatore può chiedere in via di regresso: - 1.
- l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
- 2.
- gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
- 3.
- le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
- 4.
- la provvigione di non più d'un terzo per cento.
2Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
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Art. 1046
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti: - 1.
- la somma integrale sborsata;
- 2.
- gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso;
- 3.
- le spese sostenute;
- 4.
- la provvigione di non più del due per mille.
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Art. 1047
c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza
1Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato. 2Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.
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Art. 1048
d. In caso di accettazione parziale
In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.
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Art. 1049
1Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui. 2La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 1045 e 1046, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa. 3Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
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Art. 1050
7. Perenzione
a. In genere
1Spirati i termini stabiliti: per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante. 2Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione. 3Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.
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Art. 1051
1Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati. 2Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 1042. 3Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto. 4Se la forza maggiore dura oltre 30 giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto. 5Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di 30 giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale. 6Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.
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Art. 1052
c. Indebito arricchimento
1Il traente e l'accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui, anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della prescrizione o per l'omissione degli atti necessari a preservare i diritti cambiari. 2L'azione d'indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta. 3Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta.
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