Ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini
del 26 aprile 1993 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 39b, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d'autore (LDA); visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),5
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Capitolo 1: Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini
Sezione 1: Organizzazione
Art. 1 Nomina
1Nell'ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi.
2Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori.
3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubblicazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta.
4Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le nomine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest'ultimo.
Art. 2 Stato giuridico
1La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell'ordinanza del 3 giugno 19961 sulle commissioni.2
2I membri della Commissione arbitrale devono osservare il segreto d'ufficio.
1 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n.II. RU 2009 6137 n. II 1]. Vedi ora art. 8a ss dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).
Art. 3 Direzione amministrativa
1La direzione amministrativa della Commissione arbitrale è affidata al presidente. In caso d'impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente.
2Il segretariato (art. 4) può essere chiamato ad assistere il presidente nelle mansioni amministrative.
Art. 4 Segretariato
1Il dipartimento nomina il segretario della Commissione arbitrale d'intesa con il presidente di detta Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario- giurista. Il dipartimento mette a disposizione della Commissione arbitrale l'infrastruttura necessaria.1
1bisI I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.2
2Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretariato è indipendente dalle autorità amministrative ed è vincolato unicamente alle direttive del presidente.
3Il segretario-giurista assolve segnatamente le seguenti mansioni:
- a.
- redazione di decisioni, osservazioni e comunicati alle parti e alle autorità;
- b.
- stesura dei verbali;
- c.
- gestione della documentazione, informazione della Commissione arbitrale e rielaborazione redazionale delle decisioni destinate alla pubblicazione.
4Il segretario-giurista ha voto consultivo nei dibattiti in cui gli è stata affidata la stesura del verbale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).
Art. 5 Informazione
1La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.
2Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).
Art. 6 Sede
La Commissione arbitrale ha sede a Berna.
Art. 7 Contabilità
Per la contabilità, la Commissione arbitrale è considerata un'unità amministrativa del dipartimento. Il dipartimento inserisce nel preventivo le entrate e le uscite della Commissione; i costi del personale e del materiale sono oggetto di due voci apposite.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
Sezione 2: Procedura
Art. 9 Deposito della domanda
1Contemporaneamente alla richiesta di approvazione di un tariffa, le società di gestione depositano i documenti richiesti nonché un breve resoconto sullo svolgimento delle trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA).
2Le richieste di approvazione di una nuova tariffa vanno sottoposte alla Commissione arbitrale almeno sette mesi prima dell'entrata in vigore prevista. Il presidente può derogare a tale termine in casi motivati.
3Se le trattative non si sono svolte con la dovuta accuratezza, il presidente può respingere i documenti fissando un altro termine.
Art. 10 Avvio della procedura
1Il presidente avvia la procedura di approvazione designando i membri della Camera arbitrale conformemente all'articolo 57 LDA e facendo circolare tra di loro gli esemplari delle domande con relativi annessi e eventuali altri documenti.
2Il presidente fa pervenire la domanda di approvazione di una tariffa alle associazioni di utenti che partecipano alle trattative con le società di gestione, fissando loro un termine congruo per comunicargli le osservazioni in forma scritta.
3Se dalla domanda di approvazione risulta evidente che le trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA) hanno dato luogo a un accordo, si può omettere di richiedere le osservazioni.
Art. 11 Decisione per circolazione degli atti
Le decisioni sono comunicate per circolazione degli atti nella misura in cui le associazioni che rappresentano gli utenti hanno approvato la tariffa e qualora non sia stata presentata una domanda di convocazione di seduta da un membro della Camera arbitrale; le decisioni incidentali sono comunicate per circolazione degli atti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
Art. 12 Convocazione di una seduta
1Il presidente fissa la data della seduta, convoca i membri della Camera arbitrale e comunica in tempo utile la data della seduta alle società di gestione e alle associazioni di utenti che partecipano alla procedura.
2Di regola, le sedute si svolgono presso la sede della Commissione arbitrale (art. 6).
Art. 13 Audizione
Le parti hanno il diritto di essere sentite.
Art. 14 Deliberazioni
1Se l'audizione non ha dato luogo a un accordo tra le parti, la Camera arbitrale procede immediatamente alle deliberazioni.
2Le deliberazioni e il voto finale si tengono in assenza delle parti.
3In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.
Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa
1Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l'approvazione.
2Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbitrale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).
Art. 16 Notifica della decisione
1La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse.1
2Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti.2
3Per l'inizio del termine d'impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto.3
4Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).
Sezione 3: Tasse
Art. 16a Tasse ed esborsi
1Le tasse per l'esame e l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55-60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lettera a, 2 e 14-18 dell'ordinanza del 10 settembre 19691 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
2Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:
- a.
- le diarie e le indennità;
- b.
- i costi per l'acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami particolari e per l'ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari;
- c.
- i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi;
- d.
- i costi di trasmissione e comunicazione.
Art. 16b Obbligo di pagamento
1Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione.
2Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente.
3In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un'associazione di utenti che è parte alla procedura.
Art. 16c Esigibilità
Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.
Capitolo 1a: Osservatorio dei provvedimenti tecnici
Art. 16e Organizzazione
1L'Istituto federale della proprietà intellettuale adempie i compiti del servizio secondo l'articolo 39b capoverso 1 LDA.1
4Il servizio non riscuote tasse per le attività svolte.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6213).
2 Abrogati dal n. I dell'O del 29 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6213).
Art. 16f Adempimento dei compiti
1Sulla base delle sue osservazioni (art. 39b cpv. 1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16g), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici.
2Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39b cpv. 1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata.
3Non dispone della facoltà di prendere decisioni o d'impartire istruzioni.1
4Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all'Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6213).
Art. 16g Notifiche
1Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto.
2Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell'articolo 16f capoverso 1.
3Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.
Capitolo 2: Protezione dei programmi per computer
Art. 17
1L'uso di un programma per computer, ammesso giusta l'articolo 12 capoverso 2 LDA, comprende:
- a.
- l'osservanza delle pertinenti disposizioni, in particolare di quelle concernenti il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione, come anche la produzione di una copia di lavoro, indispensabile per svolgere queste attività, da parte dell'acquirente legittimo;
- b.
- il controllo del buon funzionamento del programma, l'esame o la sperimentazione dello stesso al fine di individuare idee e principi alla base di un elemento di programma, nella misura in cui ciò avviene nell'ambito di operazioni eseguite conformemente alle disposizioni.
2Conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LDA, le informazioni necessarie per le interfacce sono quelle non direttamente accessibili all'utente, ma indispensabili per far sì che un programma sviluppato indipendentemente divenga interoperativo con altri programmi.
3Un pregiudizio intollerabile alla normale utilizzazione del programma giusta l'articolo 21 capoverso 2 LDA sussiste in particolare qualora le informazioni riguardanti le interfacce, ottenute mediante decodificazione, siano utilizzate per lo sviluppo, l'elaborazione o la commercializzazione di un programma la cui espressione è fondamentalmente analoga.
Capitolo 2a: …
Art. 17a
…
1 Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 19 nov. 2003 sui disabili (RU 2003 4501). Abrogato dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).
Capitolo 3: Intervento dell'Amministrazione delle dogane
Art. 18 Campo d'applicazione
L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci in merito alle quali esiste il sospetto che la loro messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d'autore o dei diritti di protezione affini.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
Art. 19 Domanda d'intervento
1I titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.1
1bisLa Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.2
2La domanda ha effetto per due anni a meno che, all'atto del deposito, sia stata fissata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
2 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell'ambito di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).
Art. 20 Ritenzione di prodotti
1Se l'ufficio doganale trattiene prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di una tassa oppure li affida a terzi, a spese del richiedente.
2L'Ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce ritenuta.1
3Qualora fosse stabilito già prima della scadenza del termine previsto all'articolo 77 capoversi 2 e 2bis2 LDA che al richiedente non è concesso ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
2 Ora: cpv. 2 e 3
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1778).
Art. 20a Campioni
1Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.
2La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all'ufficio doganale che trattiene la merce.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
Art. 20b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari
1L'Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.
2Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
Art. 20c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce
1L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 77 capoverso 1 LDA. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.
2Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
Art. 21 Emolumenti
Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).
2 RS 631.035
Capitolo 4: …
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
- a.
- il regolamento d'esecuzione del 7 febbraio 19411 della legge federale concernente la riscossione dei diritti d'autore;
- b.
- l'ordinanza del DFGP dell'8 aprile 19822 concernente la concessione di autorizzazioni per la riscossione di diritti d'autore;
- c.
- il regolamento del 22 maggio 19583 concernente la Commissione arbitrale federale per la riscossione di diritti d'autore.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.