Disposizioni generali (1 - 3)
Procedura di deposito della domanda d’iscrizione (4 - 6)
Registro delle topografie (7 - 15)
Intervento dell’Amministrazione delle dogane (16 - 19)
Entrata in vigore (20 - 20)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 19921 ordina: 3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Competenza
1 L’esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l’esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell’Istituto della proprietà intellettuale (IPI)4.5 2 Fanno eccezione l’articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell’Amministrazione delle dogane. 4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156). |
Art. 2 Lingua
1 Gli scritti indirizzati all’IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera. 2 L’IPI può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lingua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti. |
Art. 2a Firma 6
1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI. 3 La firma sulla domanda d’iscrizione nel registro non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). |
Art. 2b Comunicazione elettronica 7
1 L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). |
Art. 3 Tasse 8
Alle tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20169 sulle tasse. 8Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d’iscrizione |
Art. 4 Pluralità di richiedenti 10
1 Se più persone presentano una topografia, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un rappresentante comune. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1. 10Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Art. 5 Documenti necessari all’identificazione
1 Ai fini dell’identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:
2 Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il prodotto a semiconduttori stesso. 3 I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono essere piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro. 4 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico dei documenti necessari all’identificazione (art. 2b), l’IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.11 11 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). |
Art. 6 Domanda incompleta
1 L’IPI concede al richiedente un termine per completare una domanda d’iscrizione incompleta o lacunosa. 2 Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’IPI non entra nel merito. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.12 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Sezione 3: Registro delle topografie |
Art. 7 Contenuto del registro
L’IPI inscrive i dati seguenti nel registro:
13 Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 20021122). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Art. 9 Segreto di fabbricazione e segreto d’affari
1 I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d’affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta. 2 I documenti che servono all’identificazione della topografia giusta l’articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità. 3 Il fascicolo fa menzione dell’esistenza di documenti archiviati separatamente. 4 Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l’IPI decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno. |
Art. 10 Conferma 16
L’IPI conferma la registrazione al richiedente. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Art. 11 Pubblicazione 17
1 L’IPI pubblica i dati iscritti nel registro. 2 Esso designa l’organo di pubblicazione. 3 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.18 4 …19 17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 20021122). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). 19 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). |
Art. 12 Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro 20
1 L’IPI, in base a una relativa dichiarazione degli aventi diritto alla topografia o a un altro documento sufficiente, registra:
2 La radiazione della registrazione di una topografia è esente da tasse. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Art. 14 Estratti del registro 21
L’IPI allestisce estratti del registro. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 20164827). |
Art. 15 Conservazione e restituzione
1 L’IPI conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent’anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole. 2 I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restituzione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d’ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l’indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti. |
Sezione 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane |
Art. 16 Campo d’applicazione 22
L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale e all’asportazione da esso di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topografie di prodotti a semiconduttori. 22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). |
Art. 17 Domanda d’intervento
1 I produttori o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane.23 1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.24 2 La domanda ha effetto per due anni, a meno che all’atto del deposito sia stata fissata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile. 23Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). 24 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051). |
Art. 18 Ritenzione di prodotti a semiconduttori 25
1 In caso di ritenzione di prodotti a semiconduttori, l’ufficio doganale li custodisce esso stesso contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente. 2 L’ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero dei prodotti a semiconduttori ritenuti. 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 77 capoverso 2, rispettivamente 2bis della legge del 9 ottobre 199226 sul diritto d’autore è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente i prodotti a semiconduttori. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). 26 RS 231.1 |
Art. 18a Campioni 27
1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti. Invece di campioni l’Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie dei prodotti a semiconduttori ritenuti, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione dei prodotti a semiconduttori, direttamente all’ufficio doganale che trattiene i prodotti a semiconduttori. 27 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). |
Art. 18b Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 28
1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario dei prodotti a semiconduttori della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario. 28 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). |
Art. 18c Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione dei prodotti a semiconduttori 29
1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’articolo 77 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199230 sul diritto d’autore. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni l’Amministrazione delle dogane può fotografare i prodotti a semiconduttori distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova. 29 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). 30RS 231.1 |
Art. 19 Emolumenti 31
Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200732 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543). |
Sezione 5: Entrata in vigore |