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Art. 707
B. Il consiglio d’amministrazione
I. In genere
1. Eleggibilità
1 Il consiglio d’amministrazione della società si compone di uno o più membri.568 2 …569 3 Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d’amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti. 568 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 569 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 708570
570Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 709572
2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti
1 Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l’elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d’amministrazione. 2 Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.
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Art. 710573
3. Durata del mandato
1 Il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione delle società le cui azioni sono quotate in borsa termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. I membri sono eletti individualmente. 2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, la durata del mandato è di tre anni, sempre che lo statuto non disponga altrimenti; la durata del mandato non può tuttavia eccedere sei anni. I membri sono eletti individualmente, a meno che lo statuto non preveda altrimenti o il presidente dell’assemblea generale decida diversamente con il consenso di tutti gli azionisti rappresentati. 3 È ammessa la rielezione.
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Art. 711574
574Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 712575
II. Organizzazione
1. Presidente
1 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l’assemblea generale elegge presidente uno dei membri del consiglio d’amministrazione. Il mandato del presidente termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. 2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d’amministrazione elegge presidente uno dei suoi membri. Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall’assemblea generale. 3 È ammessa la rielezione. 4 Se la carica di presidente è vacante, il consiglio d’amministrazione nomina un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
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Art. 713576
1 Le decisioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto. 2 Il consiglio d’amministrazione può prendere le sue decisioni: - 1.
- nell’ambito di una seduta in un luogo di riunione;
- 2.
- avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c–701e;
- 3.
- in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d’amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.577
3 Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall’estensore.578
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Art. 714579
I motivi di nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale si applicano per analogia alle decisioni del consiglio di amministrazione.
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Art. 715580
4. Diritto di convocazione
Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.
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Art. 715a581
5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti
1 Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società. 2 In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli. 3 Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su affari determinati. 4 Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti. 5 Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d’amministrazione. 6 Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d’amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.
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Art. 716582
III. Attribuzioni
1. In genere
1 Il consiglio d’amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto. 2 Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.
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Art. 716a584
2. Attribuzioni intrasmissibili
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:585 - 1.
- l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- 2.
- la definizione dell’organizzazione;
- 3.
- l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- 4.
- la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- 5.
- l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 6.
- l’allestimento della relazione sulla gestione586, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7.587
- la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
- 8.588
- l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri. 584Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 585 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 586Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 587 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 588 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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Art. 716b589
3. Delega della gestione
1 Sempre che lo statuto non disponga altrimenti, il consiglio d’amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi (direzione), conformemente al regolamento d’organizzazione. 2 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la gestione può essere delegata a singoli amministratori o ad altre persone fisiche. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche. 3 Il regolamento d’organizzazione stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire. 4 Il consiglio d’amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto o per via elettronica sull’organizzazione della gestione. 5 Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.
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Art. 717591
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà
1. In genere
1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. 2 Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
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Art. 717a592
2. Conflitti d’interessi
1 I membri del consiglio d’amministrazione e della direzione informano compiutamente e senza indugio il consiglio d’amministrazione sui loro conflitti d’interessi. 2 Il consiglio d’amministrazione prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società.
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Art. 718593
V. Rappresentanza
1. In genere
1 Il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. 2 Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). 3 Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società. 4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.594 593Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 594 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
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Art. 718a595
2. Estensione e limitazione
1 Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale. 2 Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede; sono eccettuate le clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.
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Art. 718b596
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante
Se all’atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev’essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.
596Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 719
Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.
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Art. 721600
5. Procuratori e mandatari
Il consiglio d’amministrazione può nominare procuratori e altri mandatari.
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Art. 722601
VI. Responsabilità per il fatto degli organi
La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.
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Art. 725603
VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti
1. Rischio d’insolvenza
1 Il consiglio d’amministrazione sorveglia la solvibilità della società. 2 Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. 3 Il consiglio d’amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine.
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Art. 725a604
2. Perdita di capitale
1 Se dall’ultimo conto annuale risulta che gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario e delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, il consiglio d’amministrazione adotta misure atte a eliminare la perdita di capitale. Se necessario, adotta altre misure di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. 2 Se la società non ha un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale dev’essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall’assemblea generale. Il revisore abilitato è nominato dal consiglio d’amministrazione. 3 L’obbligo di revisione secondo il capoverso 2 si estingue se il consiglio d’amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria. 4 Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.
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Art. 725b605
3. Eccedenza di debiti
1 Se sussiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione allestisce immediatamente due conti intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d’esercizio e secondo il valore di alienazione. Si può rinunciare alla stesura del conto intermedio al valore di alienazione se vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività e se dal conto intermedio al valore d’esercizio non risulta un’eccedenza di debiti. Se non vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività, è sufficiente stilare il conto intermedio secondo il valore di alienazione. 2 Il consiglio d’amministrazione fa verificare i conti intermedi dall’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia alcuno, nomina un revisore abilitato a cui affidare la verifica. 3 Se da entrambi i conti intermedi risulta che la società ha un’eccedenza di debiti, il consiglio d’amministrazione ne dà avviso al giudice. Questi dichiara il fallimento o procede secondo l’articolo 173a della legge federale dell’11 aprile 1889606 sulla esecuzione e sul fallimento. 4 L’avviso al giudice può essere omesso: - 1.
- se determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza dei debiti, a condizione che la retrocessione si estenda all’importo dovuto e agli interessi maturati durante l’eccedenza dei debiti; o
- 2.
- fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza dei debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, e di non compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti.
5 Se la società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato. 6 Il consiglio d’amministrazione, l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.
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Art. 725c607
4. Rivalutazione di fondi e partecipazioni
1 Per eliminare una perdita di capitale secondo l’articolo 725a o un’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725b, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d’acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore. L’ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nella riserva legale da utili come riserva di rivalutazione. 2 La rivalutazione può aver luogo solo se l’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia uno, un revisore abilitato attesta per scritto che sono adempiute le condizioni legali. 3 La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto mediante conversione in capitale azionario o in capitale di partecipazione e mediante rettifica di valore o alienazione degli attivi rivalutati.
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Art. 726
VIII. Revoca e sospensione
1 Il consiglio d’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati. 2 Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima. 3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.
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