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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale ordina: 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319). |
Sezione 1: Tasso d’interesse massimo |
Art. 14
1 Il valore massimo del tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d’interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:
2 Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale. Il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento. 3 Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento. 4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all’anno il tasso d’interesse massimo e se necessario lo adegua. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319). |
Sezione 2: Centrale d’informazione per il credito al consumo |
Art. 2 Organizzazione
1 La Centrale d’informazione per il credito al consumo prevista nell’articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d’informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un’assistenza di natura tecnica, in particolare dell’approntamento delle infrastrutture necessarie.5 2 Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95). |
Art. 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo 6
1 La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al consumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’estensione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati. 2 La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati. 3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine. 4 La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposizione del pubblico. 6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229). |
Art. 3a Vigilanza 7
1 L’Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione. 2 Ha in particolare le seguenti competenze:
3 Redige un piano per l’esercizio della sua vigilanza. 4 Collabora con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest’ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319). |
Sezione 3: Condizioni di rilascio dell’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti |
Art. 4 Condizioni personali
1 Il richiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per un’attività ineccepibile. 2 Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione. 3 Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni. |
Art. 5 Condizioni economiche
1 Il richiedente che intende concedere crediti al consumo deve disporre di un capitale proprio corrispondente all’8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250 000 franchi. 2 Se il richiedente è una persona fisica, il suo patrimonio netto sostituisce il capitale proprio. |
Art. 6 Requisiti professionali 8
1 Chi intende esercitare l’attività di creditore deve disporre:
2 Chi intende esercitare l’attività d’intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95). |
Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate 10
1 Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale adeguataper la durata dell’autorizzazione o di una garanzia equiparata. 2 Le seguenti garanzie sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale:
3 La banca o l’istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95). |
Art. 7a Ammontare della garanzia 11
1 Nel caso di un’assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:
2 Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante. 3 L’importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:
11 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2006 95). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229). |
Art. 7b Chiusura del conto bloccato 12
1 La banca concede l’accesso al conto bloccato soltanto se:
2 In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC. 12 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95). |
Art. 8a Domande di persone giuridiche 13
Se l’autorizzazione a esercitare l’attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della concessione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95). |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 9a Disposizione transitoria 14
In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica vale il tasso d’interesse massimo precedente. 14 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 273). |
Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018 15
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione. 15 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229). |
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 23 aprile 197516 concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale è abrogata. 16 [RU 1975 711] |
Allegato 17
17 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229). |
(art. 3 cpv. 1) |
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