Ordinanza
(Ordinanza sulla comunicazione ASR, OC-ASR)
dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la comunicazione dell’assenza di sorveglianza statale sulle imprese di revisione di emittenti di prestiti in obbligazioni esteri
del 23 agosto 2017 (Stato 1° ottobre 2017)
L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR),
visto l’articolo 8 capoverso 5 della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori (LSR),
ordina:
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Art. 1 Principio
Per le società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni saranno o sono quotati in una borsa svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. b LSR) e la cui impresa di revisione non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale, secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettera b LSR l’obbligo di abilitazione dell’impresa di revisione viene a cadere se l’assenza di sorveglianza statale è comunicata conformemente alla presente ordinanza.
Art. 2 Comunicazione dell’assenza di sorveglianza statale prima della quotazione del prestito in obbligazioni
Se deve redigere o redige spontaneamente un prospetto di emissione, l’emittente di prestiti in obbligazioni di cui all’articolo 1 deve segnalare espressamente nel prospetto di emissione e in un eventuale riassunto, in un punto ben visibile e riconoscibile, che l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale.
Art. 3 Comunicazione dell’assenza di sorveglianza statale durante la quotazione del prestito in obbligazioni
Durante la quotazione dei prestiti in obbligazioni di cui all’articolo 1, la borsa svizzera segnala espressamente e in modo ben visibile sul suo sito Internet, per ciascun prestito in obbligazioni, che l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale.
Art. 4 Modifica di un altro atto normativo
Art. 5 Disposizioni transitorie
1 L’articolo 3 si applica anche ai prestiti in obbligazioni già quotati su una borsa svizzera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2 La borsa svizzera provvede affinché, per ciascun prestito in obbligazioni quotato in essa, le informazioni corrispondenti siano comunicate sul suo sito Internet entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 Se, per prestiti in obbligazioni già quotati su una borsa svizzera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la borsa non riceve alcuna comunicazione da parte dell’emittente entro il termine da essa stabilito, si presume che l’impresa di revisione non sia sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.