Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)1; visti l’articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche, l’articolo 48 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari e l’articolo 87 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi,5 ordina: |
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Art. 1 Norme contabili riconosciute
1Per le imprese assoggettate all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l’articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme:
2L’editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate. |
Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA
1Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche) dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta.2 2Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol). 1 RS 952.01 |
Allegato |
Modifica del diritto vigente |