Ordinanza
sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere
per le derrate alimentari
(OIPSDA)
del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM),
ordina:
1
Art. 1 Oggetto
1 In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, la presente ordinanza disciplina:
- a.
- come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l’articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in particolare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;
- b.
- come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta.
2 Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.
Art. 2 Zone di frontiera
1 Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:
- a.
- le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, gestite ininterrottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;
- b.
- le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia.
2 Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizionalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se:
- a.
- sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e
- b.
- la derrata alimentare è prodotta nell’azienda d’estivazione.
2 RS 631.0
Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria
1 Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta.
2 Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo gli articoli 8 e 9 capoverso 1.
3 Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L’acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla.
4 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti tecnologici giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:
- a.
- non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della derrata alimentare; e
- b.
- sono trascurabili dal profilo del peso.
5 Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento.
3 [RU 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469all. 4 n. 47, 2008 7894377all. 5 n. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273art. 37 5803 all. 2 n. II 3, 2012 47136809, 2013 3041n. I 7 3669, 2014 1691all. 3 n. II 4 2073 all. 11 n. 3, 2015 5201all. n. II 2, 2016 277all. n. 5. RU 2017 283art. 95 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02).
Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria
1 L’adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile.
2 Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell’80 per cento per l’adempimento della quota minima necessaria.
3 Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:
- a.
- l’acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e
- b.
- i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell’articolo 3 capoverso 4.
Art. 5 Disposizioni particolari
1 Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località svizzera, deve soddisfare condizioni supplementari se:
- a.
- una determinata qualità o a un’altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure
- b.
- la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.
2 Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all’articolo 48b capoverso 2 LPM.
3 Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere.
4 Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera.
5 Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’articolo 26 ODerr4. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:
- a.
- l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica della derrata alimentare;
- b.
- non è ammesso l’uso della croce svizzera;
- c.
- l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme.
6 Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.
4 [RU 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469all. 4 n. 47, 2008 7894377all. 5 n. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273art. 37 5803 all. 2 n. II 3, 2012 47136809, 2013 3041n. I 7 3669, 2014 1691all. 3 n. II 4 2073 all. 11 n. 3, 2015 5201all. n. II 2, 2016 277all. n. 5. RU 2017 283art. 95 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02).
Art. 6 Prodotti naturali non disponibili
Il DEFR può modificare nell’allegato 1 l’elenco dei prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.
Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali
1 Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell’allegato 1.
2 Per grado di autoapprovvigionamento s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione indigena e delle importazioni di materie prime meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione.
3 La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall’inventario di fine anno quello di inizio anno.
Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili
Il DEFR definisce in un’ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.
Art. 9 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo
1 Il DEFR, su richiesta, può escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera a LPM prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo. Può farlo soltanto per un periodo limitato. Definisce questi prodotti naturali in un’ordinanza dipartimentale.
2 Le richieste possono essere inoltrate da organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare rappresentative del prodotto naturale o delle derrate alimentari che ne derivano. Le organizzazioni devono prima consultare altre organizzazioni interessate dalla richiesta.
3 La richiesta deve contenere in particolare:
- a.
- la prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti alla produzione della derrata alimentare;
- b.
- la prova che la derrata alimentare non può essere prodotta in altro modo.
Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati
Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.
Art. 11 Disposizione transitoria
Per le derrate alimentari prodotte prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Allegato 1 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205197).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 17 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205197).