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Art. 70 Denuncia di merci sospette 105
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo56 qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale o dell’imminente asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza. 2 In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 possa presentare una domanda secondo l’articolo 71. 105 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 71 Domanda d’intervento 106
1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale o l’asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo56 può chiedere per scritto all’UDSC107 di negare lo svincolo di tale merce. 2 Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta: - a.
- secondo la procedura ordinaria (art. 72c–72h); o
- b.
- secondo la procedura semplificata (art. 72i), se si tratta di un piccolo invio.
3 Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione. 4 La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 72 capoversi 3 e 4. 5 Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell’invio. 6 Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l’UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa della merce. 7 L’UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative. 106 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). 107 Nuova espr. giusta il n. I 4 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 72 Ritenzione della merce 108
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, l’UDSC: - a.
- trattiene la merce; e
- b.
- lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.
2 Se con la domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall’articolo 72i. 3 L’UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari. 4 In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. 5 Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l’IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura. 108 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72a Campioni o modelli 109
1 Durante la ritenzione della merce, l’UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale. 109 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 110
1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 72 capoverso 1, l’UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 72a capoverso 1.111 2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.112 110 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 111 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). 112 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72c Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce 113114
1 ...115 2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l’UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 72 capoverso 1.116 3 ...117 113 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 114 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). 115 Abrogato dalla cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). 116 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). 117 Abrogato dalla cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72d Consenso 118
1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario. 2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 72 capoversi 2 e 3.
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Art. 72e Mezzi probatori 119
Prima di distruggere la merce, l’UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni. 119 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72f Risarcimento 120
1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
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Art.72g Spese 121
1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell’articolo 72e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 72f capoverso 1.122 121 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 122 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72h Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 123
1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l’UDSC può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia.124 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.125 123 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). 124 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184). 125 Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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Art. 72i Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii 126
1 Se si tratta di un piccolo invio, l’UDSC trattiene la merce: - a.
- se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza; e
- b.
- se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b).
2 Può incaricare l’IPI delle ulteriori fasi della procedura. 3 L’autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione. 4 Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso3, l’autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli72 capoversi3 e 4, 72a, 72b e 72h. 5 Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso3, l’autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l’articolo 71 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario. 6 L’autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all’estero della merce distrutta in virtù del capoverso5. 126 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313; FF 2023 1184).
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