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Art. 1 Oggetto
1 In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, la presente ordinanza disciplina:
2 Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere. |
Art. 2 Zone di frontiera
1 Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:
2 Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizionalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se:
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Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria
1 Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta. 2 Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo l’articolo 8.3 3 Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L’acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla. 4 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, coadiuvanti tecnologici e additivi giusta l’articolo 2 capoverso 1 numeri 22–24 dell’ordinanza del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:5
5 Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria
1 L’adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile. 2 Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell’80 per cento per l’adempimento della quota minima necessaria. 3 Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:
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Art. 5 Disposizioni particolari
1 Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località svizzera, deve soddisfare condizioni supplementari se:
2 Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all’articolo 48b capoverso 2 LPM. 3 Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere. 4 Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera. 5Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’articolo 36 ODerr6. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:7
6 Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali
1 Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell’allegato 1. 2 Per grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione indigena e delle importazioni meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione.8 3 La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall’inventario di fine anno quello di inizio anno. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Art. 7a Grado di autoapprovvigionamento di materie prime che, secondo le informazioni accessibili al pubblico delle organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente 9
1 Se, secondo le informazioni accessibili al pubblico di organizzazioni rappresentative, una materia prima non è disponibile in Svizzera in quantità sufficiente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo, il fabbricante può presumere che la si possa escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 4 LPM. 2 Si applicano le precisazioni seguenti:
3 Di comune intesa, le organizzazioni di cui al capoverso 1 rendono accessibili al pubblico le loro informazioni su una lista congiunta. Consultano le organizzazioni per la protezione dei consumatori prima di rendere tali informazioni accessibili al pubblico. Garantiscono che sia possibile tracciare le modifiche delle informazioni e risalire alle motivazioni delle modifiche. 4 Le informazioni accessibili al pubblico di cui al capoverso 1 sono aggiornate per ciascuna materia prima ogni due anni. Le variazioni della disponibilità di materie prime possono essere segnalate una volta all’anno da organizzazioni rappresentative dell’agricoltura. Successivamente le informazioni di cui al capoverso 1 sono aggiornate entro un anno al massimo. La procedura è retta dal capoverso 3. 9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
Il DEFR definisce in un’ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM. |
Art. 911
11 Abrogato dal n. I dell’O del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati
Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti. |
Art. 10a Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime 12
Qualora con una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime di cui all’articolo 7a capoverso 3 risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi il fabbricante può presumere che sia ancora possibile effettuare il calcolo in base alla lista precedente ed etichettare le derrate alimentari di conseguenza. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 12 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Art. 11a Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022 13
L’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2023. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022318). |
Allegato 1 14
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 21 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023674). |
(art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1) |