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Art. 1
1 Chi occasiona una decisione da parte di un’autorità del registro di commercio o le chiede una prestazione deve pagare un emolumento. 2 Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o chiesto una prestazione, esse rispondono solidalmente dell’emolumento.
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Art. 2
1 L’autorità del registro di commercio non riscuote emolumenti per: - a.
- le iscrizioni disposte da un tribunale o da un’autorità amministrativa in una sentenza o in una decisione;
- b.
- le comunicazioni e le informazioni ad altre autorità.
2 È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti: - a.
- se vi è un interesse pubblico preponderante alla decisione o alla prestazione;
- b.
- se si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni;
- c.
- laddove l’emolumento sia verosimilmente irrecuperabile, segnatamente perché la persona tenuta a pagarlo è comprovatamente nullatenente, senza indirizzo noto o all’estero.
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Art. 3 Aliquote degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati in base alle aliquote in allegato. 2 Se l’allegato non indica alcuna aliquota o fissa un quadro tariffario invece dell’importo forfetario, gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo, se del caso nei limiti di tale quadro tariffario. La tariffa oraria oscilla tra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Per decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’autorità del registro di commercio può riscuotere supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.
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Art. 4 Esborsi
1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente. 2 Sono considerati esborsi i costi supplementari legati a una decisione o a una prestazione, in particolare: - a.
- i costi di trasmissione e di comunicazione;
- b.
- i costi per l’acquisizione delle informazioni necessarie, in particolare dei documenti;
- c.
- i costi di traduzione.
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Art. 5 Anticipo e pagamento anticipato
L’autorità del registro di commercio può esigere dalla persona tenuta a pagare l’emolumento un anticipo o un pagamento anticipato.
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Art. 6 Fatturazione ed esigibilità
L’emolumento è esigibile al momento della fatturazione o con il passaggio in giudicato della decisione.
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Art. 7 Prescrizione
1 Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell'amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo. 3 Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
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Art. 8 Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli introiti derivanti dagli emolumenti
1 Gli introiti derivanti dagli emolumenti riscossi per le iscrizioni nel registro di commercio secondo i numeri 1–3 dell’allegato spettano in ragione del 90 per cento al Cantone che ha proceduto all’iscrizione e del 10 per cento alla Confederazione. 2 Gli introiti derivanti dagli emolumenti secondo i numeri 4 e 5 dell’allegato spettano al Cantone o alla Confederazione, a seconda dell’autorità che ha emanato la decisione o fornito la prestazione. 3 La parte spettante alla Confederazione degli emolumenti riscossi nel corso dell’anno precedente dagli uffici cantonali del registro di commercio deve esserle versata all’inizio di ogni anno.
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Art. 9 Disposizione transitoria
Le modalità di pagamento e l’ammontare degli emolumenti per le decisioni e le prestazioni antecedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore.
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Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 3 dicembre 19542 sulle tasse in materia di registro di commercio è abrogata.
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Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2021.
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