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L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), visto l’articolo 16a della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori (LSR); ordina: 3 Nuovo testo giusta l’art. 4 dell’O dell’ASR del 23 ago. 2017 sulla comunicazione ASR, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4867). |
Sezione 1: Campo d’applicazione e oggetto |
Art. 1
1 La presente ordinanza si applica:
2 Essa disciplina:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
Sezione 2: Standard di revisione applicabili |
Art. 2 Standard svizzeri di revisione
I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità alle disposizioni del codice delle obbligazioni (CO)5 o alle norme contabili svizzere della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dalla Camera fiduciaria svizzera (standard svizzeri di revisione), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza. |
Art. 3 Standard di revisione esteri
1 I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità ai principi contabili esteri devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), riconosciuti dall’autorità di sorveglianza. 2 L'autorità di sorveglianza può riconoscere altri standard di revisione equivalenti. 3 Per la verifica di conti annuali e conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità ai principi contabili esteri è necessario applicare anche gli standard svizzeri di revisione. |
Art. 4 Revisioni speciali
1 Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard svizzeri di revisione. 2 Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede all’estero che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica per analogia secondo gli standard di revisione esteri di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2. |
Art. 5 Misure di assicurazione della qualità interna all’impresa 6
1 Le imprese di revisione che applicano gli standard svizzeri di revisione per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione secondo quanto prescritto dallo Standard svizzero di controllo della qualità 1 (SQ 1). 2 Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell’IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo la SQ 1 sia secondo gli International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
Art. 6a Standard di revisione per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari 7
Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 della legge del 16 dicembre 20058 sui revisori (LSR), le società di audit si attengono ai principi di verifica stabiliti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). 7 Introdotta dal n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
Sezione 3: Procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (ispezioni) |
Art. 7 Oggetto del controllo
1 L’autorità di sorveglianza controlla in particolare se:
2 Se in occasione del controllo precedente sono state concordate misure o impartite istruzioni per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza verifica inoltre il rispetto e l’attuazione delle stesse. |
Art. 10 Esigenze relative alla documentazione concernente la verifica e le misure di assicurazione della qualità 9
1 La documentazione di verifica deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata (art. 730cCO10). 2 Per documentazione di verifica s’intendono tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l’ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i relativi risultati e le conclusioni su tali procedure. 3 La documentazione relativa alle misure di assicurazione della qualità ai sensi dell’articolo 12 LSR11 deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell’attuazione delle stesse. 4 Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione applicabili. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
Art. 11 Controllo sui controlli effettuati dall’impresa 12
Sulla base della documentazione relativa ai controlli effettuati dall’impresa, l’autorità di sorveglianza controlla in particolare:
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
Art. 12 Controllo della qualità dei servizi di revisione forniti
1 L’autorità di sorveglianza controlla la qualità dei servizi di revisione forniti in particolare attraverso la documentazione di verifica dell’impresa di revisione.13 2 Se i controlli interni effettuati dall’impresa di revisione risultano adeguati e verificabili da parte dell’autorità di sorveglianza (art. 11), quest’ultima ne tiene conto all’atto del controllo. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093). |
Art. 13 Rapporto di controllo
1 L’autorità di sorveglianza redige un rapporto di controllo. 2 Essa concede all’impresa di revisione la possibilità di pronunciarsi in merito al progetto di rapporto di controllo. 3 A tale scopo l’autorità di sorveglianza fissa un termine adeguato, di norma 30 giorni. |
Art. 14 Presa d’atto del rapporto di controllo
1 L’autorità di sorveglianza trasmette il rapporto all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione. 2 Ciascun membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione deve confermare individualmente per scritto di aver preso atto del rapporto di controllo. |
Art. 15 Apertura di un procedimento
L’autorità di sorveglianza può in qualsiasi momento porre in atto un procedimento ed emanare decisioni, in particolare riguardo agli aspetti seguenti:
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Art. 16 Rispetto di misure concordate e istruzioni impartite per regolarizzare la situazione
1 Su richiesta dell’autorità di sorveglianza, l’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione. 1 Per verificare il rispetto e l’attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l’autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3. |
Sezione 4: Entrata in vigore |
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