Ordinanza
concernente la legge sul credito al consumo
(OLCC)
del 6 novembre 2002 (Stato 1° luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale
del 23 marzo 20011 sul credito al consumo (LCC);
visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4, nonché 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).
Sezione 1: Tasso d’interesse massimo
Art. 14
1 Il valore massimo del tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d’interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:
- a.
- al Saron composto a tre mesi (SAR3MC);
- b.
- un supplemento di 10 punti percentuali.
2 Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale. Il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.
3 Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.
4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all’anno il tasso d’interesse massimo e se necessario lo adegua.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).
Sezione 2: Centrale d’informazione per il credito al consumo
Art. 2 Organizzazione
1 La Centrale d’informazione per il credito al consumo prevista nell’articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d’informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un’assistenza di natura tecnica, in particolare dell’approntamento delle infrastrutture necessarie.5
2 Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).
Art. 3 Sistema d’informazione sui crediti al consumo 6
1 La Centrale d’informazione gestisce un sistema d’informazione sui crediti al consumo. Nell’allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d’informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l’estensione dell’accesso e il diritto al trattamento dei dati.
2 La Centrale d’informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati.
3 Nel sistema d’informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l’esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.
4 La Centrale d’informazione è responsabile del sistema d’informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l’aggiorna costantemente. L’elenco è a disposizione del pubblico.
6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).
Art. 3a Vigilanza 7
1 L’Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione.
2 Ha in particolare le seguenti competenze:
- a.
- approvare gli statuti della Centrale d’informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
- b.
- emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d’informazione;
- c.
- approvare il rapporto d’attività annuale della Centrale d’informazione;
- d.
- svolgere ispezioni presso la Centrale d’informazione.
3 Redige un piano per l’esercizio della sua vigilanza.
4 Collabora con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest’ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).
Sezione 3: Condizioni di rilascio dell’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti
Art. 4 Condizioni personali
1 Il richiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per un’attività ineccepibile.
2 Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione.
3 Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni.
Art. 5 Condizioni economiche
1 Il richiedente che intende concedere crediti al consumo deve disporre di un capitale proprio corrispondente all’8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250 000 franchi.
2 Se il richiedente è una persona fisica, il suo patrimonio netto sostituisce il capitale proprio.
Art. 6 Requisiti professionali 8
1 Chi intende esercitare l’attività di creditore deve disporre:
- a.
- di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale o una formazione equivalente; e
- b.
- di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari.
2 Chi intende esercitare l’attività d’intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).
Art. 7 Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate 10
1 Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale adeguataper la durata dell’autorizzazione o di una garanzia equiparata.
2 Le seguenti garanzie sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale:
- a.
- la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente;
- b.
- un conto bloccato presso una banca.
3 La banca o l’istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).
Art. 7a Ammontare della garanzia 11
1 Nel caso di un’assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:
- a.
- 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
- b.
- 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c.
- 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.
2 Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.
3 L’importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:
- a.
- 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
- b.
- 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c.
- 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2006 95). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).
Art. 7b Chiusura del conto bloccato 12
1 La banca concede l’accesso al conto bloccato soltanto se:
- a.
- l’autorità di autorizzazione conferma che l’autorizzazione è scaduta da cinque anni; e
- b.
- non è pendente alcuna decisione giudiziaria che vieta alla banca la chiusura del conto bloccato.
2 In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).
Art. 8 Durata e revoca dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni.
2 L’autorizzazione è revocata se:
- a.
- è stata rilasciata in base a indicazioni false;
- b.
- le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte.
Art. 8a Domande di persone giuridiche 13
Se l’autorizzazione a esercitare l’attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della concessione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali.
13 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 9 Disposizioni transitorie
L’autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza scade al più tardi il 31 dicembre 2005.
Art. 9a Disposizione transitoria 14
In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica vale il tasso d’interesse massimo precedente.
14 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 273).
Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018 15
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.
15 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 23 aprile 197516 concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale è abrogata.
16 [RU 1975 711]
Art. 11 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2 Gli articoli 4–9 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegato 1717 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).
17 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).