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Art. 1157
1 Quando siano state emesse, direttamente o indirettamente, col mezzo di pubblica sottoscrizione, da un debitore avente il suo domicilio personale o d’affari nella Svizzera, delle obbligazioni di prestiti soggette a condizioni uniformi, gli obbligazionisti formano di diritto una comunione. 2 Qualora siano emessi più prestiti, gli obbligazionisti di ciascuno di essi formano una comunione a sé stante. 3 Le disposizioni del presente capo non sono applicabili ai prestiti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti o istituzioni di diritto pubblico.
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Art. 1158
B. Rappresentante della comunione
I. Nomina
1 Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore. 2 L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione. 3 Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.
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Art. 1159
II. Poteri del rappresentante
1. In genere
1 Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall’assemblea degli obbligazionisti. 2 Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli. 3 Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d’esercitare.
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Art. 1160
2. Controllo del debitore
1 Finché il debitore è in mora nell’adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiedergli le informazioni che interessano la comunione. 2 Nelle stesse condizioni, se il debitore è una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata o una società cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti. 3 Il rappresentante dev’essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.
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Art. 1161
3. In caso di prestiti garantiti da pegno
1 Qualora per un prestito garantito da pegno immobiliare o mobiliare siasi designato un rappresentante del debitore e degli obbligazionisti, egli ha le stesse facoltà del procuratore in materia di pegno immobiliare. 2 Il rappresentante deve provvedere con ogni diligenza ed imparzialità alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, del debitore e del proprietario del pegno.
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Art. 1162
III. Cessazione della procura
1 L’assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante. 2 La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore. 3 Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta. 4 Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.
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Art. 1163
1 Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito. 2 Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore nominale delle obbligazioni che egli possiede.
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Art. 1164
C. Assemblea degli obbligazionisti
I. In genere
1 La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni. 2 Le deliberazioni della comunione sono prese dall’assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla legge in genere o per singole misure. 3 In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell’assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i loro diritti. 4 Le spese della convocazione e della riunione dell’assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore.
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Art. 1165
II. Convocazione
1. In genere
1 L’assemblea degli obbligazionisti è convocata dal debitore. 2 Il debitore deve convocarla entro un termine di 20 giorni, quando degli obbligazionisti, i quali posseggano insieme un ventesimo del capitale in circolazione o il rappresentante della comunione ne facciano istanza per iscritto, indicando lo scopo ed i motivi della convocazione. 3 Se il debitore non ottempera a siffatta istanza, il giudice può autorizzare gli istanti a provvedere essi stessi alla convocazione. È imperativo il foro del luogo di sede o dell’ultima sede in Svizzera del debitore.838 4 Se il debitore ha o aveva in Svizzera soltanto una stabile organizzazione, è imperativo il foro del luogo di questa stabile organizzazione.839 838 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 839 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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Art. 1166
1 Dal momento in cui la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della procedura dinanzi all’autorità dei concordati, il debitore è al beneficio d’una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti. 2 Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a’sensi della legge federale dell’11 aprile 1889840 sulla esecuzione e sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. 3 Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti. 4 Qualora il debitore abusi della moratoria, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza d’un obbligazionista.
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Art. 1167
III. Riunione
1. Diritto di voto
1 Il diritto di voto spetta al proprietario di un’obbligazione o al suo rappresentante; tuttavia, se sull’obbligazione grava un diritto d’usufrutto, il diritto di voto spetta all’usufruttuario o al suo rappresentante. L’usufruttuario è però responsabile verso il proprietario se, esercitando il diritto di voto, non tiene equamente conto degli interessi di quest’ultimo. 2 Le obbligazioni di cui il debitore è proprietario o usufruttuario non conferiscono il diritto di voto. Tuttavia, se obbligazioni appartenenti al debitore sono costituite in pegno, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio. 3 Il proprietario di obbligazioni gravate da un diritto di pegno o di ritenzione in favore del debitore non perde il diritto di voto.
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Art. 1168
2. Rappresentanza di singoli obbligazionisti
1 Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge. 2 Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.
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Art. 1169
IV. Norme di procedura
Il Consiglio federale emana norme su la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, la comunicazione dell’ordine del giorno, la giustificazione del diritto di partecipare all’assemblea, la presidenza di questa, la stesura e la comunicazione delle deliberazioni.
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Art. 1170
D. Decisioni della comunione
I. Limitazione dei diritti dei creditori
1. Ammissibilità e maggioranza richiesta
a. Comunione unica
1 L’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente: - 1.
- la sospensione del pagamento d’interessi per cinque anni al più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;
- 2.
- la remissione d’interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni;
- 3.
- la riduzione del tasso dell’interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d’interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell’esercizio, l’una e l’altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
- 4.
- la proroga, di dieci anni al più, del termine d’ammortamento, sia mediante riduzione dell’annualità, sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
- 5.
- la sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
- 6.
- l’autorizzazione d’un rimborso anticipato del capitale;
- 7.
- la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all’impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse;
- 8.
- l’approvazione della modificazione delle clausole che limitano l’emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale;
- 9.
- l’approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.
2 Dette misure possono essere combinate.
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Art. 1171
b. Pluralità di comunioni
1 Quando esistano più comunioni d’obbligazionisti, il debitore può proporre loro simultaneamente una o parecchie delle misure prevedute nel precedente articolo, nel primo caso con la riserva che la misura proposta sarà valida solo se tutte le comunioni l’accetteranno, nel secondo caso con la riserva inoltre che la validità di ogni misura dipenderà dall’accettazione delle altre. 2 Le proposte si considerano accettate, se hanno ottenuto l’assenso di almeno due terzi del capitale in circolazione di tutte le comunioni, quello della maggioranza delle comunioni e quello, in ciascuna di esse, di almeno la maggioranza semplice del capitale rappresentato.
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Art. 1172
c. Determinazione della maggioranza
1 Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto. 2 Se una proposta non è approvata nell’assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell’assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d’adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.
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Art. 1173
2. Restrizioni
a. In generale
1 Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre quelle previste nell’articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste nelle condizioni del prestito né pattuite all’atto della consegna dell’obbligazione. 2 La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.
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Art. 1174
b. Uguaglianza di trattamento
1 Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d’accordo. 2 Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l’articolo 1170 numero 7. 3 È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d’altri appartenenti alla comunione.
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Art. 1175841
c. Conto di situazione e bilancio
Una proposta relativa ai provvedimenti previsti nell’articolo 1170 non può essere presentata dal debitore né formare argomento di deliberazione nell’assemblea degli obbligazionisti, se non sulla base d’un conto di situazione il giorno dell’assemblea o sulla base di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a sei mesi e, qualora esista un ufficio di revisione, accertato conforme dallo stesso. 841 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 1176
3. Approvazione
a. In generale
1 Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato. 2 Il debitore deve sottoporle all’approvazione di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese. 3 Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione. 4 Le spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore.
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Art. 1177
L’approvazione può essere negata soltanto nei casi seguenti: - 1.
- se furono violate le disposizioni su la convocazione dell’assemblea e sui requisiti delle deliberazioni di quest’ultima:
- 2.
- se la deliberazione presa per rimediare ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria;
- 3.
- se gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati;
- 4.
- se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali.
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Art. 1178
1 Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d’approvazione, allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle circostanze. 2 Del pari, l’obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione.
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Art. 1179
1 Qualora sia in seguito accertato che la deliberazione dell’assemblea dei creditori fu la conseguenza di manovre sleali, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può, ad istanza d’un obbligazionista, revocare totalmente o parzialmente la sua approvazione. 2 L’istanza dev’essere presentata entro il termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l’obbligazionista ha avuto notizia dell’irregolarità della deliberazione. 3 Il debitore e ogni obbligazionista possono, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro la revocazione dell’approvazione allorché essa viola la legge o non è adeguata alle circostanze. Del pari, l’obbligazionista richiedente può ricorrere contro il rifiuto di revocare l’approvazione.
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Art. 1180
II. Altre decisioni
1. Procura del rappresentante della comunione
1 Il consenso di obbligazionisti rappresentanti più della metà del capitale in circolazione e necessario per revocare o modificare la procura conferita ad un rappresentante della comunione. 2 La stessa maggioranza è richiesta per conferire ad un rappresentante della comunione le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nel fallimento del debitore.
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Art. 1181
1 Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una maggioranza superiore. 2 La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all’assemblea.
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Art. 1182
Contro le deliberazioni previste negli articoli 1180 e 1181 ogni obbligazionista che non vi ha aderito può, allorché esse violano la legge o disposizioni convenzionali, presentare ricorso al giudice, entro il termine di un mese dal giorno in cui egli ha avuto notizia di esse.
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Art. 1183
E. Casi particolari
I. Fallimento del debitore
1 Se il debitore è dichiarato in fallimento, l’amministrazione di questo convoca immediatamente un’assemblea degli obbligazionisti, la quale conferisce al rappresentante già designato o ch’essa designa, le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nella procedura fallimentare. 2 In mancanza di deliberazione che conferisca le facoltà necessarie a un rappresentante, ogni obbligazionista fa valere individualmente i suoi diritti.
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Art. 1184
1 Nella procedura concordataria, con riserva delle disposizioni sui prestiti garantiti da pegno, gli obbligazionisti non prendono deliberazione alcuna sul concordato e per la loro adesione valgono unicamente le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889842 sulla esecuzione e sul fallimento. 2 Le norme sulla comunione degli obbligazionisti si applicano agli obbligazionisti garantiti da pegno, in quanto i loro diritti fossero lesi in misura eccedente gli effetti del concordato.
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Art. 1185
III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione
1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un’impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti. 2 L’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale. 3 Il Tribunale federale è competente a convocare l’assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni. 4 Non appena gli è stata presentata l’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell’articolo 1166.
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Art. 1186843
F. Accordi derogatori
1 I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante possono essere soppressi, modificati o menomati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore soltanto se una maggioranza dei creditori può continuare ad adeguare le condizioni del prestito. 2 Qualora le obbligazioni di prestiti siano emesse al pubblico integralmente o parzialmente al di fuori della Svizzera, in luogo delle disposizioni del presente capo possono essere dichiarate applicabili le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti nonché sulla rappresentanza, l’assemblea e le deliberazioni della stessa contenute in un altro ordinamento giuridico e riguardanti l’emissione pubblica. 843 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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