Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)1; visti l'articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell'8 novembre 19342 sulla banche, l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 24 marzo 19953 sulle borse e l'articolo 87 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi, ordina: |
Allegato |
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Art. 1 Norme contabili riconosciute
1Per le imprese assoggettate all'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l'articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme:
2L'editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate. |
Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA
1Per le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche e per i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse, le pertinenti prescrizioni contabili dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 25-42 dell'O del 30 apr. 20141 sulle banche).2 2Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol). 1 RS 952.02 |
(art. 3) |
Modifica del diritto vigente |